Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 290 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa 18 giugno 1973 dalla Corte

d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Binta Alfredo

ed altro, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di

Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 21 e 25 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo

290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di

vilipendio della Repubblica;

che nel giudizio - in assenza di altre parti - è intervenuta la

Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata;

che della questione è stata disposta la trattazione in camera di

consiglio.

Considerato che con la sentenza n. 20 del 1974 questa Corte ha già

dichiarato non fondata - in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della

Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art.

290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di

vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate

dello Stato;

che i motivi posti a base di detta sentenza valgono a far ritenere

infondati anche i dubbi prospettati - con riferimento agli artt. 21 e

25 della Costituzione - in ordine alla previsione come reato del

vilipendio della Repubblica contenuta nel sopra menzionato art. 290

c.p., tanto più che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano

indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui

prevede come reato il vilipendio della Repubblica, sollevata, in

riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione, dalla Corte di

assise di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte