Sentenza n. 183/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori"), promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 1986 dalla Corte d'appello di Venezia - Sezione per i
minorenni - sul reclamo proposto da Moro Lorenzo ed altra, iscritta
al n. 228 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima Serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di costituzione di Moro Lorenzo ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 28 novembre 1986, la Corte d'appello di
Venezia - Sezione per i minorenni - sul reclamo proposto da Moro
Lorenzo ed altra, solleva questione di legittimità costituzionale,
per contrasto con l'art. 3, in relazione agli artt. 2 e 30, commi
primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 79, comma primo, della
legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente
l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli adottati
con adozione avente, all'epoca, gli effetti dell'adozione ordinaria
se - a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge (e a differenza,
invece, di quanto previsto in casi particolari dall'art. 44, comma
quinto) - la differenza di età tra adottanti e adottando superi i
quaranta anni.
Con ricorso del 5 luglio 1986 i coniugi Lorenzo Moro e
Arlette-Maria Giaraiseh, genitori adottivi della piccola Rita (nome
successivamente cambiato in Martina) per provvedimento della "Latin
Ecclesiastical Court" di Amman del 30 gennaio 1980 dichiarato poi
efficace in Italia con sentenza della Corte d'appello di Venezia del
18 giugno 1981, proponevano reclamo avverso la reiezione dell'istanza
(per difetto dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del
1983, superando i quarant'anni la differenza di età tra il padre
adottivo e la minore) diretta ad ottenere l'estensione al loro
provvedimento degli effetti dell'adozione piena o legittimante.
Decidendo su tale reclamo e sulla eccezione, sollevata dalla parte,
di illegittimità costituzionale dell'art. 79 della legge n. 184 del
1983, già dichiarata dallo stesso tribunale manifestamente
infondata, la Corte d'appello di Venezia - Sezione per i minorenni si
pronuncia innanzitutto affermativamente sulla rilevanza della
questione di legittimità in quanto, indipendentemente dallo
svolgimento delle indagini previste nell'art. 79, secondo comma,
della legge n. 184 del 1983, la domanda dei coniugi Moro andrebbe
respinta preliminarmente già in base al richiamo ai "requisiti di
cui all'art. 6", contenuto nell'art. 79, primo comma, della legge n.
184 del 1983.
Ricorda il giudice a quo come questa Corte, nelle sentenze nn. 197
e 198 del 1986, abbia affermato rientrare tra i "preminenti interessi
del minore", di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della
Costituzione, "l'acquisizione dello status di figlio legittimo pleno
iure" ed abbia precisato che su quelle norme costituzionali si basa
la tendenza unificatrice della disciplina dell'adozione realizzata
con la legge n. 184 del 1983, espressione di una scelta mirante ad
eliminare il più possibile "le situazioni in cui il diritto ad
essere riconosciuto figlio legittimo pleno iure nell'ambito di
un'unica famiglia non trova concreta attuazione" ed a garantire,
nelle situazioni particolari di cui all'art. 79 della legge, "il
diritto dell'adottato o affiliato ex art. 291 del codice civile ad
avere - ove ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia
acquisendo lo status di figlio legittimo pleno iure".
Circa il rapporto (massimo e minimo) di età tra genitori adottivi
e minore adottato, si osserva nell'ordinanza che il legislatore ha
inteso di modellare al massimo l'adozione sullo schema normale della
filiazione naturale; tuttavia tale rapporto si pone diversamente
allorché si debbano esaminare le condizioni preliminari di una
domanda di adozione e quando, viceversa, si debbano semplicemente
estendere effetti giuridici più ampi ad una adozione già in atto
(considerato pure che, al momento del sorgere del rapporto adozionale
in questione, vigeva, anche per l'adozione speciale, a norma
dell'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, una differenza
più elevata di età, rispettata nella fattispecie).
Né va dimenticato che lo stesso art. 44 della legge n. 184 del
1983, regolando "casi particolari" di adozione (sempre ad efficacia
piena), stabilisce, all'ultimo comma, che "l'adottante deve superare
di almeno 18 anni l'età di coloro che intende adottare": in tal
modo, fermo restando il criterio del rapporto minimo (ritenuto
imprescindibile per il suo parallelismo con la filiazione naturale),
si viene a derogare al criterio del rapporto massimo e quindi a
moderare il rigore del requisito della differenza di età.
Neppure, poi, va trascurato, secondo il giudice a quo, come
fattispecie regolate transitoriamente dall'art. 79 presentino (al
pari di quelle "particolari" e, pur diverse, disciplinate nell'art.
44) la "particolarità" della sopravvivenza - nel regime, più
aderente allo spirito della Costituzione, dell'adozione piena o
legittimante - di adozioni ad efficacia più limitata precedentemente
disposte in base alle norme allora in vigore.
Non appare pertanto coerente con i principi sistematici la
limitazione della possibilità di estensione degli effetti pieni
dell'adozione a fattispecie adottive già legittimamente sorte quando
il rapporto di età era diverso solo perché il limite massimo (meno
significativo di quello minimo) non sussiste secondo la nuova
normativa, risultando così, senza apprezzabili ragioni, compresso il
diritto del precedente adottato "ordinario" a divenire figlio di
pieno diritto (mentre tale possibilità è riconosciuta a chi si
trova nelle condizioni previste dall'art. 44).
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio i coniugi
Moro-Giaraiseh, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Adami e
Pietro Serpe. Nella memoria di costituzione si fa richiamo agli
argomenti svolti nelle scritture presentate alla Corte d'appello di
Venezia "a sostegno della sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione in base
ai principii enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.
197, 198 e 199 depositate il 18 luglio 1986". Anche in una successiva
memoria si sottolinea come alla differenza di età tra adottanti e
adottando vada assegnato, seguendo la distinzione operata da questa
Corte nella sentenza n. 198 del 1986, il carattere di requisito
oggettivo da accertare, al pari del requisito della persistenza del
rapporto matrimoniale, con riferimento alla normativa in vigore al
momento in cui l'adozione ordinaria fu pronunciata (art. 314/2 cod.
civ., nel testo anteriore alla modificazione introdotta con l'art. 66
della legge 4 maggio 1983, n. 184). La riduzione a 40 anni della
differenza di età, disposta dall'art. 6 (richiamato dall'impugnato
art. 79) non può che riferirsi alle nuove adozioni, e ciò in
applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Pertanto, estendendo alle adozioni ordinarie e persino alle
affiliazioni l'efficacia legittimante propria dell'adozione pleno
iure (già speciale), con l'art. 79 si è inteso non tanto istituire
un nuovo rapporto quanto consolidare un rapporto già in atto, previo
accertamento, in concreto, nell'interesse del minore, dell'idoneità
degli adottanti a fini educativi ed economici. In conclusione,
escludendo dal beneficio dell'estensione degli effetti legittimanti i
minori con genitori in possesso dei requisiti di età all'epoca della
loro adozione ex art. 291 del codice civile: a) si verificherebbe un
diverso trattamento tra minori inseriti pleno iure nella famiglia
adottiva e minori inseriti soltanto parzialmente per continuare ad
essere legati alla famiglia originaria, pur avendo con i loro
genitori la stessa differenza di età; b) se si continuasse a far
riferimento al momento della presentazione della domanda di
estensione degli effetti legittimanti, si creerebbe una
disuguaglianza irrazionale di regolamentazione, per il requisito
oggettivo della differenza di età; c) ulteriore motivo di
irrazionalità deriverebbe dalla possibilità di attribuire effetti
legittimanti all'affiliazione, in cui gli affilianti siano in
possesso dei requisiti di età e di negarli all'adozione ordinaria in
cui gli adottanti abbiano perduto quei requisiti nel corso del
rapporto. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Venezia - Sezione per i minorenni - con
ordinanza del 28 novembre 1986 (R.O. n. 228/87) chiede a questa Corte
verifica di costituzionalità dell'art. 79, primo comma, della legge
n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 3, 2 e 30, commi primo e
secondo, della Costituzione, in quanto non consente l'estensione
degli effetti dell'adozione pleno iure nei confronti degli adottati
con effetto di adozione ordinaria ai sensi della previgente normativa
se, a norma dell'art. 6, comma secondo (e a differenza di quanto
previsto in casi particolari dall'art. 44, quinto comma), la
differenza di età tra adottante e adottato superi i 40 anni.
Il giudice remittente sottolinea l'ispirazione del legislatore,
rilevata anche da questa Corte nelle sentenze 197 e 198 del 1986, di
unificare al massimo la disciplina dell'adozione e di garantire il
diritto dell'adottato ad avere un'unica famiglia nella quale goda
dello status di figlio legittimo pleno iure.
Il requisito del divario di età tra adottante e adottato - 18
anni nel minimo e 40 nel massimo - in base al principio adoptio
naturam imitatur, stabilito nell'art. 6 della legge n. 184, è
derogato nel suo limite massimo nell'ultimo comma dell'art. 44 della
stessa legge. Non si vede ragione perché ai casi particolari
dell'art. 44, non si debba aggiungere la "particolarità" delle
ipotesi di cui all'art. 79 - estensione degli effetti della adozione
legittimante ai già adottati secondo la previgente normativa - con
eguale deroga del limite massimo, anziché con il richiamo ad
entrambi i limiti minimo e massimo di 18 e 40 anni di cui all'art. 6.
2. - La questione è fondata.
L'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983 sancisce
"l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli
affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile,
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo
provvedimento", su richiesta dei coniugi in possesso dei requisiti di
cui all'art. 6 della legge. Il secondo comma di tale disposizione
stabilisce in particolare: "L'età degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età
dell'adottando".
L'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, del Capo III
"Dell'adozione speciale", aggiunto dall'art. 4 della legge 5 giugno
1967, n. 431, disponeva: "L'età degli adottanti deve superare di
almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età
dell'adottando".
L'art. 291, primo comma, del codice civile, in tema di adozione
ordinaria, recita: "L'adozione è permessa alle persone che non hanno
discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni
trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro
che essi intendono adottare".
3. - Prima di esaminare la questione di diritto intertemporale
implicata dall'art. 79 della legge n. 184, è opportuno identificare
la ratio delle variazioni adottata dal legislatore del 1983 rispetto
a quello del 1967, in materia di divario di età tra adottanti e
adottando diminuendo il minimo da 20 a 18 e il massimo da 45 a 40
anni.
È palese l'intento del legislatore italiano del 1983 di
accostarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della
Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967.
L'art. 7, n. 1, dispone: "Un enfant ne peut être adopté que si
l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge
n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans".
Inoltre, all'art. 8, n. 3 la Convenzione europea esige, in punto
di principio, che tra adottante ed adottando intercorra quel divario
di età che è naturale nel rapporto generativo genitori-figli.
È qui riecheggiata la regola romana: "Adoptio enim naturam
imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. Debet
itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit,
plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere (Inst.
1.11.4)".
Il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato
alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza
minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età,
si adegua alla Convenzione europea: infatti, ex art. 84 del codice
civile, la capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età,
cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti
ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi
possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito
dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.
Il limite massimo stabilito in 40 anni - 5 in più rispetto ai 35
della Convenzione europea - è dovuto alla elevazione dell'età degli
adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.
La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha
la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo
che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel
divario generazionale da quello della famiglia del sangue. Non va
tuttavia taciuto che, osservando il canone dell'id quod plerumque
accidit, il legislatore avrebbe potuto più realisticamente rilevare
come la maggior parte delle adozioni riguarda bambini in tenera età
nei cui confronti il divario massimo di 40 anziché di 45 anni per i
genitori adottivi ha l'effetto di escludere dalla domanda di adozione
coppie ancora giovani e pienamente idonee al compito di procurare al
minore "un focolare stabile ed armonioso".
4. - L'art. 79 della legge n. 184 del 1983 è norma transitoria,
che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge tende a
realizzare, su impulso degli interessati, un vasto processo di
unificazione dello status familiae degli adottati e degli affiliati
in base alla previgente normativa, estendendo loro gli effetti
dell'adozione legittimante.
Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1986, l'ha così
interpretata: "La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio -
che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/1983 -
di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c.
ad avere - ove ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia,
acquisendo lo status di figlio legittimo pleno iure, recidendo i
residui legami con la famiglia di origine e così ponendo fine
all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina
dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e,
dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia è solo parziale".
Se tale è la ratio dell'art. 75, il richiamo ai requisiti
dell'art. 6, nella misura in cui determina contraddittoriamente un
effetto limitativo anziché estensivo del programma di unificazione
della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, viola
il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione
ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che
nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e
30, primo e secondo comma, della Costituzione, si specifica nel
diritto al riconoscimento pleno iure di quella formazione sociale
primaria che è la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia
adottante, sia il minore adottato (o affiliato).
5. - L'art. 3 della Costituzione è altresì violato, nel
contenuto precettivo del principio di eguaglianza, se si assume come
tertium comparationis l'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge
n. 184 del 1983, che recita: "In tutti i casi l'adottante deve
superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende
adottare".
Se nel Titolo IV della legge del 1983, che recupera per casi
particolari la disciplina residuale della adozione ordinaria, figura
una disposizione adeguata al requisito minimo della distanza di età
posto dall'art. 8, n. 3, della Convenzione di Strasburgo, non si vede
perché trattamento diseguale e più sfavorevole debba essere
riservato a soggetti i cui rapporti sono stati anch'essi in origine
regolati dalla disciplina codicistica dell'adozione ordinaria.
6. - Questa Corte, nella citata sentenza n. 198 del 1986, ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, "nella
ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della
presentazione della domanda di estensione degli effetti
dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei
confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,
precedentemente in vigore".
La ratio decidendi, in tema di requisiti di cui all'art. 6 della
legge n. 184 del 1983 richiamati dall'art. 79, primo comma, sia che
si tratti della sussistenza del matrimonio, sia che si tratti dei
termini di età, è la medesima.
Per le norme transitorie è regola di diritto intertemporale che
le fattispecie costituite sulla base della normativa previgente e che
si vogliano assorbire nella disciplina recenziore conservino i
requisiti allora previsti e sussistenti, a meno che la scelta
legislativa non sia esplicitamente ispirata a fini selettivi e
restrittivi.
Data invece la finalità dell'art. 79, estensiva della disciplina
dell'adoptio plena, i termini di distanza di età da considerarsi
validi sono non quelli stabiliti nel minimo e nel massimo, di cui
all'art. 6 - 18 e 40 anni - ma quello di origine romana di cui
all'art. 291, primo comma, del codice civile, stabilito nel solo
limite minimo di 18 anni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non consente
l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti
dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di
età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte