Sentenza n. 182/1997
Altra decisione · depositata il 18/06/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento,
notificato il 24 gennaio 1996, depositato in cancelleria il 26
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi - settore III,
del 1 dicembre 1995, protocollo n. S.I. 556/1985 211250, con le
quali:
a) l'assessorato alla sanità della provincia autonoma di Trento
è stato informato degli accertamenti ispettivi disposti presso
l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;
b) il dott. Federico Romeo, dirigente dei servizi ispettivi di
finanza, è stato incaricato di effettuare l'ispezione;
c) il dott. Lucio Fagiano, direttore della ragioneria regionale
dello Stato di Trento, è stato incaricato di collaborare con il
dott. Romeo nell'ispezione, ed iscritto al n. 2 del registro
conflitti 1996;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Trento e
l'avv. dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 24 gennaio 1996, la provincia
autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, nei
confronti dello Stato, in relazione a tre note del Ministero del
tesoro datate 1 dicembre 1995, recanti "Accertamenti ispettivi presso
l'azienda U.S.L. di Trento", per violazione degli artt. 8, n. 1, 9,
primo comma, n. 10, 16, primo comma, e 54 dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e
delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo
emanato con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
sanità, conspecifico riferimento all'art. 2, sostituito dall'art. 1
del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di
attuazione già emanate) e all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento).
La provincia ricorrente espone che, con gli atti impugnati, il
Ministero del tesoro ha disposto - ai sensi dell'art. 29 del r.d. 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato), dell'art. 3 della legge
26 luglio 1939, n. 1037 (Ordinamento della ragioneria generale dello
Stato), nonché dell'art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e
successive modificazioni - l'esecuzione, da parte di un dirigente dei
servizi ispettivi di finanza, coadiuvato dal direttore della
ragioneria regionale dello Stato di Trento, di accertamenti ispettivi
presso l'azienda sanitaria della stessa provincia. Tali atti
risulterebbero lesivi delle attribuzioni costituzionalmente garantite
alla provincia sotto più profili.
Rilevanti in tal senso sarebbero le seguenti considerazioni. Lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla regione
competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari e
ospedalieri (art. 4, n. 7) e riconosce alle province autonome
competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10). L'art. 1 del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, adottato in sede di definizione del
c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, ha poi stabilito che
alle province autonome compete il potere legislativo ed
amministrativo in materia di funzionamento e gestione delle
istituzioni e degli enti sanitari.
L'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 20 gennaio
1992, n. 1 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette
alla tutela delle salute), aveva a sua volta disposto che le funzioni
dirette alla tutela della salute dovessero essere gestite "mediante
aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile", e che "le dimensioni, il numero, le
modalità di funzionamento e l'organizzazione" di dette aziende
fossero disciplinati "con leggi delle province autonome di Trento e
Bolzano". In conformità alla distribuzione di competenze operata in
sede statutaria e con i decreti di attuazione, la legge provinciale 1
aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario
provinciale) ha istituito la "azienda provinciale per i servizi
sanitari", per provvedere all'esercizio delle funzioni inerenti al
servizio sanitario provinciale, e ha anche disciplinato le attività
di controllo sulla suddetta azienda.
La ricorrente ricorda in particolare che la legge provinciale
attribuisce alla giunta provinciale, tra l'altro, funzioni di
verifica dell'attività dell'azienda e della sua compatibilità con
le norme in vigore (art. 8), e ha istituito un collegio dei revisori
dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal
consiglio provinciale e due dal Ministero del tesoro, con gli
specifici compiti di vigilare sull'osservanza delle leggi, di
verificare la regolare tenuta della contabilità, di esaminare il
bilancio e di effettuare gli altri controlli stabiliti dalla legge
(artt. 17 e 18).
A ciò deve aggiungersi - prosegue la provincia - che gli artt. 28
e 29 della successiva legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10
(Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale")
hanno integrato la disciplina dei controlli sull'azienda provinciale
per i servizi sanitari, attraverso l'istituzione di uffici ad hoc e,
in particolare, del "Servizio ispettivo attività sanitarie", al
quale è attribuito, appunto, il compito di provvedere
"all'espletamento delle attività di carattere ispettivo necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'art.
8 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10".
A completamento di questo quadro normativo, la provincia richiama,
infine, la norma di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, la quale dispone che, nelle materie di competenza della
regione o delle province autonome, "la legge non può attribuire agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione".
Pertanto, ad avviso della ricorrente, il potere ispettivo sulla
azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e sulle sue
articolazioni apparterrebbe, in base alle suddette norme statutarie e
di attuazione, alla provincia, che lo eserciterebbe nelle forme e nei
modi disciplinati dalla stessa legge provinciale. In nessun caso
potrebbe ritenersi sussistente un potere generale di ispezione e
vigilanza da parte del Ministero del tesoro in grado di prevalere
sulla normativa speciale propria dell'ordinamento del Trentino-Alto
Adige e delle province autonome.
Del resto, nessuna delle disposizioni legislative richiamate negli
atti impugnati, ad avviso della provincia, potrebbe in qualche modo
fondare la pretesa del Ministero del tesoro: l'art. 29 del r.d. 18
novembre 1923, n. 2440, infatti, riguarderebbe solo le ispezioni
sulle amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome; l'art.
3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applicherebbe unicamente
alle verifiche degli ispettori generali di finanza sugli uffici e
servizi statali, e alle ispezioni "previste da particolari
ordinamenti" (previsione che, nella specie, mancherebbe del tutto);
le ispezioni di cui all'art. 65 del d.lgs. del 3 febbraio 1993, n.
29, non concernerebbero la Provincia ed i suoi enti strumentali.
La non appartenenza al Ministero del tesoro di attribuzioni
ispettive anche aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla
provincia, in mancanza di espresse norme statutarie o di attuazione
in tal senso, sarebbe poi confermata dall'art. 80 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Ordinamento del servizio sanitario nazionale)
che fa espressamente salve le competenze spettanti alle province
autonome di Trento e Bolzano.
La ricorrente richiama, infine, quale precedente specifico, la
sentenza n. 228 del 1993 di questa Corte, che ha annullato una
ispezione del Ministero del tesoro in una delle U.S.L. della
provincia di Bolzano.
La provincia autonoma di Trento chiede, pertanto, che la Corte
dichiari che non spetta al Ministero del tesoro disporre accertamenti
ispettivi nei confronti dell'azienda provinciale per i servizi
sanitari, e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.
2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con
riserva di motivazioni, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque infondato.
3.- In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha
presentato una memoria, nella quale rileva in primo luogo che la
verifica ispettiva, disposta con le note impugnate, non riguarderebbe
in alcun modo le materie (funzionamento e gestione degli enti
sanitari, ordinamento degli uffici provinciali o enti
paraprovinciali) attribuite alla potestà legislativa e
amministrativa della provincia ricorrente: si tratterebbe, invece,
di una indagine sull'attuazione delle disposizioni concernenti
l'assunzione dei dipendenti invalidi civili, ai sensi della legge n.
482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e
successive modifiche, come risulterebbe dalla nota del Ministero del
tesoro datata 1 dicembre 1995, allegata alla memoria, nella quale
viene specificato tale oggetto dell'incarico ispettivo.
La verifica in questione, ad avviso dell'Avvocatura, rientrerebbe
in un vasto ed articolato disegno operativo posto in essere dal
Ministro per la funzione pubblica con lo scopo di indagare
sull'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette dei
pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi
civili. Il predetto disegno sarebbe attuato attraverso l'esercizio
dei poteri attribuiti allo Stato (Ministero del tesoro e Dipartimento
per la funzione pubblica) dall'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993.
Né potrebbero nutrirsi dubbi sulla conformità ai principii
costituzionali di detto art. 65 e dei conseguenti provvedimenti
applicativi, giacché, come si evincerebbe dalla sua stessa
intitolazione, oltre che dal contenuto delle varie norme che lo
compongono, i poteri attribuiti allo Stato sarebbero rivolti al
"controllo del costo del lavoro", dato essenziale al fine della
realizzazione di beni ed interessi costituzionalmente protetti, come
il buon andamento degli uffici pubblici (art. 97 della Costituzione),
la responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 della
Costituzione), il tendenziale equilibrio del bilancio (art. 81 della
Costituzione), il coordinamento dell'autonomia finanziaria della
Regione con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni (art.
119 della Costituzione).
In conclusione, ad avviso dell'Avvocatura, il conflitto in esame
avrebbe contenuto diverso da quello risolto con la sentenza n. 228
del 1993 di questa Corte, ed andrebbe deciso nel senso del rigetto
del ricorso.
4.- Anche la provincia autonoma di Trento ha depositato una
memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso,
rilevando come, sia attraverso il collegio dei revisori dei conti,
disciplinato nella normativa statale dall'art. 3, comma 13, del
d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
sia attraverso i rendiconti trimestrali, che l'azienda, ai sensi
dell'art. 52, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1993, come
modificato dalla legge provinciale n. 10 del 1995, deve fornire alla
provincia stessa e che questa deve trasmettere ai Ministeri della
sanità e del tesoro, vi sarebbe comunque una adeguata partecipazione
dello Stato ai controlli sulla azienda provinciale per i servizi
sanitari di Trento, con conseguente esclusione del potere del
Ministro del tesoro di svolgere ulteriori verifiche ed ispezioni nei
confronti di quest'ultima. Considerato in diritto
1.- Il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma
di Trento trae origine da tre note del Ministero del tesoro in data 1
dicembre 1995, aventi ad oggetto "Accertamenti ispettivi presso
l'azienda U.S.L. di Trento". Con la prima, indirizzata
all'assessorato provinciale alla sanità, il Ministero comunica di
aver disposto, a norma dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonché
dell'art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, accertamenti
ispettivi nei confronti della suddetta azienda sanitaria; con le
altre si conferisce l'incarico di eseguire la verifica e di
collaborare ad essa a un dirigente dei servizi ispettivi e,
rispettivamente, al direttore della ragioneria regionale dello Stato.
La ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni quali
risultano definite dagli artt. 8, n. 1, 9, primo comma, n. 10, 16,
primo comma, e 54 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), nonché dalle norme di attuazione e fra queste, segnatamente,
dall'art. 2 del decreto legislativo emanato con d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474 (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
267) e dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
2.- Il ricorso è fondato.
Questa Corte già con la sentenza n. 228 del 1993, pronunciando su
analogo conflitto sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano nei
confronti di una nota del medesimo Ministero del tesoro avente ad
oggetto una verifica amministrativo-contabile presso l'unità
sanitaria locale n. 2 di Merano, ha negato che dagli artt. 29 del
regio decreto n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939
potesse desumersi il potere di verifica o ispezione nei confronti
della provincia autonoma. I passaggi argomentativi sui quali fu
allora risolto il conflitto a favore della provincia autonoma possono
essere così riassunti.
Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), all'art. 4, primo comma, n. 7, attribuisce alla
regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti
sanitari e ospedalieri ed affida, in base all'art. 9, primo comma, n.
10, competenza legislativa concorrente alle province autonome in
materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e
ospedaliera. Nelle norme di attuazione le due diverse sfere di
competenza sono state puntualizzate nel senso che alla regione spetta
la "disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed
enti sanitari", mentre alle province autonome è attribuita potestà
legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla
gestione degli enti sanitari (art. 2, primo e secondo comma, del
decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 474 del 1975, come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 267 del 1992).
Conformemente a questa ripartizione dei compiti tra regione e
province autonome delineata nelle norme di attuazione, la regione,
con l'art. 15 della l.r. 31 aprile 1980, n. 6, aveva già attribuito
il controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali
alle giunte provinciali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto
speciale, e la provincia di Bolzano, con l'art. 26 della legge
provinciale 18 agosto 1988, n. 33, aveva istituito un "Ufficio
economia sanitaria" investito del compito di controllare l'impiego
dei fondi e di revisionare i fattori di costo delle unità sanitarie
locali e di provvedere alla rendicontazione verso lo Stato.
Questo compiuto assetto normativo trova la sua norma di chiusura
nell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo il quale
nelle materie di competenza propria della regione o delle province
autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni
amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle
spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme
di attuazione.
Sulla base di tali premesse, questa Corte affermò che anche il
potere ispettivo sulle unità sanitarie locali, in quanto
riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi
riferito - nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto
Adige - alle province autonome, con la conseguente esclusione, stante
l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine
nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, di un
controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, esercitabile
in forza di norme anteriori alla definizione dello speciale
ordinamento regionale.
Queste argomentazioni valgono indubbiamente anche per la provincia
autonoma di Trento, la quale, con la legge provinciale n. 10 del
1993, attuando il modello organizzativo stabilito dalla regione, ha
istituito l'azienda provinciale per i servizi sanitari; ha
disciplinato l'attività di controllo su di essa attribuendola alla
giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 dello statuto, e a un
collegio dei revisori composto da cinque membri (tre dei quali
desi-gnati dal consiglio provinciale e due dal Ministro del tesoro,
secondo i principii della legislazione statale); ha istituito nuovi
servizi della giunta (in particolare, il servizio ispettivo attività
sanitarie) con funzioni di vigilanza e verifica dell'attività
dell'azienda; ha infine previsto, attraverso un richiamo indiretto
alla disciplina posta dalla legge n. 833 del 1978, l'obbligo
dell'azienda di fornire rendiconti trimestrali alla provincia, che a
sua volta li trasmette ai Ministeri della sanità e del tesoro.
Anche in questo caso, dunque, si deve concludere che il potere
ispettivo dello Stato nei confronti dell'azienda provinciale per i
servizi sanitari di Trento non può fondarsi sugli artt. 29 del regio
decreto n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939.
3.- Il solo elemento di diversità rispetto alla fattispecie già
esaminata da questa Corte nella sentenza n. 228 del 1993, è che, nel
caso presente, a fondamento del potere ispettivo viene indicato anche
l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, il quale prevede che il
Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro della
funzione pubblica, dispone visite ispettive a cura dei servizi
ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato,
coordinate con altri analoghi servizi, per la valutazione e la
verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate.
L'Avvocatura generale dello Stato, dal canto suo, segnala che
l'accertamento ispettivo disposto dal Ministero del tesoro, in quanto
avente ad oggetto l'assunzione diretta di dipendenti appartenenti
alla categoria degli invalidi civili ai sensi della legge n. 462 del
1968 da parte dell'unità sanitaria locale, come risulta dalla nota
ministeriale in data 1 dicembre 1995 depositata dalla stessa
Avvocatura, riguarderebbe il controllo del costo del lavoro ai fini
del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 della Costituzione),
della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 della
Costituzione), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 della
Costituzione), del coordinamento dell'autonomia finanziaria della
provincia con la finanza dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni (art. 119 della Costituzione) e non riguarderebbe perciò
né il funzionamento e la gestione degli enti sanitari, né
l'ordinamento degli uffici provinciali o degli enti paraprovinciali
(materie, queste, attribuite alla potestà legislativa e
amministrativa della provincia ricorrente).
La tesi dell'Avvocatura non può essere condivisa per molteplici
ragioni.
In primo luogo, la circostanza che la finalità dell'accertamento
ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude
affatto che la materia, sulla quale la disposta ispezione verte, sia
proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti
sanitari, nella quale la competenza provinciale non è controversa.
Altro è, infatti, l'attività di gestione degli enti sanitari, che
investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme
che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono
chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo
Stato nell'esercizio di una competenza propria (è il caso della
disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle unità
sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi
civili), non viene meno la competenza "gestoria" affidata alla
provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto
legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.
474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992.
Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 del d.lgs. n.
266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della
provincia è escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte
degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa
provincia.
Sotto un diverso profilo, le note del Ministero del tesoro datate 1
dicembre 1995, nonostante la precisazione contenuta nel documento
depositato dall'Avvocatura generale dello Stato, sono generiche e non
consentono di identificare in maniera sufficientemente chiara il
contenuto dell'attività ispettiva. Tanto più se si considera che
l'assunzione diretta degli invalidi civili è istituto di fonte
legale (art. 15 della legge n. 462 del 1968), rispetto al quale
l'oggetto dei controlli previsti dall'art. 65 (valutazione e verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti
collettivi nazionali e decentrati) appare tutt'altro che pertinente.
Ciò evidentemente non esclude che eventuali irregolarità nella
attribuzione della qualità di invalido civile a soggetti privi dei
necessari requisiti - irregolarità che precedono l'instaurazione del
rapporto di lavoro pubblico e che non rientrano nell'attività di
gestione degli enti sanitari - possano e debbano formare oggetto di
accertamento da parte degli organi competenti; così come eventuali
irregolarità nell'assunzione diretta degli invalidi civili,
riferibili ad attività gestorie, devono essere accertate attraverso
i controlli e le verifiche rimesse alla competenza della provincia
autonoma.
Sotto un ulteriore profilo, l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993 non
è ex se applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non contiene un principio
fondamentale di riforma economico-sociale. Nei confronti delle
autonomie speciali opera invece l'art. 2 della legge di delegazione
23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale); peraltro, non ogni
previsione in tale articolo contenuta costituisce norma di riforma
economico-sociale, ma solo i principii da esso desumibili, come del
resto chiarisce l'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo n. 29
del 1993. Per quanto riguarda in particolare il contenimento dei
costi del lavoro pubblico, indicato come obbiettivo della legge di
delegazione all'art. 2, lett. l), non sono le singole puntuali
previsioni di controllo e di verifica statale che trovano
applicazione nei confronti delle regioni ad autonomia speciale e
delle province autonome, ma solo l'esigenza che siano da tali enti
definiti procedure e sistemi di controllo idonei al conseguimento
dell'obbiettivo del contenimento dei costi.
Pure a voler ritenere che l'art. 65 del decreto legislativo n. 29
del 1993 contenga una norma fondamentale di riforma
economico-sociale, in quanto tale idonea a limitare le competenze
delle province autonome, osta a che la disciplina statale si spinga
fino al punto di sostituire lo Stato nelle attività di vigilanza che
spettano alla stessa provincia l'art. 4 del decreto legislativo n.
266 del 1992, di attuazione dello statuto speciale. Ciò vuol dire
che lo Stato, in virtù del carattere di grande riforma connesso
all'anzidetta disciplina, potrebbe bensì conformare l'attività
provinciale comprimendone la capacità di autodeterminazione, ma non
potrà mai assumere in proprio, in forza di una legge ordinaria e al
di fuori delle procedure di cui all'art. 107 dello statuto per il
Trentino-Alto Adige, l'esercizio della funzione ispettiva (sentenze
nn. 366 e 40 del 1992, 3 del 1991, 343 e 224 del 1990).
L'assunzione da parte del Ministero di uno strumento ispettivo
inteso alla rilevazione dei costi non è pertanto giustificabile
neanche nel contesto normativo delineato dalla legge di delegazione
n. 421 del 1992. Tanto meno essa si giustifica se si considera che il
Ministero del tesoro partecipa al controllo delle unità sanitarie
locali attraverso la nomina di due componenti del collegio dei
revisori dei conti, il quale assume, come rilevato da questa Corte
nella sentenza n. 107 del 1987, un ruolo di mediatore in materia
finanziaria e amministrativo-contabile tra le unità sanitarie locali
da una parte e lo Stato e le regioni dall'altra. Si aggiunga che,
anche indipendentemente dal collegio dei revisori, il Ministero del
tesoro può assumere ogni informazione che gli necessiti sia
attraverso i rendiconti trimestrali delle aziende, di cui si è
detto, sia nel quadro del rapporto di leale collaborazione al quale
né le regioni ad autonomia speciale né le province autonome
potrebbero sottrarsi: senza che, quindi, si renda necessaria
l'attivazione di strumenti ispettivi scarsamente appropriati nei
confronti di enti dotati di una speciale posizione di autonomia
costituzionalmente garantita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del
tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento; annulla
conseguentemente le note del Ministero del tesoro in data 1 dicembre
1995, indirizzate alla provincia autonoma di Trento - Assessorato
alla sanità, a un dirigente dei servizi ispettivi di finanza e al
direttore della ragioneria regionale dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte