Sentenza n. 182/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 7 agosto 1982,
n. 529, recante "Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese
elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia
elettrica in materia di concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche", promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di
Trento e Bolzano, notificati il 13 settembre 1982, depositati in
cancelleria il 22 successivo ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro
ricorsi 1982;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per le Province di Trento e
Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con identici ricorsi, entrambi datati 13 settembre 1982, i
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno
richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della l. 7
agosto 1982, n. 529 per violazione dell'art. 13 dello Statuto
regionale e delle norme di attuazione dettate dall'art. 11 d.P.R. 22
marzo 1974, n. 381 e dell'art. 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Tali
disposizioni, si osserva nei ricorsi, prevedono che in caso di
rinnovo di una concessione di grande derivazione idroelettrica o di
attivazione di una nuova concessione, laddove concorrano nella
domanda sia l'ENEL sia un ente locale, l'atto di concessione deve
essere adottato d'intesa con la provincia autonoma territorialmente
competente.
In particolare si lamenta che la legge impugnata abbia disposto
una proroga delle concessioni di grandi derivazioni
in scadenza (così impedendone il rinnovo) modificando inoltre la
disciplina dei rapporti con l'ENEL e con i
concessionari senza tener conto del particolare regime degli Enti
locali del Trentino-Alto Adige. Tali specifiche
prerogative inoltre - espongono i Presidenti delle Province autonome
- non sarebbero state prese in considerazione
da quelle previsioni normative della l. n. 529 del 1982 che
attribuiscono ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria
nonché all'ENEL poteri relativi all'autorizzazione all'esercizio
provvisorio di impianti idroelettrici, l'approvazione delle
convenzioni, le prescrizioni in ordine ai lavori di potenziamento e
di ristrutturazione, le sanzioni, la durata delle concessioni per
impianti ristrutturati, senza disporre per nessuna di tale ipotesi
l'intesa con l'autorità provinciale.
2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, con identiche
argomentazioni, che la questione proposta dalle due Province venga
dichiarata infondata.
Infatti l'art. 8 della legge impugnata, che esplicitamente
riconferma la competenza delle Province autonome varrebbe ad
escludere ogni sospetto di lesione della competenza stessa.
Inoltre - si osserva - la previsione di esercizio provvisorio per
le imprese degli enti locali concreterebbe addirittura una
disposizione di favore, in quanto subordinata alla loro richiesta di
potenziamento degli impianti ovvero all'impossibilità tecnica od
economica di effettuare il potenziamento stesso. A parere
dell'Avvocatura l'impugnazione sottenderebbe l'assunto che tutte le
concessioni delle imprese autoproduttrici debbano alla scadenza
essere trasferite alle imprese elettriche degli enti locali. Pretesa
infondata - si afferma - poiché l'art. 13 dello Statuto regionale
riconosce soltanto il diritto della Provincia autonoma ad essere
intesa nel caso di domanda di concessione avanzata da ente locale in
concorrenza con l'ENEL ed anzi la norma di attuazione di cui all'art.
6, primo comma, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nell'attribuire agli
enti locali il diritto al trasferimento delle imprese elettriche
scadute, esclude le grandi derivazioni.
La ratio legis, conclude l'Avvocatura, sarebbe del resto quella di
utilizzare il concorso delle imprese private nel quadro delle
esigenze di politica energetica.
3. - È intervenuta la Società SELM (Servizi Elettrici
Montedison) nella qualità di titolare, nelle due Province autonome,
di imprese autoproduttrici concessionarie di grandi derivazioni
ammesse alla proroga di cui agli artt. 1 e 2 della legge impugnata,
chiedendo la declaratoria d'inammissibilità ovvero,
subordinatamente, d'infondatezza delle proposte questioni.
4. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato
nei termini unica memoria insistendo per l'accoglimento dei ricorsi,
rispetto ai quali sono state in dettaglio enucleate le disposizioni
della legge impugnata assunte come lesive dello Statuto T.A.A.
In particolare si osserva che per effetto della previsione di cui
all'art. 7 le concessioni per grandi derivazioni verrebbero prorogate
(nel caso in cui l'ENEL, alla scadenza, non si avvalga della facoltà
di subentrare) precludendo agli enti locali la possibilità di
sostituirsi all'originaria concessionaria, in violazione dell'art. 13
dello Statuto.
Le ricorrenti prospettano poi ulteriori profili di contrasto tra
l'art. 2 della legge impugnata e la disciplina statutaria. Non
soltanto il mantenimento delle concessioni, in presenza di certe
condizioni, agli autoproduttori, ma anche la possibilità che questi
ultimi concorrano per il rinnovo delle concessioni con gli enti
locali concreterebbero - si sostiene - altrettante violazioni
dell'art. 13 citato.
La procedura contemplata da tale norma, infatti, prevede
esclusivamente il concorso tra ENEL ed enti locali ai fini della
concessione delle grandi derivazioni, e non sarebbe perciò
configurabile una concorrenza tra questi ultimi ed imprese
autoproduttrici senza forzare la disposizione statutaria privando le
Province della loro posizione preferenziale.
Si conclude in memoria eccependo l'inammissibilità
dell'intervento della S.p.a. SELM (sulla base della giurisprudenza
della Corte) e sostenendo altresì l'infondatezza della questione
d'incostituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235
che la Società ha richiesto venga sollevata dalla Corte. In
proposito, osservano le Province, deve ritenersi che i decreti
d'attuazione dello Statuto si collochino nella gerarchia delle fonti
al di sopra della legge ordinaria.
5. - Due identiche memorie sono state depositate dalla S.p.a. SELM
che ha ribadito le tesi già esposte in atto d'intervento. Considerato in diritto
1. - I ricorsi delle province autonome di Trento (r.r. 42/1982) e
di Bolzano (r.r. 43/1982), risultando proposti nei confronti della
stessa legge e sulla base di identici motivi, vanno riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - In entrambi i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra ha
depositato in cancelleria un "atto di intervento" - e,
nell'imminenza della discussione orale, una memoria illustrativa del
merito - la società SELM (Servizi elettrici
Montedison), la quale, dopo aver fatto espresso, ma generico richiamo
agli artt. 22, legge n. 87 del 1953 e 37, regio
decreto n. 642 del 1907, sostiene di avere "interesse a
intervenire..., essendo titolare, nell'ambito" delle due province "di
un'impresa autoproduttrice di energia elettrica concessionaria in
atto di una grande derivazione per la produzione di
forza motrice ammessa al beneficio della proroga di cui agli artt. 1
e 2, l. n. 529 del 1982". Ma questa Corte ha
costantemente dichiarato che nei giudizi di legittimità
costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale,
non è proponibile alcuna forma di intervento, né è ammissibile la
figura del controinteressato (ordinanze 30 maggio e 5
dicembre 1956, pronunciate in udienza, 5 luglio 1956, n. 25, 26
febbraio 1958, n. 22, 4 luglio 1977, n. 130). E poiché la difesa
della suddetta società non offre, a sostegno della sua richiesta di
intervento, alcun motivo che possa indurre a mutare il riferito
orientamento - fondato sulla duplice considerazione che a questi
giudizi "non possono partecipare soggetti che non siano titolari di
potestà legislativa" e che in essi non è "ammissibile la figura del
controinteressato come parte, propria del procedimento
giurisdizionale amministrativo" - deve negarsi ingresso alla SELM nel
presente giudizio.
3. - La disciplina dell'industria elettrica, che è intimamente
connessa con quella delle acque pubbliche, non si esaurisce nella
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("istituzione dell'ente nazionale per
l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche"). Questa, pur statuendo il trasferimento in
proprietà dell'ente appositamente istituito delle imprese esercenti
industrie elettriche, cioè il complesso dei beni da esse
organizzati, e pur riservando a detto ente pubblico "il compito di
esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione,
importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e vendita
dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta" (art. 1, primo e
quarto comma), ha tuttavia disposto che "non sono soggetti a
trasferimento", e restano perciò escluse dalla nazionalizzazione ma
assoggettate al regime delle concessioni - determinate imprese,
ancorché esercenti le attività di cui alla trascritta disposizione.
E fra tali imprese la menzionata legge comprende quelle gestite da
enti locali (art. 4,
n. 5) e quelle autoproduttrici (art. 4, n. 6, lettera b), che appunto
rilevano nella questione in esame. Ora, la sopravvivenza, accanto
all'ENEL, di aziende elettriche, non solo di enti locali, ma anche di
soggetti privati, ha prodotto la fioritura di una molteplicità e
varietà di problemi - coordinamento delle attività di produzione e
distribuzione, potenziamento e ristrutturazione degli impianti,
durata delle concessioni, loro decadenza, rinuncia e proroga,
rapporti fra l'ENEL e le altre imprese elettriche, nonché con le
autonomie speciali, etc. - ed alla conseguente adozione, nel corso
degli anni successivi alla nazionalizzazione, di una serie di
provvedimenti legislativi, che hanno reso particolarmente vasta e
complessa la disciplina del settore. Sembra pertanto particolarmente
utile, ai fini di un'ordinata e chiara prospettazione ed impostazione
della quaestio legitimitatis, fare a riguardo di tale disciplina
alcune puntualizzazioni preliminari.
3.1. - Va rilevato anzitutto che, a sensi dell'art. 6, primo
comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), "le utenze
d'acqua pubblica si distinguono in due categorie", cioè in "grandi o
piccole derivazioni"; che, a sensi dell'art. 1, u. comma, del d.P.R.
26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di
energia idroelettrica) soltanto "per la concessione di piccole
derivazioni... rispetto all'ENEL è data preferenza", nelle province
di Trento e di Bolzano, ai Comuni ed ai loro consorzi; che la
questione oggetto del presente giudizio è sorta, viceversa, in
ordine a grandi derivazioni idroelettriche, sicché non è ad essa
applicabile la normativa che regola le piccole derivazioni.
3.2. - Giova aggiungere che la legge impugnata fa richiamo, in
materia di successione nelle concessioni, all'art. 25 del già
menzionato testo unico n. 1775 del 1933. Ed il suddetto art. 25
stabilisce: al primo comma, che, "al termine dell'utenza e nei casi
di decadenza o rinuncia", "tutte le opere di raccolta, di regolazione
e di condotte forzate ed i canali di scarico" "passano... senza
compenso in proprietà dello Stato" (e, per esso, dell'ENEL in forza
dell'art. 9, quinto comma, d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342); al secondo
comma, che "lo Stato (l'ENEL) ha facoltà di immettersi
nell'immediato possesso" di tutto quanto non sia previsto nel
precedente comma, ma inerisca alla concessione, "corrispondendo... un
prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera"; al terzo
comma, che, per esercitare la suddetta facoltà, "lo Stato (l'ENEL)
deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine
dell'utenza".
4. - La legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione dei rapporti
tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese
autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche), nell'intento, fatto palese dal
trascritto titolo, di dettare una definitiva e compiuta disciplina
dell'indicata materia, ha stabilito che:
a) "nei casi di scadenza delle concessioni..., il trasferimento
in proprietà dell'ENEL delle opere di cui al primo comma dell'art.
25" del testo unico n. 1775 del 1933 "è condizionato all'esercizio
da parte dell'ENEL della facoltà di cui al combinato disposto del
secondo e terzo comma" del medesimo testo unico (art. 1);
b) "alla scadenza delle concessioni..., l'ENEL rinuncerà ad
avvalersi della facoltà" di cui sopra "a condizione che le
imprese... si obblighino ad eseguire i necessari lavori di
potenziamento o di ristrutturazione" (art. 2, primo, secondo e terzo
comma);
c) "in attesa dell'accertamento delle condizioni" suddette,
"con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli
impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute" (art. 2,
quinto comma);
d) "i rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della
facoltà di cui al precedente art. 1 sono regolati in base a
convenzioni", le quali "sono approvate dal Ministro dell'industria di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici" (art. 3, primo e
secondo comma);
e) "la durata delle concessioni... sarà stabilita dal Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria" (art. 7);
f) "nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del
Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni
derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione" (art. 8, primo comma).
5. - Le province di Trento e Bolzano, formulando identiche
doglianze, chiedono a questa Corte di voler dichiarare la
"incostituzionalità della legge" testé compendiata "per violazione
delle norme dello statuto speciale di autonomia di cui all'art. 13,
u. co., d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme
d'attuazione".
Detto art. 13, u. comma, del decreto presidenziale n. 670 del 1972
(approvazione del testo unico delle leggi costituzionali per il
Trentino-Alto Adige) stabilisce che "sulle domande di concessione...
presentate" nelle due province "in concorrenza dall'ENEL e dagli enti
locali... provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col
Ministro per l'industria e d'intesa con la provincia territorialmente
interessata". E le norme di attuazione cui si riferiscono i ricorsi
sono quelle contenute negli artt. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed
1, d.P.R. n. 235 del 1977, già menzionato sub 3.1. In particolare,
l'art. 11 estende l'intesa con la provincia interessata ai
provvedimenti "sulle domande di concessioni... anche a seguito di
scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto, nonché sulle
domande di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori,
presentate... in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali"; a sua
volta, l'art. 1 facoltizza gli enti locali delle due province ad
esercitare, in deroga alla disposta nazionalizzazione, l'industria
elettrica mediante aziende municipalizzate.
5.1. - Secondo le ricorrenti, il trascritto art. 13 dello statuto,
non distinguendo fra nuove concessioni e (rinnovo di) preesistenti
concessioni, comprenderebbe entrambe le ipotesi. Esso, inoltre,
contempla solo l'ENEL e gli enti locali, mentre non menziona le
imprese autoproduttrici. Se ne dovrebbe pertanto dedurre: sotto il
profilo sostanziale, che, sia nei casi in cui l'ENEL non si avvalga
della facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 25 testo
unico n. 1775 del 1933 (più sopra riportati sub 3.2), sia nei casi
di scadenza, decadenza o rinuncia (testé riportati sub 5),
esclusivamente gli enti locali avrebbero titolo, al pari dell'ENEL ed
in concorrenza con esso, a subentrare in quelle concessioni; sotto il
profilo procedimentale, che in tutti i provvedimenti relativi ai
suddetti casi (ma anche a quelli di autorizzazione all'esercizio
provvisorio e di convenzioni) sarebbe prescritta l'intesa con la
provincia interessata. Insomma, si tratti di concessioni preesistenti
o nuove, agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano
sarebbe riconosciuta nelle concessioni in materia una "posizione
preferenziale" comportante l'esclusione di qualsiasi altro soggetto,
ed a garanzia di tale posizione sarebbe stato attribuito alle due
province il potere di concorrere all'adozione del provvedimento,
partecipando alla procedura mediante l'intesa. Questo disporrebbe la
norma statutaria di cui all'art. 13, che ha rango costituzionale, e
questo confermerebbero le norme di attuazione di cui agli artt. 11
del decreto presidenziale n. 381 del 1974 ed 1 del decreto
presidenziale n. 235 del 1977.
Ma se così è - argomentano ancora le ricorrenti - in tale quadro
normativo non c'è posto per la proroga. Questa, infatti,
precluderebbe agli enti locali di presentare le domande di
subingresso nella concessione ed alla provincia di esercitare il
potere di intervento nella procedura, risolvendosi sostanzialmente in
un rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario.
Eppure, proprio una siffatta proroga si ravviserebbe nella legge
impugnata, e precisamente nelle ipotesi di scadenza di cui agli artt.
1 e 2, nonché nell'ipotesi di determinazione della durata delle
concessioni di cui all'art. 7: le imprese autoproduttrici, infatti,
conserverebbero le concessioni scadute e scomparirebbe la procedura
concorsuale, con conseguente impossibilità, sia di subingresso degli
enti locali, sia di intervento della provincia. Per il fatto, poi,
che prescindono dall'intesa, sarebbero altresì illegittime, tanto le
autorizzazioni all'"esercizio provvisorio degli impianti... relativi
a concessioni scadute" (art. 2, quinto comma), quanto le convenzioni
fra ENEL ed imprese elettriche, intese a regolare i rapporti
derivanti dalla rinuncia dell'ENEL all'esercizio della facoltà di
cui si è detto sub 3.2 (art. 3, secondo comma). E "solo ove l'art. 1
della legge impugnata sia interpretato" nel senso che, se l'ENEL
rinuncia alla predetta facoltà, il subingresso nelle concessioni è
riservato agli enti locali, con esclusione di qualsiasi altro
soggetto, "si potrebbe ritenere superato il contrasto con la
disciplina dello statuto e con le relative norme di attuazione"; ma
"il suo tenore letterale fa sorgere più di un dubbio al riguardo".
Vero è - concludono le ricorrenti - che l'art. 8, riportato sub 4
f), fa salvi i diritti e le attribuzioni delle due province, ma
queste hanno ritenuto egualmente di impugnare la legge, in quanto "la
formulazione dell'art. 8 non consente di eliminare i dubbi di
incostituzionalità delle norme".
6. - Le norme cui fanno riferimento entrambi i ricorsi, e nelle
quali va cercata la soluzione della questione, sono,
dunque, quelle di cui agli artt. 13, u. comma, dello statuto
speciale, 11 ed 1, primo comma, delle norme di attuazione,
cioè, rispettivamente, dei decreti presidenziali n. 381 del 1974 e
n. 235 del 1977. Senonché, a parte la considerazione che
questi ultimi, pur se direttamente attuativi dello statuto, non sono
tuttavia collocabili sullo stesso piano di questo nella
scala dei valori normativi, l'esigenza di circoscrivere la questione
nei suoi termini essenziali e lineari impone di osservare
preliminarmente che l'art. 1 (d.P.R. n. 235 del 1977) nulla statuisce
in tema di concessioni, sicché la sua invocazione è inconferente, e
che l'art. 11 (d.P.R. n. 381 del 1974) viene richiamato, meglio che
come parametro, come convalida della tesi di fondo sostenuta nei
ricorsi, dato che, pur allargando la prospettiva alle ipotesi di
scadenza, decadenza e rinuncia, detta norma è una riproduzione di
quella statutaria. E l'impugnativa si sorregge proprio sulla norma
statutaria di cui all'art. 13, u. comma, la quale, del resto, è la
sola che attinga livello costituzionale. Ma, a ben vedere, si
sorregge su un'interpretazione di detto articolo che sembra piuttosto
opinabile, in quanto attribuisce alla norma una portata esorbitante,
che non trova riscontro nel dato normativo. È ben vero, infatti, che
a riguardo delle province di Trento e di Bolzano è stabilita, nella
materia di che trattasi, una disciplina speciale in deroga a quella
generale, ma è dubitabile, sia che tale disciplina speciale
corrisponda a quella che le ricorrenti prospettano sulla base di una
lettura tutt'altro che obiettiva dell'art. 13, sia che essa si
contenga e si esaurisca tutta in detto articolo.
6.1. - È, invece, avviso di questa Corte che nella specie non
possa prescindersi dall'art. 12 dello stesso statuto, che reca
anch'esso disposizioni in materia e che, pertanto, deve ritenersi
concorrere, unitamente all'art. 13, a formare la disciplina speciale,
alla cui stregua la questione va risolta. E l'art. 12 dispone che
"per le concessioni... e le relative proroghe... le province
territorialmente competenti hanno facoltà": (primo comma) "di
presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi
momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio
superiore dei lavori pubblici", nonché (secondo comma) "di proporre
ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il
decreto di concessione e di proroga", e che (terzo comma) "i
presidenti delle giunte provinciali... sono invitati a partecipare
con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti" di concessione
e di proroga.
Ora, l'esame congiunto degli artt. 12 e 13 mostra con chiarezza in
che consiste effettivamente la disciplina speciale di che trattasi e
quale ne sia la dimensione. L'art. 13 riconosce alla provincia
interessata il potere di intervenire mediante l'intesa nella
procedura di adozione del provvedimento di concessione; l'art. 12,
viceversa, riconosce alla stessa provincia soltanto la facoltà di
esprimere osservazioni, opposizione e parere nella procedura di
adozione del provvedimento; ma non più solo di concessione, bensì
anche di proroga. Le due norme statutarie rivelano carattere
palesemente e prevalentemente procedimentale, in quanto stabiliscono
due procedimenti, che si differenziano per il diseguale rilievo che
in essi assume la provincia interessata. Il procedimento di cui
all'art. 13, u. comma, si applica - e, quindi, l'intesa è prescritta
- esclusivamente nell'ipotesi di "domande di concessione...
presentate in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali". Il
procedimento di cui all'art. 12 si applica - e, quindi, il parere, le
osservazioni, le opposizioni prendono il posto della intesa - in
tutte le altre ipotesi ordinarie, cioè in quelle in cui le domande
di concessione siano presentate anche da imprese autoproduttrici,
nonché - va sottolineato - nelle ipotesi di proroga. Questa è in
definitiva la disciplina speciale, quale risulta dal raffronto tra i
due articoli, le cui norme prevedono espressamente l'istituto della
proroga accanto a quella della concessione e, soprattutto, non
statuiscono già che è precluso alle imprese autoproduttrici di
presentare anch'esse domanda di concessione o di proroga, bensì che,
ove siano in concorrenza solo l'ENEL e gli enti locali, deve
osservarsi la procedura di cui all'art. 13 e, ove siano in
concorrenza anche imprese autoproduttrici, deve osservarsi la
procedura di cui all'art. 12, che può pertanto considerarsi regola
generale nell'ambito della disciplina speciale. Ed al fondo di questa
vi è una precisa e valida ragione: nell'un caso sono in concorrenza
esclusivamente enti pubblici, nell'altro, viceversa, sono in
concorrenza anche soggetti privati, e pertanto non appare
ingiustificata l'attribuzione all'autonomia provinciale del potere di
intervenire in maniera determinante solo nel primo caso, non anche
nel secondo.
6.2. - La ricostruzione che precede nega perciò fondamento alla
tesi delle ricorrenti, peraltro più asserita che argomentata,
secondo cui l'art. 13, u. comma, dello statuto riconoscerebbe alle
province di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi
territori, la stessa posizione preferenziale, che l'art. 9, secondo
comma, d.P.R. n. 342 del 1965 riconosce all'ENEL in tutto il
territorio nazionale, con la conseguenza che tutte le concessioni
scadute (ma anche quelle decadute e rinunciate) dovrebbero essere
trasferite alle aziende municipalizzate degli enti locali. Ma detta
posizione preferenziale non è desumibile dall'art. 13, né dall'art.
12 e neppure dal loro combinato disposto. Come è stato già
evidenziato sub 3.1, solo per le concessioni di piccole derivazioni a
scopo idroelettrico, il legislatore ha espressamente statuito (art.
1, u. comma, d.P.R. n. 235 del 1977) che persino "rispetto all'ENEL
è data preferenza agli enti" locali. Un'analoga statuizione non è
rintracciabile, invece, a riguardo delle concessioni di grandi
derivazioni, né nello statuto, né nelle norme di attuazione. E può
dirsi, anzi, che proprio lo statuto offre la prova del contrario: nel
testo statutario n. 5 del 1948 era espressamente disposto (art. 10,
quinto comma) che "la regione, a parità di condizioni, è preferita
nelle concessioni di grande derivazione"; ebbene, siffatta
disposizione non è stata riprodotta nel vigente testo statutario di
cui al d.P.R. n. 670 del 1972. La soppressione di simile privilegio,
tutt'altro che casuale, è significante, risultando disposta nella
revisione dello statuto, che venne operata e concordata, non certo
per svantaggiare, ma per maggiormente privilegiare le autonomie
provinciali.
6.3. - Lo statuto speciale contiene effettivamente disposizioni di
favore per quanto attiene alle concessioni di grande derivazione a
scopo idroelettrico. In forza del più volte menzionato art. 13, le
due province, oltre che il potere di determinare il prezzo
dell'energia elettrica (secondo comma), hanno diritto alla fornitura,
"annualmente e gratuitamente", di una determinata quantità di
energia elettrica (primo comma) e ad un compenso semestrale di "lire
6,20 per ogni KWh di energia da esse non ritirata" (terzo comma). In
forza dello stesso articolo (terzo comma) e dell'art. 12 è
attribuito alle due province il potere di intervenire nel
procedimento concessorio mediante l'istituto dell'intesa (nel caso di
concorrenza fra ENEL ed enti locali) ed anche nel procedimento di
proroga mediante opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (in tutti
gli altri casi). Ma disposizioni di favore si rinvengono anche nelle
norme di attuazione, che prevedono, sia diritti, sia attribuzioni.
Relativamente ai primi, in forza dell'art. 4, d.P.R. n. 235 del 1977,
"qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di
distribuzione è stato assunto da ente locale vi siano impianti di
distribuzione dell'ENEL", questi sono trasferiti all'ente locale,
cui, in forza dell'art. 8, primo comma, del medesimo decreto
presidenziale, sono trasferite altresì "le imprese di cui all'art.
4, punto 8, della legge" di nazionalizzazione (n. 1643 del 1962). È
di tutta evidenza la circoscritta portata dei suddetti articoli, che
riconoscono entrambi agli enti locali delle due province il diritto
di succedere nella proprietà: l'uno degli impianti dell'ENEL
(sicché non è in gioco la concessione), l'altro delle imprese di
scarsa produttività (sicché non sono in gioco le imprese
autoproduttrici di cui all'art. 4, punto 6, della legge di
nazionalizzazione, le sole che rilevano nel presente giudizio).
Relativamente alle attribuzioni, ancora il decreto presidenziale n.
235 del 1977 stabilisce che, "al fine di coordinare le esigenze
nazionali e quelle provinciali", "tre rappresentanti della provincia
interessata" fanno parte del comitato paritetico di "coordinamento
delle attività elettriche" (art. 9, primo comma) e che "le province
hanno la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione delle
disposizioni.... concernenti il servizio di produzione e
distribuzione di energia elettrica" (art. 11).
Sono quelli testé ricordati - e soltanto essi - "i diritti e le
attribuzioni derivanti" nella regione Trentino-Alto Adige dallo
statuto speciale "e dalle relative norme di attuazione", che l'art.
8, primo comma, della legge de qua vuole "fatti salvi". E questa,
vagliata alla luce della disciplina speciale, correttamente
ricostruita, non risulta aver violato alcuno di tali diritti ed
attribuzioni. Certo, la complessa normazione disciplinante la materia
riconosce espressamente, sia agli enti locali, sia alle imprese non
assoggettate a trasferimento, il diritto di prelazione sulle
"concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e (su) quelle
scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà" di cui
si è detto sub 3.2, ma tale constatazione è ininfluente ai fini del
decidere. Il diritto di prelazione di che trattasi è previsto,
infatti, in leggi ordinarie (art. 13, secondo comma, legge 2 agosto
1975, n. 393 ed art. 17, primo comma, legge 29 maggio 1982, n. 308),
ed è stabilito in via generale: le due statuizioni, insomma, non
fanno parte della disciplina speciale deducibile dallo statuto per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, e perciò
valgono per tutti gli enti locali, non già solo per quelli delle due
province, nonché per tutte le imprese. Sembra di conseguenza doversi
concludere nel senso che la disciplina generale in materia di
industria elettrica si applica in linea di principio anche alle
province di Trento e di Bolzano, salvo che nei casi di deroghe
espresse e puntuali.
Per l'insieme delle suesposte considerazioni, entrambi i ricorsi
vanno rigettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe:
a) dichiara inammissibile l'intervento proposto dalla s.p.a.
SELM (Servizi elettrici Montedison);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione
dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le
imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), promossa con i
ricorsi in data 13 settembre 1982 dai Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano (reg. ric. nn. 42 e 43 del 1982), in
riferimento all'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative
norme di attuazione di cui agli artt. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n.
381 ed 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte