Sentenza n. 183/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 691/1982
- art. 5d.P.R. 691/1982
- art. 6d.P.R. 691/1982
- art. 7d.P.R. 691/1982
- art. 8d.P.R. 691/1982
- art. 2d.P.R. 691/1982
- art. 3d.P.R. 691/1982
- art. 9d.P.R. 691/1982
- art. 10d.P.R. 691/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10, comma secondo, del d.P.R. 23 agosto 1982,
n. 691, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439
relativa alla eliminazione degli oli usati", promosso con ricorso
della regione Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 30 ottobre 1982, depositato in cancelleria il
9 ottobre successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avvocato Valerio Onida per la regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre e depositato il 9
novembre 1982 (Reg. ric. n. 46/1982), la regione Lombardia ha
proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma
secondo, del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concernente "Attuazione
della direttiva CEE n. 75/439 relativa all'eliminazione degli oli
usati", in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost., anche in
riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed
agli artt. 1, comma secondo, 3, primo e secondo comma, e 4 della
legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42.
Il d.P.R. n. 691/1982 dispone che alla attività di raccolta, di
cessione per la rigenerazione o riutilizzazione, e di eliminazione
degli oli usati provvede, per tutto il territorio nazionale, un
Consorzio obbligatorio fra tutte le imprese che producono oli base
rigenerati e tutte le imprese che immettono al consumo oli
lubrificanti di base e finiti. Tale consorzio ha personalità
giuridica e costituisce una sorta di ente strumentale dello Stato,
dal momento che la sua costituzione (artt. 4 e 5), la disciplina
degli aspetti salienti della sua attività (artt. 6, 7 e 8) e la
vigilanza su di esso (art. 9), sono affidate allo Stato (Ministero
della industria, di concerto con altri Ministeri).
2. - Siffatta disciplina, ad avviso della ricorrente, è invasiva
delle competenze attribuite alle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e
118 Cost. in relazione all'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, da ritenersi
implicita nelle materie, elencate dall'art. 117 Cost.,
dell'assistenza sanitaria, dell'urbanistica e dei lavori pubblici di
interesse regionale.
Infatti, il suindicato art. 101 precisa che sono trasferite alle
Regioni le funzioni "in ordine all'igiene del suolo e
dell'inquinamento atmosferico, idrico..." (comma primo), ed in
particolare quelle concernenti "la disciplina degli
scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e
depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti
liquidi e idrosolubili" (comma secondo, lett. a), "la programmazione
di interventi per la prevenzione e il controllo dell'igiene del
suolo" (comma secondo, lett. b), "la tutela dell'inquinamento
atmosferico ed idrico da impianti termici ed industriali e da
qualunque altra fonte", con esclusione di quello prodotto da scarichi
veicolari (comma secondo,
lett. c).
Poiché l'eliminazione degli oli usati riguarda appunto lo
"smaltimento dei rifiuti liquidi" e attiene alla prevenzione ed al
controllo dell'"igiene del suolo" e dell'"inquinamento atmosferico ed
idrico", mentre, per converso, non ricade nell'ambito delle
competenze riservate allo Stato ex art. 102 del d.P.R. n. 616 del
1977, ne deriva che il d.P.R. n. 691/1982 ha illegittimamente avocato
allo Stato competenze regionali.
Si è invero creato, secondo la ricorrente, un sistema normativo
completo, che si sovrappone alla competenza legislativa regionale in
materia, ed un sistema amministrativo relativo all'attività di
raccolta, trattamento e smaltimento degli oli usati, lesivo delle
competenze amministrative regionali, in quanto incentrato
esclusivamente sui poteri delle amministrazioni centrali e sul
consorzio obbligatorio, che rappresenta una sorta di ente strumentale
dello Stato.
D'altra parte, tale sistema - non imposto né suggerito dalla
direttiva - costituisce l'unico ed esclusivo strumento ammesso, per
l'intero territorio nazionale, per la raccolta, rigenerazione,
riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati, sicché priva di
pratica operatività appare la disposizione contenuta nell'art. 11,
comma secondo, del d.P.R. n. 691/1982, secondo cui "si osservano le
norme stabilite dalle Regioni o dagli enti locali sulla materia, in
quanto compatibili con le norme del presente decreto".
3. - Ad avviso della ricorrente le disposizioni impugnate sono
altresì lesive degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 6
del d.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale, nelle materie definite
dal suddetto d.P.R., sono trasferite alle Regioni anche le funzioni
amministrative relative all'attuazione delle direttive C.E.E. fatte
proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di
princìpio.
Invero, il d.P.R. n. 691/1982 non solo non indica espressamente
norme di princìpio, ma detta una esaustiva disciplina di dettaglio e
crea un sistema organizzativo con caratteri di unicità ed
esclusività, in tal modo precludendo, per l'immediato e per il
futuro, qualsiasi possibilità di attuazione della direttiva da parte
delle Regioni.
4. - Risulterebbe, inoltre, leso l'art. 76 Cost. per violazione,
da parte del d.P.R. n. 691/1982, dei criteri della delega posti dalla
legge 9 febbraio 1982, n. 42.
Invero, l'art. 3, comma secondo, della legge di delega stabilisce
che "restano ferme le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 6
del d.P.R. n. 616 del 1977", mentre il d.P.R. n. 691/1982 tali
competenze ha ignorato e violato.
A sua volta, l'art. 3, comma primo, della legge di delega dispone
che i "Ministeri direttamente interessati debbono provvedere
all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente
legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente
dispongono", laddove il d.P.R. n. 691/1982 ha creato una nuova
struttura amministrativa (il Consorzio obbligatorio).
Ad avviso della ricorrente, entrambi i criteri suindicati si
risolvono in una garanzia delle competenze regionali, sicché la loro
violazione ridonda in violazione delle competenze suddette, e può
pertanto essere dedotta dalla regione in sede di impugnazione diretta
della legge.
5. - Ulteriori censure si appuntano sul sistema di finanziamento
del Consorzio delineato dagli artt. 4 e 7 del
d.P.R. n. 691/1982, e consistente nella contribuzione obbligatoria da
parte delle imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di
oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al
consumo.
Tale criterio è ritenuto non rispettoso del princìpio " chi
inquina paga", fissato dall'art. 14 della direttiva, e quindi è
ravvisata lesione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1,
comma secondo, della legge n. 42 del 1982, che pone tra i criteri
della delega il rispetto dei princìpi contenuti nella direttiva da
attuare.
Inoltre, l'imposizione di oneri alle imprese che immettono oli al
consumo e la devoluzione di tali contributi al consorzio determina
una sottrazione di risorse alle regioni, in materia di loro
competenza, con conseguente lesione della autonomia finanziaria delle
Regioni, tutelata dall'art. 119 Cost.
Infine, l'art. 4 della legge di delega n. 42 del 1982 prevede
l'attribuzione alle Regioni delle risorse destinate al finanziamento
delle attività conseguenti all'attuazione delle direttive C.E.E. ex
art. 6, d.P.R. n. 616 del 1977, ed anche tale criterio, dettato a
garanzia delle competenze regionali, risulta disatteso dal d.P.R. n.
691/1982, che assegna al Consorzio tali risorse, così violando
l'art. 76 Cost.
6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, richiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o respinto.
Rileva l'interveniente che obbiettivo primario della direttiva è
la riutilizzazione degli oli usati, mediante la quale si contribuisce
all'approvvigionamento energetico e si tutela indirettamente
l'ambiente.
L'eliminazione degli oli è invece prevista in via secondaria,
solo nel caso in cui la riutilizzazione non sia possibile, e secondo
modalità rispettose dell'ambiente.
Con il d.P.R. n. 691/1982 il legislatore nazionale ha puntualmente
recepito gli scopi della direttiva, privilegiando la riutilizzazione
degli oli usati, che costituisce primaria attribuzione del Consorzio
obbligatorio. Ne deriva che, vertendosi in materia di politica
energetica, non è prospettabile la lesione della competenza
regionale, ex art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di
smaltimento dei rifiuti.
Quanto all'attività di eliminazione degli oli, essa ha carattere
residuale e deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme contro
l'inquinamento (artt. 6, n. 4, 2, comma secondo, 11, comma secondo),
sicché non può ravvisarsi invasione delle competenze regionali in
tema di tutela ambientale.
Analoghe considerazioni, incentrate sull'individuazione della
materia interessata dal d.P.R. n. 691/1982, sono svolte per
contrastare la dedotta violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 616 del
1977.
Circa la prospettata lesione dell'art. 76 Cost., per violazione
dei criteri fissati dall'art. 3, comma secondo, della legge di delega
n. 42 del 1982, eccepisce l'Avvocatura dello Stato che la censura è
inammissibile, in quanto la norma costituzionale invocata non è
attributiva di competenze regionali, e comunque infondata, non
venendo in questione alcuna competenza regionale. Identiche ragioni
di inammissibilità valgono in relazione alla dedotta lesione
dell'art. 3, comma primo, della legge delega, il quale, in ogni caso,
non sembra possa ostacolare la costituzione di un consorzio con
personalità giuridica che si autofinanzia.
Per quanto concerne, infine, le censure mosse al finanziamento del
consorzio (art. 76 Cost., in relazione agli artt. 1, comma secondo, e
4 della legge di delega; art. 119 Cost.), l'Avvocatura dello Stato ne
eccepisce l'inammissibilità, per le ragioni da ultimo riferite, e
comunque l'infondatezza, non incidendo l'attività di riutilizzazione
degli oli attribuita al Consorzio su materia di competenza regionale,
ex art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977. Considerato in diritto
1. - La regione Lombardia ha impugnato nella sua interezza - ad
eccezione degli artt. 1 e 11 - il d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691,
emanato in base alla delega contenuta nella legge 9 febbraio 1982, n.
42 e concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa
all'eliminazione degli oli usati", in riferimento agli artt. 117,
118, 119 e 76 Cost. ed a varie norme interposte.
Il d.P.R. n. 691/1982 dispone che alle attività di raccolta, di
cessione per la rigenerazione o la riutilizzazione, nonché di
eliminazione degli oli usati (che l'art. 1 definisce come "ogni
prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente
di olio minerale o sintetico") provvede, per tutto il territorio
nazionale, un Consorzio obbligatorio (istituito fra tutte le imprese
che producono oli base rigenerati o che immettono al consumo oli
lubrificanti di base o finiti), costituito, disciplinato e vigilato
da parte dello Stato (Ministro dell'industria, di concerto con altri
Ministri).
In ordine a tale disciplina la ricorrente deduce:
a) la lesione della competenza regionale legislativa e
amministrativa in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,
derivante dagli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 101 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: ciò in quanto gli oli usati
rappresentano dei "rifiuti" inquinanti, sicché le attività di
raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione di detti oli
attengono alle competenze trasferite alle Regioni in tema di igiene
del suolo, di inquinamento atmosferico ed idrico e di smaltimento dei
rifiuti;
b) sempre sul presupposto dell'attinenza del d.P.R. n. 691/1982
alla suindicata materia, la lesione degli artt. 117 e 118 Cost., in
riferimento all'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 616/1977, per
essere state sottratte alle regioni le funzioni amministrative
relative all'attuazione della direttiva;
c) la violazione dell'art. 119 Cost., in quanto il finanziamento
del consorzio sottrae alle Regioni risorse in materia di loro
competenza;
d) la lesione dell'art. 76 Cost., per aver il d.P.R. n. 691/1982
disatteso alcuni criteri fissati dalla legge di delega
n. 42/1982 a garanzia delle competenze regionali, e precisamente: a)
la clausola di rispetto delle competenze regionali previste dall'art.
6 d.P.R. n. 616/1977 (art. 3, comma secondo, legge n. 42); b) il
limite alla creazione di nuove strutture amministrative (art. 3,
comma primo, legge n. 42); c) la fissazione del princìpio "chi
inquina paga" (art. 14 della direttiva, in relazione all'art. 1,
comma secondo, della legge delega); d) la destinazione alle Regioni
delle risorse destinate al finanziamento delle attività conseguenti
all'attuazione delle direttive (art. 4 legge n. 42);
2. - Relativamente alla questione sub a), osserva questa Corte che
non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente
garantita in materia di protezione ambientale, il cui contenuto può
essere individuato, in relazione all'assetto del territorio e dello
sviluppo sociale e civile di esso, per un verso nel rispetto e nella
valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio stesso, per
altro verso, nella preservazione della salubrità delle condizioni
oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte
dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico.
Ciò si desume dall'interpretazione teleologica della elencazione
delle materie contenuta nell'art. 117, e richiamata dall'art. 118
Cost., atteso il collegamento funzionale intercorrente fra la materia
ora indicata con quelle che riguardano comunque il territorio (sent.
n. 225 del 1983), ma particolarmente con quella dell'urbanistica
(funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli
usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale
considerata e nei tempi ordinatori previsti: cfr. sent. n. 151 del
1986) e con quella del paesaggio (tutela del valore
estetico-culturale: cfr. ivi) ed altresì con la materia
dell'assistenza sanitaria (complesso degli interventi positivi per la
tutela e promozione della salute umana). Dalle quali, peraltro, la
materia della protezione ambientale si distingue per la specificità
dell'interesse perseguito. Ma soprattutto ciò si ricava dalle norme
interposte rispetto a quelle costituzionali suddette, di cui agli
artt. 80, 83 e 101 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Ritiene peraltro questa Corte che la disciplina contenuta nel
d.P.R. n. 691/1982 non sia invasiva della competenza regionale in
materia di protezione ambientale, in quanto, in attuazione della
direttiva CEE, la disciplina stessa concerne la materia della
politica energetica.
Nella direttiva CEE n. 75/439 è infatti stabilito sia che "la
riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica di
approvvigionamento di combustibili", sia che "l'eliminazione degli
oli usati deve avere fra i suoi obbiettivi principali la protezione
dell'ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico, del deposito e
del trattamento di detti oli". E il legislatore statale ha tenuto
conto di entrambi gli obbiettivi, perseguendo prioritariamente quello
del risparmio energetico, mediante la formulazione di una specifica
disciplina, incentrata sulla costituzione del Consorzio obbligatorio,
e solo marginalmente l'obbiettivo della protezione ambientale,
mediante il sostanziale rinvio alla normativa in tema di tutela
contro l'inquinamento, con salvezza, su questo secondo punto, delle
competenze regionali.
In base a tale disegno, al Consorzio obbligatorio sono state
assegnate le attività di raccolta degli oli usati e quelle di
cessione dei detti oli per la loro rigenerazione o per altre forme di
riutilizzazione, anche, in ultima istanza, come combustibile (art. 6,
nn. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 691/1982). Orbene, non può dubitarsi che
si tratti di attività connesse alla politica energetica, cioè a una
materia, almeno per quanto ha tratto al reperimento,
all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse energetiche che
ne è l'oggetto proprio, non devoluta alla Regione (questa ha
competenza delegata, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel
ristretto settore del contenimento dei consumi energetici,
limitatamente all'erogazione di contributi destinati a incentivare il
detto contenimento e la ricerca di fonti alternative, e ripete
altresì un compito affatto marginale dall'art. 6, comma secondo, del
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, quale quello di promuovere
iniziative dirette a favorire il "riciclo" dei rifiuti e
l'utilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili
e di energia).
Per quanto concerne, invece, i riflessi della gestione degli oli
usati sul piano ambientale, il legislatore statale non ha adottato
disposizioni innovative, né alterato il preesistente assetto di
competenze.
Il d.P.R. n. 691/1982 stabilisce, infatti, che le attività di
detenzione, raccolta, riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati
(che uniscono alla potenzialità di sfruttamento economico una
indubbia attitudine inquinante) sono soggette alle vigenti norme in
materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo
dall'inquinamento (art. 2, primo e secondo comma; art. 3, terzo
comma), alle quali viene affiancato un generale divieto di immissione
degli oli nelle acque interne, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo,
che ha tuttavia portata meramente integrativa delle norme suindicate
per quanto esse non prevedono. La normativa (statale o regionale:
cfr. art. 11, secondo comma) contro l'inquinamento risulta quindi
pienamente rispettata.
Inoltre, con particolare riferimento alla "eliminazione" degli oli
usati non rigenerabili né riutilizzabili in altro modo, l'art. 6, n.
4, sottopone tale attività del consorzio (per giunta marginale e
residuale nel quadro delle attività dell'ente inerenti alla politica
energetica) al "rispetto delle norme contro l'inquinamento".
Tale disposizione appare particolarmente significativa al fine di
escludere l'invasività della normativa impugnata. Invero, il
legislatore statale, che pure aveva, in via generale, stabilito il
limite dell'osservanza della legislazione contro l'inquinamento per
le attività considerate (art. 2, comma secondo), ha voluto ribadire
tale concetto con speciale riferimento all'attività del consorzio,
in modo da porre in evidenza che tale organismo deve, sì, operare
nel settore della politica energetica, ma subendo i condizionamenti
della tutela ambientale.
Ne deriva che l'azione del consorzio, nel momento in cui viene ad
interferire nel settore della protezione ambientale (quando, cioè,
gli oli hanno perduto ogni attitudine allo sfruttamento e sono ormai
soltanto "rifiuti" da eliminare), risulta subordinata non soltanto al
rispetto della legislazione preesistente (anche regionale: art. 11,
comma secondo) contro l'inquinamento, ma altresì al rispetto delle
competenze regionali sia per quanto concerne la regolamentazione
delle procedure e delle prescrizioni, sia per quanto riguarda gli
stessi interventi concreti in tema di inquinamento (cfr. art. 101 del
d.P.R. n. 616/1977).
Conclusivamente, le Regioni ben potranno legiferare ed
amministrare in relazione alla eliminazione degli oli usati, con la
conseguenza che l'attività del consorzio, in tale fase finale,
potrà essere regolata dalle stesse Regioni.
La questione sub a) va pertanto dichiarata non fondata nei sensi
di cui in motivazione.
3. - Ad eguali conclusioni deve pervenirsi in relazione alla
questione sub b), in quanto essa muove dal presupposto, del quale è
stata dimostrata l'inesattezza, dell'attinenza del d.P.R. n. 691/1982
alla protezione dell'ambiente.
Poiché il suindicato d.P.R. si occupa della suddetta materia solo
per regolare, facendo salve le norme ad essa relative, la materia
energetica nel settore degli oli usati, che è pertanto l'oggetto
della normativa impugnata, e poiché quest'ultima materia non rientra
fra quelle devolute alla Regione né dagli artt. 117 e 118 Cost., né
dal d.P.R. n. 616 del 1977, infondatamente la ricorrente lamenta la
lesione delle sue competenze relative all'attuazione delle direttive
comunitarie, competenze che ad essa sono attribuite dall'art. 6 del
detto decreto n. 616/1977 e dall'art. 1, n.5, della legge n. 382 del
1975, in ordine alle materie "definite" dal decreto stesso.
Per converso, in riferimento alla protezione ambientale non
sussistono ragioni di doglianza, atteso che le competenze regionali,
come sopra rilevato, sono state fatte salve.
4. - Del pari non fondata nei sensi di cui in motivazione è la
censura concernente la violazione dell'autonomia finanziaria della
Regione (art. 119 Cost.), per la quale il finanziamento del consorzio
si risolverebbe in una sottrazione di risorse in materia di sua
competenza. Invero, come sopra diffusamente chiarito, l'attività del
consorzio non si esplica nell'ambito della competenza regionale in
tema di protezione ambientale.
5. - Sulle censure espresse sub d), concernenti la lesione
dell'art. 76 Cost., per violazione dei princìpi e dei criteri
stabiliti nella legge delega n. 42/1982 nonché dei criteri enunciati
nelle attuande direttive comunitarie, da essa espressamente
richiamati, va anzitutto notato che in astratto simili censure da
parte delle Regioni in sede di impugnazione diretta sono ammissibili,
sempre che si tratti di princìpi o criteri volti a salvaguardare le
competenze regionali.
Passando a esaminarle distintamente, va rilevato, quanto a quelle
di cui alle lettere b) e c), che non ricorre la condizione
suindicata. Il limite alla creazione di nuove strutture
amministrative (art. 3, comma primo, legge n. 42/1982) riguarda
infatti l'organizzazione amministrativa dello Stato, mentre la
fissazione del princìpio "chi inquina paga"
(art. 1, comma secondo, legge citata, in riferimento all'art. 14
della direttiva) è estranea all'assetto delle competenze. Le censure
vanno quindi dichiarate non fondate.
Quanto alla censure di cui alle lettere a) e d), va puntualizzato
che la clausola di salvezza delle competenze regionali ex art. 6 del
d.P.R. n. 616/1977 (art. 3, comma secondo, legge n. 42/1982), e
l'assegnazione alle Regioni delle risorse per l'attuazione dei
decreti (art. 4, comma terzo, legge citata), vanamente sono invocate,
poiché, come già accennato, il d.P.R. n. 691/1982, attenendo alla
politica energetica, non ha inciso su competenze regionali richiamate
nell'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977, né ha implicato oneri di
attuazione da parte delle Regioni. Le censure vanno pertanto
dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8 del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691
("Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione
degli oli usati"), per quanto concerne l'istituzione ed il
finanziamento del consorzio obbligatorio degli oli usati, sollevate
dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost. ed agli
artt. 3, comma primo (divieto di nuove strutture amministrative), ed
1, comma secondo, (quest'ultimo in relazione all'art. 14 della
direttiva comunitaria: princi'pio "chi inquina paga"), della
legge-delega 9 febbraio 1982, n. 42, con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8, per
quanto concerne ogni altra previsione, nonché degli artt. 2, 3, 9 e
10, comma secondo, del medesimo d.P.R. n. 691 del 1982, sollevate
dalla stessa Regione, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte