Sentenza n. 183/1981
Altra decisione · depositata il 10/12/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale
siciliana con ricorso nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 24 aprile 1980, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 8 del registro 1980, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della sentenza del Pretore di Augusta del
18 febbraio 1980, nella parte in cui ha ordinato al Governo ed
all'Assemblea della Regione Sicilia di sospendere Salvatore Placenti,
Assessore alla Sanità, dalle funzioni governative ed assembleari.
Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato Silvio De Fina per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Mediante una sentenza emessa il 18 febbraio 1980, il Pretore
di Augusta ha dichiarato Salvatore Placenti (assessore alla sanità e
deputato all'Assemblea regionale siciliana) colpevole del delitto di
cui all'art. 328 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi nove e
giorni quindici di reclusione, nonché all'interdizione dai pubblici
uffici per la durata di un anno; ed ha ordinato altresì - in
applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen. - che il
Placenti venisse immediatamente e provvisoriamente privato
dell'esercizio dei pubblici uffici, comunicando pertanto la sentenza -
"ai sensi e per gli effetti dell'art. 587 c.p.p." - sia al Presidente
dell'Assemblea regionale sia al Presidente della Regione siciliana, con
lettera datata 21 febbraio e pervenuta alla Regione stessa il 28
febbraio 1980. In relazione a quest'ultima parte della sentenza
predetta, la Regione ha però sollevato, con ricorso notificato il 24
aprile 1980, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri (che non si è costituito nel presente
giudizio).
In effetti, la ricorrente non contesta la giurisdizione del giudice
penale sui singoli componenti del Governo e dell'Assemblea regionale.
L'esecuzione del giudicato penale nei loro confronti non potrebbe
costituire una "causa di menomazione dell'autonomia costituzionale
degli organi politici, anch'essi soggetti alla legge nel nostro
ordinamento". E, di conseguenza, la Regione non solleverebbe alcuna
obiezione qualora la pena dell'interdizione dai pubblici uffici venisse
eseguita nei confronti del Placenti per effetto di sentenza passata in
giudicato.
Nel caso in questione, viceversa, si tratterebbe di un
provvedimento avente una funzione cautelare (come precisato dalla Corte
nella sentenza n. 78 del 1969), l'esecuzione del quale dovrebbe essere
attuata coattivamente dagli stessi organi regionali interessati. Ma
l'applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen. a
"pubblici uffici" come quelli legislativi e di governo non potrebbe
considerarsi compatibile con le "prerogative costituzionali"
statutariamente proprie della Giunta e dell'Assemblea siciliana. Se
così fosse e se l'imputazione di cui all'art. 328 cod. pen. non avesse
riguardato il solo Placenti ma tutti i componenti della Giunta e
dell'Assemblea, l'ordinanza del Pretore di Augusta avrebbe comportato
addirittura la caduta dell'una o lo scioglimento dell'altra; e ciò -
si precisa - "per una causa di cui è impossibile ritrovare traccia
nell'ordinamento statutario-costituzionale". Del resto, il problema si
porrebbe negli stessi termini anche per gli organi legislativi dello
Stato, qualora il giudice penale intendesse sospendere cautelativamente
parlamentari per i quali fosse stata concessa l'autorizzazione a
procedere.
Conclusivamente, nessuna norma statutaria o costituzionale
consentirebbe "ad alcun organo esterno di privare il Governo e
l'Assemblea di un proprio membro al di fuori dei casi tassativamente
stabiliti dallo Statuto siciliano". E ne discenderebbe che, dovendosi
interpretare le norme del diritto comune in armonia con le norme
costituzionali (quali anche le norme statutarie in esame), l'art. 140
cod. pen. non sarebbe applicabile in tal campo.
Il ricorso afferma pertanto l'illegittimità costituzionale del
provvedimento impugnato, "per violazione degli artt. 1, 3, 8, 9 e 20
dello Statuto siciliano e per violazione del principio della divisione
dei poteri tra la giurisdizione penale dello Stato e la funzione
governativa e legislativa della Regione"; ed anzi richiede alla Corte
la sospensione del provvedimento medesimo, adducendo la sussistenza
delle gravi ragioni prescritte in tal senso.
2. - Sotto quest'ultimo profilo, la Corte si è già pronunciata
con l'ordinanza n. 94 del 1980. Riservato ogni giudizio
sull'ammissibilità e sul merito del ricorso, la Corte ha cioè
rigettato l'istanza di sospensione, per quanto riguardava Salvatore
Placenti quale componente della Giunta regionale; ed ha invece ritenuto
che sussistessero gravi ragioni, "inerenti al funzionamento
dell'Assemblea regionale siciliana", per sospendere l'esecuzione
dell'impugnata sentenza del Pretore di Augusta, nella parte in cui
l'interessato veniva "provvisoriamente privato dell'esercizio del
pubblico ufficio di deputato regionale".
Per altro, tale ordinanza è stata a sua volta impugnata dal
Tribunale di Siracusa, mediante ricorso per conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato, sollevato nei confronti di questa stessa
Corte. Ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso predetto, con
l'ordinanza n. 77 del 1981. Considerato in diritto :
1. - Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si nega che
spetti al Pretore di Augusta, quale organo giurisdizionale dello Stato,
"ordinare la sospensione cautelare di propri membri al Governo ed
all'Assemblea della Regione siciliana"; e, per questa parte, si chiede
che la Corte annulli la sentenza del 18 febbraio 1980, con cui tale
giudice ha disposto che Salvatore Placenti venisse sospeso, in quanto
assessore regionale alla sanità ed in quanto deputato dell'Assemblea
regionale, dall'esercizio delle funzioni governative e assembleart.
L'art. 140 cod. pen., applicato a questi effetti dal Pretore di
Augusta, concernerebbe "soltanto gli uffici amministrativi degli enti
pubblici (Stato compreso) la cui funzione è istituzionalmente aperta a
qualsiasi intervento di tipo giurisdizionale secondo l'ordinamento
legislativo comune". Per contro, la sospensione di assessori e deputati
regionali siciliani non sarebbe ipotizzabile "al di fuori dei casi
tassativamente stabiliti dallo Statuto siciliano, legge costituzionale
dello Stato": "prescindendo dai casi di morte, interdizione,
ineleggibilità e incompatibilità" - aggiunge infatti il ricorso -
unicamente "la sfiducia dell'Assemblea (quanto al mandato governativo)
ovvero il suffragio universale (quanto al mandato assembleare)"
potrebbero "alterare la struttura e la composizione del Governo e
dell'Assemblea della Regione".
Ciò posto, il ricorso va considerato ammissibile. Da un lato, esso
risulta tempestivamente notificato dal Presidente della Giunta
regionale siciliana, previa delibera autorizzativa della Giunta
medesima, al Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta la
legittimazione passiva in qualsiasi conflitto di atttribuzione fra
Regioni e Stato (come prevede esplicitamente l'art. 27; primo comma,
delle Norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale
e come la Corte stessa ha precisato nella sentenza n. 110 del 1970).
D'altro lato, non si può dubitare che nel caso in esame sussista la
materia di un conflitto. A partire dalla sentenza n. 66 del 1964, la
Corte ha più volte ritenuto che un conflitto instaurato da parte
regionale sia suscettibile di trarre origine da un atto
giurisdizionale, là dove ne possa conseguire la menomazione della
competenza o dell'autonomia, costituzionalmente attribuite alla
Regione. Ed è precisamente in questo senso che la Sicilia ha proposto
ricorso: non già censurando l'illegittimità del modo in cui si è
concretamente esplicata la giurisdizione del Pretore di Augusta; bensì
deducendo che al Pretore stesso, come anche a qualsiasi altro giudice
penale, sarebbe sottratta in radice - alla stregua di norme o principi
di rango costituzionale, sia pure inespressi ma univocamente desumibili
dallo Statuto speciale siciliano - la facoltà di fare provvisoria
applicazione di pene accessorie, nei riguardi dei titolari dei pubblico
ufficio di assessore o deputato regionale.
2. - Nel merito, il ricorso si fonda sulla premessa che, di fronte
al potere giurisdizionale di sospensione dall'esercizio dei pubblici
uffici (configurato dagli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen.),
deputati ed assessori della Regione siciliana siano accomunati da
un'identica situazione di immunità, implicitamente garantita dallo
Statuto speciale. Ma tale impostazione non può esser condivisa, per un
duplice ordine di ragioni. In primo luogo, dato il principio di eguale
soggezione di tutti i cittadini alla giurisdizione penale dello Stato,
non è risolutiva la circostanza che la sospensione non sia
testualmente prevista - a questi effetti - da nessuna disposizione
statutaria; né gli inconvenienti che potrebbero discendere da un
troppo largo esercizio della facoltà in esame valgono ad escludere -
da soli - la possibilità che il giudice vi faccia legittimo ricorso,
quanto ai componenti del Governo e dell'Assemblea regionali. In secondo
luogo, deputati ed assessori siciliani si trovano comunque in posizioni
ben distinte e diversamente regolate dallo Statuto speciale, per cui
l'eventualità di una loro sospensione dall'esercizio dei rispettivi
uffici dev'essere separatamente valutata: dapprima esaminando se i
componenti dell'Assemblea regionale siano costituzionalmente esentati
dall'applicazione dell'art. 140 cod. pen., per poi stabilire - nel
caso affermativo - se allo stesso risultato debba pervenirsi per i
componenti del Governo della Regione.
Ora, per quanto concerne i deputati siciliani (ed i consiglieri
regionali in genere) va ricordato anzitutto che - in base alla
generalissima disposizione dell'art. 48 terzo comma Cost. "il diritto
di voto non può essere limitato se non... per effetto di sentenza
penale irrevocabile...". Tale previsione riguarda, testualmente, il
solo elettorato attivo, la disciplina del quale non può certo esser
confusa con quella pertinente alla capacità elettorale passiva. Ma
l'esigenza che gli eletti non siano privati dell'ufficio, sinché non
intervenga una definitiva condanna implicante la loro interdizione,
assume anch'essa - in linea di massima - un preciso rilievo
costituzionale. Come questa Corte ha sostenuto nella sentenza n. 46
del 1969, "le cause di ineleggibilità, derogando al principio
costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono
di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi
entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per
garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui
sono preordinate". Ed il criterio sintetizzato dalla Corte con
l'assunto che "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità è
l'eccezione", vale non soltanto per le cause originarie di esclusione,
ma anche per le cause sopraggiunte, compresa l'ipotesi di provvisoria
sospensione dall'esercizio delle cariche elettive. In altre parole,
malgrado la citata statuizione dell'art. 48, terzo comma, non s'imponga
in questo campo con la stessa assolutezza che essa presenta in tema di
limitazioni dell'elettorato attivo, resta che l'interesse alla
conservazione dei collegi eletti dal popolo non può essere
sacrificato, se non in considerazione di effettive necessità di
giustizia, rimesse alle non arbitrarie valutazioni del legislatore.
Non è dunque casuale che entrambe le Camere abbiano recentemente
esaminato ed approvato un testo di legge non ancora promulgato, recante
modifiche al sistema penale, con il quale si esclude fra l'altro -
all'art. 124, terzo comma - l'applicabilità dell'art. 140 cod. pen. a
carico dei titolari di "uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare".
Tuttavia, nel caso dei consiglieri regionali (non diversamente,
sotto questo aspetto, che nel caso dei parlamentari), concorrono
indicazioni costituzionali più specifiche e stringenti. Tanto i
deputati siciliani (secondo l'art. 6 dello Statuto speciale), quanto i
consiglieri delle Regioni di diritto comune (in base all'analogo
disposto del quarto comma dell'art. 122 Cost.), sono infatti equiparati
ai deputati ed ai senatori della Repubblica, perché insindacabili od
irresponsabili "per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le
opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione". In vista di tale
disciplina la Corte ha sostenuto (con la sentenza n. 81 del 1975) che
le conseguenti "deroghe all'attuazione della funzione giurisdizionale
" - ispirate come sono allo scopo di rendere "pienamente libere" le
discussioni che abbiano comunque luogo in sede consiliare - abbracciano
qualsiasi tipo di deliberazione, non soltanto legislativa e di
indirizzo politico, ma anche adottata in "forma amministrativa"; ed ha
pertanto affermato il difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ad accertare le responsabilità penali dei consiglieri
regionali, quanto ai voti espressi in seno ai Consigli. Ma, per ciò
stesso, si pone ora il problema se la comprensiva immunità funzionale
da cui sono così tutelati i consiglieri non sia tale da escludere a
priori che in questo ambito possano farsi legittimamente valere le
peculiari esigenze sulle quali si fonda l'art. 140 cod. pen. Ed al
quesito si deve rispondere nel senso affermativo, riconoscendo che le
ricordate norme statutarie e costituzionali non lasciano spazio alla
provvisoria sospensione dell'imputato dall'esercizio dell'ufficio
consiliare.
3. - La Corte non ignora che l'istituto dell'applicazione
provvisoria di pene accessorie ha formato e forma l'oggetto di
questioni e dibattiti concernenti la sua natura e la sua ragion
d'essere. Ma, anche in questo campo, si possono fissare alcuni punti
fermi, determinanti per la risoluzione dell'attuale controversia.
La stessa Corte si è già pronunciata in proposito, con la
sentenza n. 78 del 1969: nella quale si chiarisce - in riferimento al
secondo comma dell'art. 27 Cost. ("l'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva") - che quelle previste
nell'art. 140 cod. pen. vanno ricostruite alla stregua "di misure
cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e quasi
anticipandone i risultati". L'applicazione provvisoria di pene
accessorie appare cioè finalizzata - come si suole ritenere anche in
dottrina, sia pure con prospettazioni e con valutazioni fortemente
eterogenee - ad evitare il pericolo che dal continuato esercizio di un
pubblico ufficio (o di una professione o di un'arte o della patria
potestà...), da parte dell'imputato di un reato implicante
l'interdizione ai sensi degli artt. 28 ss. cod. pen., possano
discendere ulteriori abusi penalmente illeciti. In effetti, è questo
il concetto che già si ricava sia dai lavori preparatori sia dal testo
stesso dell'art. 140. Da un lato, la relazione sul progetto del codice
penale osserva che si tratta di una norma avente "intenti di sicurezza"
e definisce il provvedimento del tipo in esame come una "misura
amministrativa", affiancandolo alla carcerazione preventiva. D'altro
lato, solo in tal senso si spiega che l'art. 140 preveda espressamente
la sospensione dall'esercizio di taluni specifici uffici, accanto
all'ipotesi d'una applicazione provvisoria indiscriminata. Ed è
appunto in questa prospettiva che l'art. 124, primo comma, del
ricordato testo di legge in tema di modifiche al sistema penale,
precisa ora che alla sospensione stessa non può farsi ricorso, se non
"quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o
sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze
ulteriori".
Ciò basta per concludere che la norma in questione non può
comportare la sospensione dall'esercizio dell'ufficio di consigliere
regionale, per l'ovvia ragione che detto ufficio - in sé considerato -
risulta coperto da una piena immunità penale; sicché la provvisoria
privazione non potrebbe svolgere, in tal caso, la funzione cautelare
che le è propria. Se dunque l'art. 140 cod. pen. trovasse applicazione
a carico di un consigliere regionale (come pure di un parlamentare per
cui fosse stata concessa l'autorizzazione a procedere), il
provvedimento non sarebbe adottato in nome di alcuna effettiva esigenza
di giustizia o di prevenzione speciale, bensì esprimerebbe - in
sostanza - la convinzione del giudice che l'imputato sia indegno di
esercitare la carica elettiva; e ciò, prescindendo da quella "condanna
definitiva", che il secondo comma dell'art. 27 Cost. esige agli
effetti della presunzione di non colpevolezza.
A tale conclusione, d'altra parte, è dato pervenire
indipendentemente da una dichiarazione di parziale illegittimità
dell'art. 140. Sistematicamente interpretata, la norma generale
sull'applicazione provvisoria di pene accessorie va infatti armonizzata
con il particolare disposto, successivamente introdotto dall'art. 6
dello Statuto siciliano: con la conseguenza che il ricorso proposto
dalla Regione Sicilia dev'essere senz'altro accolto, nella parte
concernente Salvatore Placenti quale deputato dell'Assemblea regionale.
4. - Viceversa, nessuna delle ragioni utilizzabili per escludere la
provvisoria sospensione dei deputati regionali siciliani vale a
risolvere nel medesimo senso il corrispondente problema relativo agli
assessori.
Anche in Sicilia, i componenti della Giunta regionale sono ormai
sottoposti al comune ordinamento processuale penale, da quando la Corte
ha dichiarato - con la sentenza n. 6 del 1970 - l'illegittimità
costituzionale degli artt. 26 e 27 dello Statuto speciale siciliano. E
la ricordata sentenza n. 81 del 1975 ha d'altronde chiarito, in termini
che non potrebbero non riferirsi a qualsiasi Regione, che
l'irresponsabilità dei consiglieri non si estende a coprire le
funzioni della Giunta, perché non lo consentano la lettera dell'art.
122 Cost. e la ragion d'essere di tale immunità.
Né rientra fra i compiti di questa Corte stabilire se dell'art.
140 cod. pen. sia stata operata, nella parte concernente Salvatore
Placenti quale membro del Governo siciliano, una corretta e prudente
applicazione, imposta da specifici motivi di giustizia o di tutela
della collettività. Valutazioni del genere sono infatti riservate al
giudice penale; ed il ricorso in esame non ha comunque inteso
contestarle nel merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spetta agli organi giurisdizionali dello Stato
la facoltà di sospendere provvisoriamente dall'esercizio del loro
ufficio - in applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc.
pen. - i deputati dell'Assemblea regionale siciliana; e, di
conseguenza, annulla la sentenza pronunciata dal Pretore di Augusta, il
18 febbraio 1980, nella parte in cui ordina che Salvatore Placenti sia
provvisoriamente privato dell'esercizio del pubblico ufficio di
deputato regionale;
2) dichiara che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato la
facoltà di sospendere provvisoriamente dall'esercizio del loro ufficio
- in applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen. - gli
assessori della Giunta regionale siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte