Sentenza n. 182/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 153/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27
della legge 9 maggio 1975, n. 153 (attuazione delle direttive del
Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura),
promossi con ricorsi del Presidente della Regione Valle d'Aosta, del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, del Presidente della
Giunta provinciale di Trento e del Presidente della Regione Sardegna,
notificati il 25 giugno 1975, depositati in cancelleria il 1 e 4 luglio
1975 ed iscritti ai nn. 16, 17, 18 e 19 del registro ricorsi 1975.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Gustavo Romanelli, per la Regione Valle d'Aosta,
l'avv. Umberto Coronas, per le Province di Bolzano e di Trento e per la
Regione Sardegna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Per dare attuazione alle direttive nn. 72/159, 72/160 e 72/161
impartite dal Consiglio delle Comunità Europee per la riforma
dell'agricoltura, lo Stato italiano ha emanato la legge 9 maggio 1975,
n. 153, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del successivo 26
maggio. L'art. 27 della legge citata prevede che il Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro degli affari esteri e del ministro
per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta
regionale interessata, possa autorizzare il ministro per l'agricoltura
e le foreste, in caso di persistente inadempimento degli organi
regionali nello svolgimento delle attività amministrative di
attuazione delle direttive comunitarie, a disporre il compimento degli
atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Avverso tale disposizione, le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e le
Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto questione di
legittimità costituzionale, con ricorsi tutti notificati il 25 giugno
1975. La norma denunciata sarebbe lesiva della competenza in materia di
agricoltura spettante alle ricorrenti in forza degli artt. 116, 117 e
118 Cost., 3, lett. d e 6 dello Statuto della Regione Sardegna, 2, 4 e
48 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, 3, terzo comma, 8 n. 21,
16, 38, 49 e 51 dello Statuto delle Province autonome di Trento e
Bolzano. Né l'esigenza di assicurare la osservanza delle direttive
comunitarie giustificherebbe la legittimità della norma impugnata,
dovendosi ritenere che in caso di persistente inadempimento da parte
delle Regioni e delle Province interessate, il rimedio da adottare
dovrebbe essere quello dello scioglimento del Consiglio, atto soggetto
a tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
Si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo la
infondatezza dei ricorsi proposti.
In particolare, le limitazioni alla sovranità accettate dallo
Stato con l'adesione alle Comunità europee comporterebbero
corrispondenti limitazioni all'autonomia legislativa delle Regioni,
anche a Statuto speciale. Il potere-dovere dello Stato di sostituirsi
alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente troverebbe
giustificazione nella circostanza che solo lo Stato, in quanto soggetto
di diritto internazionale, è responsabile nei confronti della
Comunità. Considerato in diritto :
1. - Con i ricorsi indicati in epigrafe, le Regioni Sardegna e
Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno promosso
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 9
maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle
Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), che dispone: "In
caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello
svolgimento delle attività amministrative di attuazione delle
direttive comunitarie di cui all'art. 1, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari esteri o del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta
regionale interessata, autorizza il Ministro per l'agricoltura e le
foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune
variazioni di bilancio".
La norma denunciata violerebbe la sfera di competenza assegnata
alle Regioni e Province ricorrenti, in materia di agricoltura, dagli
artt. 116, 117, 118 Cost., e rispettivamente degli artt. 3, lett. d e 6
dello Statuto della Regione Sardegna, 2, 4 e 48 dello Statuto della
Regione Valle d'Aosta, 3, terzo comma, 8 n. 21, 16, 38, 49 e 51 dello
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di
Trento e Bolzano. In base a queste disposizioni, l'ammissibilità di un
potere di intervento sostitutivo dello Stato per l'esercizio di
funzioni amministrative in materia riservata alla competenza primaria
regionale o provinciale dovrebbe ritenersi assolutamente esclusa. Lo
Stato non ha altro potere di controllo sugli atti amministrativi delle
Regioni che quello previsto dall'articolo 125 Cost., salva la
possibilità di ricorso alla Corte costituzionale nel caso di conflitto
di attribuzione; l'intervento sostitutivo di organi dello Stato
comporterebbe lesione gravissima dell'autonomia costituzionalmente
garantita alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome,
autonomia che non potrebbe essere comunque limitata o compressa anche
nell'ipotesi di violazione degli obblighi internazionali, dato che né
l'ordinamento italiano né l'ordinamento comunitario prevedono forme di
controllo sostitutivo; unico rimedio, nel caso di atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, sarebbe la possibilità di
scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126 Cost.
Si osserva inoltre dalle ricorrenti che nell'ipotesi in cui esse
avessero fatto uso della potestà legislativa primaria in materia di
agricoltura, adottando nella specie, in ossequio alle direttive
comunitarie, un regime di aiuti all'agricoltura locale, si potrebbe
verificare l'abnorme situazione di un'attività amministrativa prevista
e disciplinata dalla legge regionale o provinciale esercitata da organi
statali, i quali potrebbero anche non avere competenze corrispondenti a
quelle attribuite agli organi regionali; che, infine, lo Stato,
arrogandosi il potere di modificare i bilanci delle Regioni o Province
autonome, ne violerebbe la sfera di autonomia finanziaria.
La menomazione delle prerogative statutarie assumerebbe speciale
gravità nei confronti della Provincia di Bolzano, la cui autonomia ha
il proprio presupposto storico e giuridico in una fonte normativa di
diritto internazionale, l'accordo De Gasperi-Gruber.
Stante l'identità della questione, i giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata. Le ricorrenti si richiamano alla
garanzia costituzionale della loro autonomia nei confronti dello Stato,
dimenticando che l'Italia fa parte della Comunità economica europea, e
che, con l'adesione al trattato istitutivo di questa Comunità, ha
accettato, a condizioni di parità con gli altri Stati membri e per il
conseguimento delle finalità ivi precisate, determinate limitazioni
dei poteri sovrani dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni
legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie
per la creazione di una organizzazione interstatuale, di tipo
sovranazionale, concepita come strumento di integrazione tra gli Stati
partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico e sociale. È
evidente che queste limitazioni non possono non riflettersi anche
sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e Province
autonome, e ciò anche in base alle espresse disposizioni statutarie
che ad esse impongono, nell'esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative, "il rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali" della Repubblica.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto più volte l'occasione di
dichiarare, in termini generali, che "è incontrovertibile il principio
che affida allo Stato, e solo ad esso, l'esecuzione all'interno degli
obblighi assunti in rapporti internazionali con altri Stati" (sentenza
n. 46 del 1961); che poiché soltanto lo Stato è soggetto
nell'ordinamento internazionale e ad esso vengono imputati
giuridicamente in tale ordinamento gli atti, normativi o
amministrativi, posti in essere dalle Regioni, non può dubitarsi della
legittimità delle limitazioni che ne conseguono all'autonomia delle
Regioni nell'esercizio delle loro attività istituzionali; che
pertanto, anche nelle materie di competenza primaria o esclusiva, nel
necessario coordinamento degli interessi regionali con i preminenti
interessi nazionali sul piano dell'unità politica dello Stato in cui
le Regioni sono inserite e vivono, e sul piano delle esigenze
fondamentali che informano la vita dello Stato, "il rispetto degli
obblighi internazionali dello Stato è, per la competenza regionale,
un limite indefettibile, pur se il singolo Statuto non lo segnali in
modo espresso" (sentenze n. 30 del 1959; n. 49 del 1963; n. 21 del
1968).
3. - Per quanto concerne in particolare gli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla C.E.E., non v'è dubbio che le
disposizioni dei regolamenti comunitari emanati a norma dell'art. 189
del Trattato di Roma abbiano piena efficacia obbligatoria e diretta
applicazione in tutte le Regioni, abrogando ogni eventuale
incompatibile normativa statale o regionale preesistente, e vincolino
l'esercizio dell'attività legislativa o amministrativa delle Regioni,
anche a statuto speciale, secondo i principi enunciati da questa Corte
nelle sentenze n. 120 del 1969, 183 del 1973 e 232 del 1975.
Qualche precisazione si impone quanto all'efficacia delle direttive
del Consiglio o della Commissione delle Comunità. Queste, a
differenza dai regolamenti, secondo il disposto dell'art. 189 n. 3 del
Trattato di Roma, vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La Corte di
giustizia delle Comunità ha con la sua giurisprudenza sottolineato
l'importanza delle direttive, affermando che la loro efficacia deve
essere valutata con riguardo non solo alla forma ma anche alla sostanza
dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del Trattato, e che pertanto
anche le direttive possono contenere disposizioni precettive idonee a
produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari
e i soggetti privati (sentenza 17 dicembre 1970 in causa 33/70).
Peraltro, di regola, le direttive vengono emanate come strumenti di
coordinamento ed armonizzazione della legislazione e dell'azione
amministrativa degli Stati membri a cui vengono indirizzate, per il
conseguimento di obiettivi comuni, che rimane affidato alla competenza
degli organi nazionali quanto alla forma ed ai mezzi. Esse si rivolgono
dunque generalmente agli Stati, non ai soggetti dei loro ordinamenti
interni, e richiedono per l'attuazione nell'ambito di questi
ordinamenti l'intervento degli Stati, i quali sono conseguentemente
tenuti ad adottare, nei termini stabiliti dalle direttive, i
provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi idonei al
raggiungimento dei risultati prescritti.
Non solo il rifiuto, ma anche il semplice ritardo di uno Stato
destinatario nell'adozione dei provvedimenti imposti da una direttiva
costituisce violazione d'un obbligo comunitario imposto dal Trattato,
soggetta al sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia delle
Comunità. Questa ha osservato al riguardo che "l'esatta attuazione
delle direttive è tanto più importante in quanto i provvedimenti
d'attuazione sono rimessi alla discrezione degli Stati membri, e, ove
non raggiungessero gli scopi prefissi nel termine stabilito, esse
resterebbero lettera morta. Se è vero che, nei confronti degli Stati
membri destinatari, le direttive non sono meno vincolanti di altre
norme di diritto comunitario, ciò e ancora più vero per le
disposizioni che fissano il termine per l'entrata in vigore delle norme
contemplate" (sentenza 21 giugno 1973 in causa 79/72). È d'altra parte
certo che i trattati comunitari prevedono esclusivamente la
responsabilità degli Stati, qualunque possa essere la distribuzione
delle competenze all'interno di ciascuno di essi, come la Corte di
giustizia delle Comunità ha affermato in particolare nella sentenza 15
dicembre 1971 in cause 51- 54/71.
4. - Per quanto concerne l'adempimento degli obblighi comunitari in
materia di agricoltura da parte dello Stato e delle Regioni, giova
ricordare che il legislatore italiano, in base alla riserva contenuta
nell'art. 17, lett. a, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Delega al
Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle
Regioni), aveva con il decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 11 mantenuto ferma la competenza degli organi statali
"in ordine alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti
della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e
dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle
strutture agricole" (art. 4 lett. b: cfr. anche art. 4 lett. a e m, ed
art. 8), attuando una limitata delega alle Regioni per l'esercizio di
funzioni amministrative in ordine all'applicazione dei regolamenti
C.E.E. relativi alle strutture agricole e l'attuazione degli interventi
conseguenti alle decisioni comunitarie (art. 13, lett. a).
La legittimità di queste disposizioni, contestata da alcune
Regioni, fu riconosciuta dalla Corte con sentenza n. 142 del 1972,
osservando tra l'altro che "ogni distribuzione dei poteri di
applicazione delle norme comunitarie che si effettui a favore di enti
minori diversi dallo Stato contraente (che assume la responsabilità
del buon adempimento di fronte alla Comunità) presuppone il possesso
da parte del medesimo degli strumenti idonei a realizzare tale
adempimento anche di fronte all'inerzia della Regione che fosse
investita della competenza dell'attuazione"; e che di conseguenza, nel
difetto di tali strumenti, il solo mezzo utilizzabile per fare
concorrere le Regioni all'attuazione delle norme comunitarie era
quello della delegazione di poteri, "che appunto offre il rimedio della
sostituibilità del delegante in caso di inadempimento del delegato".
5. - Dovendosi successivamente dare applicazione alle importanti
direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 159, 160, 161
del 17 aprile 1972, il disegno governativo di legge presentato alla
Camera nel 1973 prevedeva l'attribuzione alle Regioni di una limitata
competenza amministrativa, delegata dallo Stato, con facoltà del
Ministro per l'agricoltura di provvedere sostituendosi alle Regioni in
caso di inadempimento o inerzia degli organi regionali, o divergenza
di valutazione con gli organi dello Stato rispetto agli obiettivi da
conseguire (art. 20). Ma nella discussione alla Camera, in
considerazione delle istanze prospettate dalle Regioni (oggetto già di
riserve da parte di alcuni membri della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, nel parere sullo schema del decreto delegato n. 11
del 1972), il disegno di legge fu profondamente modificato,
riconoscendo alle Regioni ampia competenza legislativa ed
amministrativa per l'attuazione delle direttive comunitarie, ed
introducendo con la disposizione dell'articolo 27 lo strumento idoneo a
consentire allo Stato di dare esecuzione agli obblighi comunitari nel
caso di persistente inadempimento da parte delle Regioni.
Di fatto, l'art. 2 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dichiara che
le Regioni a statuto ordinario, e rispettivamente le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono con
proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive C.E.E.
nn. 159, 160, 161 del 1972, "purché in ogni caso siano rispettati i
limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse", e gli altri
limiti ivi espressamente indicati con riguardo ai diversi tipi di
autonomia. La legge contiene inoltre numerose disposizioni dirette a
disciplinare i rapporti tra Stato e Regioni, l'emanazione di norme
sostanziali e procedurali da parte delle Regioni, l'esercizio delle
conseguenti funzioni amministrative, e fissa altresì i termini per i
diversi adempimenti di competenza delle Regioni a statuto ordinario o
speciale e delle Province autonome. In particolare, l'art. 26 precisa
che le funzioni amministrative debbono essere esercitate "in
conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle
che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 11", ossia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario, "anche con
riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli
impegni derivanti dagli obblighi internazionali ed in particolare dalla
Comunità economica europea".
6. - Il legislatore, ai fini dell'applicazione delle direttive
comunitarie nell'ordinamento interno, ha dunque ritenuto di trasferire
questi poteri, nel palese intento di consentire una maggiore aderenza
alle esigenze e particolarità delle situazioni locali in ordine al
conseguimento degli obiettivi prescritti dalle direttive in questione.
Il legislatore ha peraltro avuto cura di evitare possibili remore o
ritardi nell'adempimento degli obblighi comunitari imposti dalle
direttive stesse; e a tal fine ha dettato le disposizioni dell'art. 2,
secondo comma, e dell'art. 27, che assicurano l'applicazione della
legge statale fino a quando le Regioni o Province non abbiano
provveduto con proprie leggi, e riservano al Governo la facoltà di
intervento sostitutivo nel caso di "persistente inadempimento degli
organi regionali nello svolgimento delle attività amministrative di
attuazione delle direttive comunitarie".
Agli stessi principi si ispira anche la delega legislativa
contenuta nella successiva legge 22 luglio 1975, n. 382, ove all'art.
1, terzo comma n. 5, è previsto in via generale il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative relative
all'attuazione dei regolamenti e direttive della C.E.E., riservando
tuttavia al Governo la facoltà di intervento sostitutivo "in caso di
accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento
agli obblighi comunitari".
Le ricorrenti, pur riconoscendo il carattere vincolante delle
direttive comunitarie, osservano che lo Stato non potrebbe intervenire
nello svolgimento della loro attività amministrativa senza invadere la
sfera di competenza loro propria in materia di agricoltura. Ma questa
sfera di competenza, come già si è rilevato, oltre ai limiti
costituzionali nei confronti dello Stato incontra limiti nelle norme e
direttive comunitarie, per cui nell'ambito dell'ordinamento comunitario
anche le competenze primarie o esclusive dell'autonomia regionale, non
meno di quelle proprie della sovranità statuale, sono soggette a
modificazioni che si riflettono necessariamente nelle conseguenti
disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno.
Né vale obiettare che la competenza per l'attuazione delle
direttive comunitarie dovrebbe essere riconosciuta alle Regioni, quali
"organi nazionali" aventi competenza a provvedere, e che lo Stato non
potrebbe considerarsi l'unico ente legittimato ad assicurare
l'osservanza delle direttive stesse nell'ambito dell'ordinamento
interno. Per vero, a prescindere dalla possibilità di qualificare le
Regioni quali "organi nazionali" ai sensi del disposto dell'art. 189 n.
3 del Trattato di Roma, è certo che l'art. 189 dichiara le direttive
vincolanti per lo Stato, e che solo allo Stato è riferibile la
responsabilità internazionale nel caso di violazione degli obblighi
comunitari. L'intervento del Governo previsto dall'art. 27 della legge
n. 153 del 1975, trova precisamente la sua giustificazione nel generale
interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli
obblighi in questione nell'intero territorio dello Stato, in
inscindibile correlazione con l'esclusiva responsabilità
internazionale dello Stato.
Il Governo, al quale è consentito di ricorrere, nelle competenti
sedi, contro leggi e provvedimenti regionali illegittimi per violazione
delle direttive comunitarie, sarebbe completamente disarmato di fronte
all'inerzia amministrativa delle Regioni, ove non gli fosse
riconosciuto il potere-dovere di intervenire in via sostitutiva, che la
legge gli ha espressamente riservato nell'atto stesso in cui attribuiva
alle Regioni le funzioni amministrative di attuazione delle direttive
C.E.E.
7. - Il legislatore ha regolato questo potere sostitutivo con
opportune ed idonee garanzie: esso è infatti previsto con espresso ed
esclusivo riferimento alle attività di attuazione delle direttive
comunitarie; è ammesso solo nel caso di persistente inadempimento
degli organi regionali, ossia non di semplice inosservanza dei termini
stabiliti dalla legge stessa, ma di inattività protratta oltre ogni
ragionevole limite, qualificabile come inadempimento; deve essere
autorizzato dal Consiglio dei ministri, dopo aver sentito il presidente
della giunta regionale interessata, al quale è pertanto consentito di
fornire ogni eventuale giustificazione ed assicurazione.
Le ricorrenti prospettano la possibilità che l'intervento
governativo possa verificarsi anche successivamente alla emanazione
delle norme attuative e procedurali di loro competenza: ma è ovvio che
il Ministro per l'agricoltura, nel disporre il compimento degli atti in
questione, dovrà rispettare la normativa regionale legittimamente in
vigore, osservando anche, nei limiti del possibile, le disposizioni di
carattere procedurale.
Le ricorrenti denunciano inoltre la facoltà attribuita dall'art.
27 al Governo di proporre, ove occorra, le opportune variazioni di
bilancio, come palese violazione della loro autonomia finanziaria.
Anche questa censura non è fondata, sia perché la norma consente
soltanto la formulazione di proposte ai competenti organi regionali o
provinciali, ai quali viene riservato il potere di provvedere in via
definitiva, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, sia
soprattutto perché la norma trova giustificazione nella necessità di
svolgimento di un'attività amministrativa la quale comporta oneri di
spesa anche per le Regioni, in conformità agli stanziamenti previsti
dagli artt. 4 e 5 della stessa legge.
Per le considerazioni suesposte, deve escludersi che la
disposizione dell'art. 27 possa qualificarsi come inammissibile
attentato all'autonomia, che anzi dalla legge è stata riconosciuta ed
arricchita con l'attribuzione di ampi poteri in ordine all'esercizio
delle funzioni legislative ed amministrative occorrenti per
l'attuazione delle direttive comunitarie; né può in essa ravvisarsi
un precedente pericoloso per l'autonomia stessa, perché la facoltà di
intervento sostitutivo è stata riservata al Governo con esclusivo
riferimento all'attività di attuazione delle direttive comunitarie, e
trova giustificazione solo negli obblighi internazionali dello Stato e
nelle connesse responsabilità.
Non occorre aggiungere che il ricorso allo scioglimento del
Consiglio regionale, previsto dall'art. 126 della Costituzione e
prospettato dalle ricorrenti quale rimedio per il caso di persistente
inattività degli organi regionali, non potrebbe essere considerato
mezzo idoneo allo scopo che il legislatore ha inteso perseguire, che
non è quello di applicare una sanzione alle Regioni e Province
inadempienti, bensì di assicurare il puntuale adempimento degli
obblighi comunitari dello Stato.
Non sussiste, infine, la pretesa violazione dell'accordo De
Gasperi-Gruber, perché le disposizioni con cui il legislatore
nazionale ha provveduto a garantire l'attuazione delle direttive della
C.E.E. nell'intero territorio dello Stato non recano alcuna lesione
alla speciale autonomia della Provincia di Bolzano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, (Attuazione delle
direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma
dell'agricoltura), promossa dalle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e
dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe,
in riferimento agli artt. 116, 117, 118 della Costituzione; 3, lett. d,
e 6 dello Statuto della Regione Sardegna; 2, 4 e 48 dello Statuto della
Regione Valle d'Aosta; 3, terzo comma, 8 n. 21, 16, 38, 49 e 51 dello
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte