Sentenza n. 182/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
21 dicembre 1970 dal tribunale di Genova nel procedimento per incidente
di esecuzione sollevato da Delle Bande Franco, iscritta al n. 63 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione promosso
da Franco Delle Bande per l'iscrizione nel casellario giudiziale di una
sentenza di appello, che aveva dichiarato estinto per amnistia un reato
di furto semplice, per il quale egli era stato condannato in primo
grado, il tribunale di Genova, su istanza dell'interessato, con
ordinanza 21 dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente
infondato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il
dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo aver disposto la
non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi
procedere per amnistia, esclude il caso in cui sia stata pronunziata
sentenza anche non irrevocabile di condanna.
Ad avviso del tribunale, si avrebbe, per ciò, una disparità di
trattamento tra gli imputati cui sia stata applicata l'amnistia in
primo grado, rispetto a quelli ai quali lo stesso beneficio sia,
invece, applicato nel giudizio di appello.
Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte,
né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - È stato denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, l'art. 604, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte che attiene alla iscrizione nel casellario
giudiziale di talune sentenze di non doversi procedere per amnistia.
2. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili, pur non
riguardando, ovviamente - giusta la stessa dizione dell'ordinanza di
rimessione - l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (art. 593
cod. proc. pen.).
Nella vigente disciplina del casellario giudiziale - quale risulta
dalle modificazioni apportate all'istituto con la legge 14 marzo 1952,
n. 158, e dalla "novella" 18 giugno 1955, n. 517 - è, bensì, disposta
la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per amnistia,
ma, nel contempo, in deroga a tale criterio, è richiesta l'iscrizione
nel caso in cui fosse stata prima pronunziata sentenza di condanna per
lo stesso fatto di reato dichiarato poi estinto.
3. - Orbene, quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è
identica la posizione dell'imputato, al quale, prima che sia stata
pronunziata condanna, venga applicata l'amnistia e quella dell'imputato
che, già condannato con sentenza non irrevocabile, fruisca del
beneficio in pendenza dell'impugnazione: e ciò anche perché, in
regime di rinunciabilità all'amnistia (vedasi la sentenza n. 175 del
1971 di questa Corte), il condannato che abbia impugnato la sentenza
può invocare una pronunzia di merito ex art. 152, secondo comma, del
codice di procedura penale.
Manca, dunque, quella diversità di trattamento (o quella patente
irragionevolezza) cui tende ovviare il precetto costituzionale di
raffronto.
4. - Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27
Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla
sentenza definitiva, è da obiettare che l'iscrizione nel casellario
giudiziale, la quale risponde ad esigenze di documentazione (tra
l'altro, di rilevante interesse statistico), di per sé immune da
conseguenze pregiudizievoli, non confligge col principio di non
colpevolezza, in quanto né tramuta l'amnistiato in colpevole, né al
colpevole lo equipara. E se pur si volesse indagare sulla natura
giuridica dell'istituto, tutt'al più potrebbe giungersi a qualificare
l'iscrizione un effetto non penale della (precedente) condanna, posto
che qualsiasi effetto penale sarebbe incompatibile con l'estinzione del
reato (art. 151, primo comma, cod. pen.), operato dall'amnistia
(propria).
5. - Per quel che concerne la certificazione rilasciata ad "ogni
autorità avente giurisdizione penale" e "a tutte le amministrazioni
pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio (...) per
provvedere ad un atto delle loro funzioni" (art. 606 cod. proc. pen.) e
la sua incidenza - ogniqualvolta il comportamento anteriore rilevi o
possa rilevare - nel campo del diritto penale sostanziale (artt. 49,
ultimo comma; 62 bis; 100; 115, ultimo comma; 133, secondo comma, n. 2;
163; 169; 175, ecc., cod. pen.) e nel campo del diritto penale
processuale (artt. 251 e seguenti; 277 e seguenti, ecc., cod. proc.
pen.), oltreché nell'ambito amministrativo e disciplinare, l'indagine
è preclusa dai limiti della questione attualmente sottoposta alla
Corte, stante la differente funzione della iscrizione e della
certificazione.
Né varrebbe l'argomento che la certificazione consegue
automaticamente all'iscrizione, per estendere, in sede di
interpretazione dell'ordinanza, l'esame della questione ad altre norme:
è vero il contrario, siccome risulta dal confronto dell'articolo 606
cod. proc. pen. con gli artt. 608 e 609 e, per i minori non imputabili,
con l'ultima parte del capoverso del medesimo art. 606 del codice di
procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata
con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 604, secondo comma, del codice
di procedura penale, relativamente all'iscrizione nel casellario
giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che
abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte