Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo

comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a

carico di Cogerino Italo ed altri, iscritta al n. 701 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino, dopo aver premesso che nel corso del procedimento

il Procuratore generale che aveva disposto l'avocazione delle

indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del codice di procedura

penale, ha rinnovato la richiesta di archiviazione già respinta,

omettendo di svolgere nel termine indicato dallo stesso giudice le

indagini da questi indicate, e che la Corte di cassazione (Sez. I, 12

luglio 1991, n. 3217), nel dichiarare inammissibile il conflitto

sollevato dallo stesso giudice a quo, ha affermato che al medesimo

non restava "che avvalersi delle facoltà previste dalla legge: e

cioè aderire alla richiesta di archiviazione ovvero, ex art. 554,

2°, disporre che gli atti siano restituiti al P.G. per la

formulazione dell'imputazione", ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, questione

di legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma,

del codice di procedura penale, assumendo che le norme impugnate non

consentono "al giudice per le indagini preliminari di indicare le

ulteriori indagini ritenute necessarie al procuratore generale che

abbia fatto richiesta di archiviazione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.

ordinanza n. 253 del 1991) che "il pubblico ministero ha l'obbligo di

compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409,

quarto comma, c.p.p.", obbligo che deve necessariamente incombere non

solo sul procuratore della Repubblica presso la pretura o il

tribunale, ma anche sul procuratore generale che abbia disposto

l'avocazione delle indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del

codice di procedura penale, posto che in tal caso, a norma dell'art.

51, secondo comma, dello stesso codice, il procuratore generale è

chiamato a svolgere tutte "le funzioni di pubblico ministero" che il

comma 1, lettera a) del medesimo articolo attribuisce ai "magistrati

della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la

pretura"; funzioni, dunque, che comprendono anche il doveroso

espletamento delle indagini indicate dal giudice a norma dell'art.

554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante

dopo la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990;

che, essendo, nella specie, il petitum perseguito dal giudice a

quo volto ad introdurre una previsione insita nel quadro normativo

oggetto di censura, mentre l'eventuale inerzia del procuratore

generale, che abbia omesso di compiere le indagini indicate dal

giudice a seguito del mancato accoglimento della richiesta di

archiviazione, deve essere confinata all'interno di quelle situazioni

patologiche estranee al sistema e, quindi, insuscettibili di

apprezzamento in questa sede;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

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