Sentenza n. 183/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-terlegge 592/1971
citata
- art. 3d.l. 432/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies,
primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente
interventi in favore dell'agricoltura), promosso con ordinanza emessa
il 22 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Sacchini Settimio e l'Ente Maremma, iscritta al n.
109 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Ente Maremma;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Aldo Sandulli, per l'Ente Maremma, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza non definitiva emessa
il 22 dicembre 1972, liquidava in favore di Settimio Sacchini la
complessiva somma di lire 19.039.986 a titolo di risarcimento dei danni
derivanti dal decreto delegato di esproprio per riforma fondiaria,
successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, e
relativo ad alcuni terreni in agro di Volterra.
L'Ente Maremma chiedeva che la somma liquidata fosse corrisposta,
in applicazione dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4
agosto 1971, n. 592, mediante il rilascio di titoli del prestito della
riforma fondiaria redimibile 5% di cui alla legge 21 ottobre 1950, n.
841.
Accogliendo la eccezione del Sacchini, che chiedeva il pagamento in
contanti della somma liquidata, la Corte d'appello sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 2 terdecies, primo comma,
della legge n. 592 del 1971 con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo, poiché, alla stregua dei principi
generali, il cittadino ha diritto al risarcimento integrale dei danni
conseguiti a un atto illegittimo della pubblica Amministrazione, la
norma impugnata, che nella specie impone di corrispondere la somma
liquidata con il rilascio di titoli della riforma fondiaria, il cui
valore corrente è notoriamente inferiore a quello nominale, è in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce la parità di
trattamento dei cittadini di fronte alla legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Ente Maremma,
che, con deduzioni del 12 giugno 1973, contesta la censura di
legittimità costituzionale formulata nell'ordinanza di rinvio. In
proposito, la difesa dell'Ente osserva che l'indennizzo per equivalente
previsto dalla norma impugnata non può essere assimilato a quello
inerente al risarcimento del danno per illecito contrattuale od extra
contrattuale, ma riguarda un caso peculiare in ordine al quale appare
giustificato da parte del legislatore il ricorso ad un criterio
specifico, diverso tanto dal mero risarcimento quanto dal mero
indennizzo per espropriazione fondiaria.
Comunque, secondo l'Ente di riforma fondiaria, la norma impugnata
va considerata e valutata nella sua totalità e globalità, nel senso
che gli eventuali inconvenienti derivanti dal pagamento in titoli
risultano ampiamente compensati dalla assunzione da parte dello Stato
dell'onere del pagamento del debito e quindi della garanzia illimitata
del soddisfacimento dell'obbligazione. È altresì intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 24
maggio 1973 chiede che la Corte dichiari infondata la questione di
legittimità costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Firenze.
In proposito, l'Avvocatura, dopo aver osservato che non sussiste
parità di situazioni tra il danneggiato in senso tecnico e il
proprietario espropriato per la riforma fondiaria, rileva che il
diritto del creditore ad essere soddisfatto in contanti anziché in
titoli non gode di alcuna tutela, giacché, sul piano costituzionale,
ciò che conta è l'ammissibilità o meno della liberazione di un
debitore con mezzi di pagamento diversi dal denaro. Aggiunge poi che
non dovrebbe essere dubbio che il legislatore ordinario, nella sua
discrezionalità e nell'ambito di una ponderata valutazione degli
interessi generali e particolari, non incontri alcuna preclusione nello
stabilire che un indennizzo sia corrisposto in un certo modo anziché
in un altro.
All'udienza di discussione le parti hanno concluso ribadendo le
tesi esposte nelle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
Viene proposta alla Corte questione di costituzionalità dell'art.
2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, col quale
si dispone che venga pagata in titoli della speciale emissione 5% (e
non in denaro) la somma che al proprietario espropriato per riforma
fondiaria è dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale
che ha dichiarato la illegittimità del decreto delegato di esproprio.
Secondo il giudice a quo, la norma violerebbe il principio di
eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione,
perché imporrebbe un pagamento in titoli - e quindi ridotto, essendo
di solito il loro corso di borsa inferiore al valore nominale - laddove
al cittadino leso da un atto illegittimo della pubblica Amministrazione
è attribuito dall'ordinamento l'integrale risarcimento del danno.
La questione non è fondata.
L'ordinanza di rimessione pone a confronto due situazioni
giuridiche che non possono essere considerate fra loro equivalenti,
ond'è che dal loro differenziato trattamento non può indursi alcuna
violazione del principio di eguaglianza.
Diversa è infatti la natura giuridica dei due atti dalla cui
illegittimità sorge l'obbligo di reintegrazione patrimoniale. Quello
che dispone l'esproprio in sede di riforma fondiaria è un atto avente
valore di legge, mentre l'atto illegittimo della pubblica
Amministrazione è un atto amministrativo. E, nel caso della
espropriazione per riforma fondiaria, non ha rilevanza la natura
amministrativa dell'atto successivo di assegnazione da parte dell'ente
di riforma, perché quell'atto, emesso in base al decreto delegato non
ancora dichiarato illegittimo, non è per tale derivazione, inficiato
da alcuna illegittimità.
Quanto alla reintegrazione patrimoniale che consegue alle due
specie di atti illegittimi - il decreto legislativo di esproprio e
l'atto amministrativo - anche a proposito di essa deve parlarsi di
natura diversa nei due casi.
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto,
venendo a mancare il titolo, consegue un obbligo di restituzione che,
non potendo attuarsi in forma specifica, deve necessariamente
effettuarsi per equivalente. Alla dichiarazione di illegittimità
dell'atto amministrativo consegue, invece, ove ne ricorrano i
presupposti, un vero e proprio obbligo al risarcimento del danno. Le
regole vigenti in materia non possono quindi invocarsi sic et
simpliciter nell'altro caso.
La reintegrazione patrimoniale, in dipendenza di decreto delegato
di espropriazione per riforma fondiaria dichiarato illegittimo, trova
invece maggiori affinità col pagamento dell'indennizzo e può
pertanto, ove lo Stato non abbia possibilità di effettuarla in danaro,
avvenire anche con titoli di credito equivalenti.
E ciò tanto più se, come nel caso, il pagamento avviene mediante
la emissione di un titolo speciale, a caratteristiche particolari che
ne assicurino una certa stabilità di valutazione in sede di vendita
del titolo in borsa.
Tali accorgimenti sono stati infatti adottati nella emissione del
titolo di che trattasi, perché la legge 21 ottobre 1950, n. 841,
integrata dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno
1951, ha infatti autorizzato la creazione di un titolo ad emissione
graduale recante sempre la stessa scadenza del 1 gennaio 1978 e con
ammortamento per estrazione, in un primo tempo di una serie, e poi di
due all'anno, ed a proporzioni crescenti fino al 50% della massa in
circolazione.
Con i detti accorgimenti tecnici il titolo ha mantenuto un valore
abbastanza costante, toccando punte spesso prossime al valore nominale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 terdecies, comma primo, della legge 4 agosto 1971, n. 592,
che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5
luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura;
questione con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento all'art.
3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1975:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte