Sentenza n. 182/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 19legge 613/1966
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12
agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il
19 ottobre 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Bossutto Luisa ed altre;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva proposto appello
avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'obbligo di
integrare al minimo alcune pensioni, il Tribunale di Bologna, con
ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale: 1) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale
commercianti per i titolari: a) di pensione diretta a carico dello
Stato; b) di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); 2) dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a
carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
A parere del giudice a quo, le situazioni prospettate
risulterebbero del tutto analoghe a quelle già risolte da numerose
sentenze di questa Corte che hanno riconosciuto il diritto
all'integrazione al minimo in molteplici ipotesi.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti
private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate. Considerato in diritto
1. - Oggetto del dubbio di legittimità costituzionale sono:
l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), e l'art. 1, secondo comma,
della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari). Nel giudizio a quo tali
norme sono invocate dall'I.N.P.S. in quanto, rispettivamente,
preclusive dell'integrazione al minimo: a) della pensione di
riversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per i
titolari di pensione diretta a carico dello Stato, nonché per i
percettori di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni
ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); b) del medesimo
trattamento indiretto a carico della Gestione speciale artigiani per
i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria.
2. - La questione sub a) è già stata sottoposta alla Corte nella
prima delle due ipotesi di contitolarità di pensioni e la relativa
norma è stata dichiarata, sotto tale profilo, illegittima con la
sentenza n. 504 del 1989, onde va, a riguardo, pronunciata
declaratoria di manifesta inammissibilità.
3. - È fondata la questione di legittimità del citato art. 19
nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti per i titolari di pensione diretta a carico della
C.P.D.E.L., allorché, per effetto del cumulo venga superato il
trattamento minimo garantito.
Trattasi di una delle residue ipotesi di operatività della
preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più
pensioni, principio ormai espunto dall'ordinamento in virtù di
numerose decisioni della Corte (salvo il limite temporale
rappresentato dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia).
In più occasioni è stata altresì sottolineata la natura
meramente contabile-finanziaria della distinzione tra le diverse
Gestioni, almeno ai fini che qui interessano (cfr. sentenze n. 355
del 1989 e n. 488 del 1989) e si è formulato l'auspicio che
l'I.N.P.S. si adegui alle ormai consolidate affermazioni in materia
anche con riguardo alla definizione delle controversie ancora
pendenti (cfr. sentenza n. 373 del 1989).
4. - Con la sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma,
della legge 12 agosto 1962, n. 1339 è stato dichiarato illegittimo
in riferimento ad ogni sua possibile applicazione atta ad impedire
l'integrazione in argomento e quindi, la relativa questione è
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19,
secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione
speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a
carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della medesima norma, già dichiarata
illegittima, per il caso di cumulo con pensione diretta a carico
dello Stato, con sentenza n. 504 del 1989;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), già dichiarato illegittimo con
sentenza n. 81 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte