Sentenza n. 183/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
20 gennaio 1972 dal pretore di Carpi nel procedimento di esecuzione
mobiliare vertente tra la società SMEA e la società Manifattura di
Este, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 5 luglio 1969 il Presidente del tribunale di Modena
ingiungeva alla società SMEA, corrente in Carpi, di pagare alla s.p.a.
Manifattura di Este una data somma per fornitura di filato.
Nel corso del procedimento di opposizione a tale decreto, promosso
dalla SMEA, il giudice istruttore, con ordinanza 27 novembre 1969,
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto stesso giacché la
creditrice aveva offerto cauzione ai sensi dell'art. 648, comma
secondo, del codice di procedura civile.
Con atto di precetto 30 ottobre 1971 la creditrice procedeva quindi
a pignoramento mobiliare in danno della SMEA la quale, però, si
opponeva all'esecuzione dando inizio al relativo procedimento con atto
depositato nella cancelleria della pretura di Carpi il 24 novembre
1971.
In detta sede il pretore adito, aderendo alla richiesta avanzata
dalla debitrice, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di rito che fa
obbligo al G.I. di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo nel caso in cui la parte che l'ha chiesta offra cauzione, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nell'ordinanza 20 gennaio 1972, con la quale è stata disposta la
trasmissione degli atti a questa Corte, il pretore si è posto il
problema della sua competenza a promuovere la questione di
costituzionalità e lo ha risolto in senso affermativo. Dopo avere
infatti ricordato che il procedimento di opposizione all'esecuzione si
distingue in due fasi (la prima che giunge sino all'udienza di
comparizione delle parti e la seconda che consiste in un vero e proprio
processo di cognizione) e che l'attività del giudice dell'esecuzione,
quando questi non sia competente per valore a istruire la causa di
cognizione (art. 616 cpv.), trova limite nel divieto di compiere atti
istruttori di merito, ha affermato che l'esame di una questione di
costituzionalità non ha certo carattere di atto istruttorio nel
merito; che alla prima fase del procedimento di opposizione
all'esecuzione non può non attribuirsi la qualifica di "giudizio",
che, infine, al pretore, giudice dell'esecuzione, non può
disconoscersi la natura di "autorità giurisdizionale". Non poteva
conseguentemente esso giudice, una volta ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione, astenersi dal rimettere gli atti
alla Corte costituzionale invocando il disposto dell'art. 616 del
codice di procedura civile.
Passando al merito della questione l'ordinanza critica le
precedenti decisioni della Corte rilevando che in esse si darebbe per
scontata la circostanza che il giudice istruttore possa anche non
concedere la provvisoria esecuzione nel caso in cui il creditore abbia
offerto di pagare qualunque tipo di cauzione. La giurisprudenza,
invece, si è consolidata in senso contrario ritenendo cioè che il
giudice debba dichiarare la provvisoria esecuzione se si offra
cauzione; e con tale indirizzo giurisprudenziale non appare in
contrasto la stessa motivazione della sentenza n. 62 del 1966 della
Corte costituzionale.
Da ciò la necessità di riportare la questione a nuovo esame della
Corte.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - Il presente giudizio trae origine dall'ordinanza 20 gennaio
1972 emessa dal pretore di Carpi nel procedimento di opposizione ad
esecuzione mobiliare vertente tra la società Manifattura d'Este e la
società SMEA ed ha ad oggetto l'art. 648, comma secondo, del codice di
procedura civile ritenuto costituzionalmente illegittimo, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché fa obbligo al
giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo nel caso in cui la parte che l'ha chiesta offra cauzione per
le eventuali restituzioni, spese e danni.
2. - Non occorre scendere all'esame dei motivi di merito
prospettati nell'ordinanza poiché, in via preliminare, va rilevata
l'inammissibilità della proposta questione.
Risulta, invero, chiaro dalla esposizione dei fatti di causa e dal
testo dell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata ha già trovato
applicazione nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo
precedentemente instauratosi tra le parti dinanzi al tribunale di
Modena. Il giudice istruttore della causa, con propria ordinanza del
27 novembre 1969, a seguito di offerta di cauzione avanzata dalla
creditrice Manifattura d'Este, aveva già concesso l'esecuzione
provvisoria, ai sensi dell'art. 648 cpv. del codice di rito, del
decreto ingiuntivo 5 luglio 1969 del Presidente dello stesso tribunale
avverso il quale la debitrice SMEA aveva proposto opposizione.
Ora è di tutta evidenza che soltanto tale giudice, al quale la
norma in esame riserva poteri decisori e definitivi in ordine al
provvedimento di provvisoria esecuzione (ordinanza non impugnabile),
poteva promuovere il processo incidentale di legittimità
costituzionale di una disposizione ch'egli soltanto era tenuto ad
applicare. Di siffatto potere il giudice competente non si è avvalso
ed, anzi, nella parte motiva della sua ordinanza egli cita la
giurisprudenza di questa Corte in argomento.
La circostanza relativa alla intervenuta applicazione della norma
denunciata induce a disattendere le considerazioni svolte dal pretore
in ordine alla sua competenza a promuovere la questione di legittimità
costituzionale ed alla rilevanza della medesima nel processo di
esecuzione mobiliare successivamente dinanzi a lui instauratosi.
Vero è, per contro, che nel caso in esame è venuto meno il
presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimità
costituzionale e manca conseguentemente il requisito di rilevanza della
proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata
dal pretore di Carpi, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte