Sentenza n. 182/1981
Altra decisione · depositata il 16/11/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri contro la Regione autonoma della Sardegna e nei confronti dei
Comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena, notificato il 30 agosto 1979,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 settembre
1979, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1979, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto 12 gennaio 1979, n. 7,
pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 7 del 16 gennaio 1979,
con il quale l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna ha approvato il
piano territoriale paesistico di Molentargius e Monte Urpinu;
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta della
Regione autonoma della Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
Udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del 12 gennaio 1979, n. 7, pubblicato sul
Bollettino ufficiale regionale n, 7 del 16 gennaio 1979, l'Assessore
alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport della Regione autonoma della Sardegna approvava il Piano
territoriale paesistico della zona degli stagni di Molentargius e Monte
Urpinu, in provincia di Cagliari.
Avverso tale decreto sollevava conflitto di attribuzione il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30
agosto 1979, denunciando l'inosservanza delle norme che regolano le
rispettive competenze della Regione Sardegna e dello Stato, e in
particolare i rapporti tra Regione e Amministrazioni dello Stato
relativamente all'attuato trasferimento dei poteri dallo Stato alla
Regione stessa, e chiedendo alla Corte l'annullamento del
provvedimento.
2. - Si costituiva in giudizio il Presidente della Giunta della
Regione autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio
Russo, con atto del 18 settembre 1979, resistendo al ricorso ed
eccependo in primo luogo l'irricevibilità dello stesso, colpito da
decadenza per essere stato proposto tardivamente, oltre i sessanta
giorni dalla notificazione o pubblicazione dell'atto impugnato (art.
39, secondo comma, legge n. 87/1953). Nel merito sosteneva che la tesi
dello Stato contrasta con il principio di autonomia della Regione, in
quanto condiziona un provvedimento di competenza regionale ad "accordi"
od "intese" con le amministrazioni centrali dello Stato, riconoscendo
in tal modo ad una autorità diversa da quella regionale un potere
determinativo del contenuto dell'atto che svaluta la norma fondamentale
attributiva delle funzioni (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 480 del 22
maggio 1975), il cui testo non consente alcuna limitazione. Considerato in diritto :
Il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti
della Regione autonoma della Sardegna si fonda sull'inosservanza delle
norme che regolano le competenze rispettive della Regione e dello
Stato, in quanto - secondo il Presidente del Consiglio - l'adozione del
provvedimento di approvazione del piano paesistico degli stagni di
Molentargius e Monte Urpinu da parte del competente assessore regionale
doveva essere preceduta, a norma dell'art. 18 della legge n. 1497 del
1939, da "accordi" od "intese" con le amministrazioni statali
interessate, e cioè con i Ministeri delle Finanze, della Marina
Mercantile, della Difesa e dell'Agricoltura.
Nelle more del giudizio, tuttavia, lo stesso Presidente del
Consiglio dei ministri, con atto notificato il 3 marzo 1981, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso stesso, allo scopo di consentire -
alla luce di un approfondito esame degli interessi pubblici sostanziali
- la realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano paesistico
che avevano carattere d'urgenza (in particolare la costruzione di un
depuratore fognario in località "Is Arenas") e che la pendenza del
presente giudizio aveva sospeso.
La rinuncia è stata accettata ritualmente dal Presidente della
Giunta regionale della Sardegna con atto depositato nella Cancelleria
di questa Corte il 12 maggio 1981.
Pertanto, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte, il giudizio promosso
dallo Stato contro la Regione Sardegna deve dichiararsi estinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso per
conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei
ministri in ordine al decreto del 12 gennaio 1979 n. 7 dell'Assessore
alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport della Regione autonoma della Sardegna, con il quale si approvava
il Piano territoriale paesistico della zona degli Stagni di
Molentargius e di Monte Urpinu.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte