Sentenza n. 183/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37d.P.R. 130/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dal
T.A.R. per la Sardegna sul ricorso di Cadau Nicolina contro Ente
Ospedaliero "Ospedali Riuniti" di Cagliari, iscritta al n. 365 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 278 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ord. 24 novembre 1977 (pervenuta, però, alla Corte il 5 giugno
1978) il T.A.R. per la Sardegna sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in
riferimento all'art. 76 Cost.. Secondo quel Tribunale, infatti, la
norma in parola avrebbe violato i criteri contenuti negli artt. 40 e 42
della legge di delega 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto avrebbe
adottato una disciplina, relativa al trattamento economico delle
dipendenti ospedaliere per il periodo di astensione facoltativa dal
lavoro post partum, diversa e meno vantaggiosa rispetto a quella
concernente le altre pubbliche impiegate.
Risulta dall'ordinanza che tale Cadau Nicolina in Sotgia,
dipendente dagli "Ospedali riuniti" di Cagliari, aveva chiesto di
potersi assentare dal servizio per due mesi durante il primo anno di
vita del bambino (art. 7, legge 30 dicembre 1971, numero 1204 sulle
lavoratrici madri), godendo della retribuzione prevista per il congedo
straordinario, giusta le istruzioni contenute nella Circ. 25 marzo
1972, n. 26 del Ministro del Tesoro.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, però, pur autorizzando
il periodo di assenza richiesto, negava il trattamento economico di
congedo straordinario, in quanto riteneva che dovessero applicarsi al
personale ospedaliero le norme di cui al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130,
e non la Circolare di un Ministro.
Di qui il ricorso della Cadau, fondato su quattro motivi. Il T.A.R.
della Sardegna, mentre dichiarava manifestamente infondati gli altri
tre motivi, faceva propria la doglianza d'illegittimità costituzionale
contenuta nel primo motivo e sollevava l'incidente.
Secondo l'ordinanza di rimessione, il legislatore delegato avrebbe
dovuto tener conto, giusta i criteri direttivi della delega, dei
principi desunti dal T.U. per gli impiegati civili dello Stato,
approvato con d.P.R. n. 3/1957. In tal caso, secondo la giurisprudenza
del Consiglio di Stato, si sarebbe potuto applicare anche alle
dipendenti ospedaliere, per il periodo di assenza facoltativa post
partum, il trattamento previsto per il congedo straordinario (intera
retribuzione per il primo mese, ridotta di un quinto nel secondo mese).
Interveniva nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che chiedeva
dichiararsi irrilevante o infondata la sollevata questione.
Le parti non si costituivano. Considerato in diritto :
Va subito rilevato che la legge delegata si è perfettamente
adeguata ai criteri dettati dalla delega stabilendo - proprio in
conformità a quanto dispone il T.U. concernente gl'impiegati dello
Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957 - la sostanziale applicazione
delle disposizioni relative alle lavoratrici madri, già contemplata
nella legge 26 agosto 1950, n. 860 (colle modificazioni di cui alla
legge 23 marzo 1951, n. 394).
Difatti, sia per le ospedaliere che per le impiegate dello Stato,
restava ferma la distinzione fra periodo obbligatorio e periodo
facoltativo di assenza, colla remunerazione riservata esclusivamente al
primo di essi periodi.
Successivamente interveniva la legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
applicabile a tutte le dipendenti sia dello Stato che degli enti
pubblici, che innovava profondamente la generale disciplina della
materia. Quest'ultima legge, infatti, mentre teneva fermi i
trattamenti migliori eventualmente attribuiti dalle leggi precedenti
alle singole amministrazioni (e quindi per statali ed ospedaliere
l'intera retribuzione, anziché l'80% previsto dalla legge in parola
per il periodo di assenza obbligatoria), attribuiva a tutte le
lavoratrici madri, per il periodo di assenza facoltativa, un'indennità
giornaliera pari al 30 % della retribuzione.
Sul piano normativo, pertanto, sia prima che dopo la detta legge
innovativa, non è mai esistita alcuna norma che, per l'assenza
facoltativa post partum, attribuisse alle dipendenti dello Stato un
trattamento più favorevole rispetto alle dipendenti ospedaliere.
Conseguentemente, anche a prescindere dall'interpretazione,
peraltro correttamente proposta dall'Avvocatura, in ordine alle
espressioni "con criteri di uniformità e in conformità dei principi
delle leggi che regolano il rapporto di pubblico impiego", di cui
all'art. 42 della Delega, sta di fatto che, sul punto rilevante per la
questione in esame, il legislatore delegato ha sicuramente adottato
criteri di uniformità e si è regolato in conformità dei principi
delle leggi concernenti il rapporto di pubblico impiego.
E la nuova legge, del resto, conservando i vantaggi, ha regolato in
modo uniforme per tutte le dipendenti, sia dello Stato che di ogni
altro Ente pubblico, proprio il trattamento economico concernente
l'assenza facoltativa dal servizio post partum, concedendo a tutte le
lavoratrici madri il 30% della retribuzione ordinaria, in luogo della
precedente assoluta gratuità (art. 15, secondo comma, della legge n.
260/1950).
Il vero è che l'ordinanza, anziché prendere in esame la normativa
delle due amministrazioni, si è riferita ad un'unica decisione del
Consiglio di Stato che, confermando la non remunerabilità del periodo
di assenza facoltativa a proposito di una dipendente statale, opinava
tuttavia che, in ipotesi, e se fosse stato richiesto a tale titolo,
ricorrendo gli estremi si potesse concedere alla lavoratrice madre il
congedo straordinario - di ben diversa natura - di cui all'art. 37 del
d.P.R. n. 3/1957: sempreché ovviamente non fosse stato già consunto.
Ma proprio questa decisione confermava, in definitiva, che per
quanto si riferiva alle norme che regolano l'assenza facoltativa post
partum non esisteva, come non esiste, alcun differente trattamento fra
dipendenti dello Stato e dipendenti da altri Enti pubblici.
E, d'altra parte, l'interpretazione giurisprudenziale favorevole
alle dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, mentre non alterava
già allora l'identità della disciplina normativa colle altre
Amministrazioni, nemmeno poteva comunque riguardare la legge comune
sopravvenuta.
In realtà, allora come ora, tutte le predette dipendenti possono
sollecitare analoga interpretazione da parte delle rispettive
Amministrazioni e, in mancanza, rivolgersi alla Giustizia
amministrativa.
Ma il rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del legislatore delegato
è fuori discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal T.A.R. per la Sardegna con ordinanza 24 novembre 1977 nei
riguardi dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in riferimento
all'art. 76 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte