Sentenza n. 183/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1999 dal pretore
di Messina nel procedimento penale a carico di P. R., iscritta al
n. 357 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Messina ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), "interpretato nel senso che per la
concessione del beneficio della sostituzione della pena detentiva è
necessario che siano trascorsi dieci anni fra il fatto e la sentenza
con cui viene inflitta la pena da sostituire".
Il giudice a quo premette che aveva pronunciato sentenza di
applicazione della pena per il delitto di ricettazione e che la pena
detentiva inflitta era stata sostituita, sull'accordo delle parti, in
pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e seguenti della legge n. 689
del 1981. Il procuratore generale aveva presentato ricorso adducendo
che l'imputato aveva riportato numerose condanne per furto e che il
capoverso dell'art. 59 della predetta legge espressamente vieta la
sostituzione della pena detentiva nei confronti di chi sia stato
condannato per più di due volte per reati della stessa indole. La
Corte di cassazione aveva, quindi, annullato la sentenza, rilevando
che il ricorso del pubblico ministero "risulta fondato al confronto
con il certificato penale, sicché illegittima è la disposta
sostituzione della pena" ed aveva restituito gli atti al Pretore.
L'imputato veniva pertanto citato per il nuovo giudizio e
preliminarmente eccepiva l'illegittimità costituzionale
dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 689 del 1981,
interpretato nel senso fatto proprio dalla Cassazione nel caso di
specie.
Ad avviso del rimettente il nuovo giudizio risulta effettivamente
"condizionato dalla applicazione che della norma censurata è stata
fatta dalla Corte di cassazione", giacché "soltanto ove la questione
si rivelasse fondata, l'imputato potrebbe riproporre un
patteggiamento nei medesimi termini di quello già annullato".
Nel merito, il pretore rileva che la disposizione di cui al
secondo comma dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 consente due
letture: secondo una prima interpretazione, "più aderente al tenore
testuale" della norma, l'esclusione dal beneficio opererebbe in
presenza delle seguenti condizioni: "a) che la distanza fra la data
della sentenza di condanna ed il tempus commissi delicti non sia
superiore ai dieci anni; b) che il condannato abbia riportato, in
qualsiasi momento anche remoto, almeno tre condanne per reati della
stessa indole". Secondo l'altra "possibile interpretazione", invece,
il beneficio sarebbe precluso nei confronti di "colui che - nei dieci
anni precedenti alla sentenza con la quale si infligge la pena
detentiva da convertire - abbia riportato più di due condanne per
reati della stessa indole".
A parere del giudice a quo la prima delle due interpretazioni
sarebbe, nonostante la succinta motivazione, quella seguita dalla
Corte di cassazione nel caso di specie; essa, tuttavia, risulterebbe
non conforme a Costituzione per più profili.
Innanzitutto sarebbe violato il principio di eguaglianza, in
quanto la "meritevolezza del beneficio" verrebbe fatta dipendere da
vicende estranee all'imputato e da questo non controllabili, come la
durata del processo: in sostanza, deduce il rimettente, le
"lungaggini processuali [...] gioverebbero al prevenuto, facendolo
divenire nel frattempo "meritevole" di un beneficio che una sentenza
tempestiva gli avrebbe dovuto negare".
Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 27, terzo comma, Cost., in
quanto una "sanzione comminata in forza di una norma che tratta in
modo diseguale condotte sostanzialmente analoghe" non potrebbe
svolgere una effettiva funzione rieducativa. Funzione che, a parere
del giudice a quo, risulterebbe compromessa anche perché, alla
stregua dell'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione, la
disposizione impugnata introdurrebbe "un criterio di meritevolezza
soggettiva del beneficio (distanza di almeno dieci anni fra la
commissione del fatto e la sentenza di condanna) del tutto inidoneo
ad apprezzare l'effettivo grado di pericolosità sociale del
condannato e le sue potenzialità di recupero e riabilitazione".
Il rimettente conclude che i profili di illegittimità
costituzionale potrebbero essere superati ove non venisse seguita la
tesi interpretativa avallata dalla Cassazione: l'imputato che "nei
dieci anni precedenti alla commissione del fatto per cui viene
giudicato non ha riportato altre condanne per reati analoghi dimostra
una non accentuata propensione a delinquere" e sarebbe pertanto
"meritevole di una esecuzione della pena senza carcerazione".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato. A parere dell'Avvocatura l'interpretazione ritenuta
illegittima non può considerarsi "diritto vivente", avendo la Corte
di cassazione ritenuto in diverse pronunce che la condizione
soggettiva ostativa consiste nell'aver riportato più di due sentenze
di condanna per reati della stessa indole nel decennio antecedente la
data di commissione del fatto oggetto del giudizio. La questione
sarebbe, dunque, inammissibile, in quanto con essa si prospetta un
mero dubbio interpretativo, richiedendosi alla Corte la scelta fra
due interpretazioni, una delle quali costituzionalmente legittima. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione pone la questione di
costituzionalità dell'art. 59, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), interpretato nel
senso che per la concessione del beneficio della sostituzione della
pena detentiva è necessario che siano trascorsi dieci anni tra il
fatto e la sentenza con cui viene inflitta la pena da sostituire.
Ai fini della rilevanza il giudice rimettente precisa che
l'interpretazione alla quale risulta avere aderito la Corte di
cassazione comporta che l'imputato non rientrerebbe nelle condizioni
per ottenere il beneficio della sostituzione, in quanto la sentenza
di condanna è stata pronunciata a meno di dieci anni dalla data di
commissione del fatto e l'imputato stesso ha in precedenza riportato
più di due condanne per reati della stessa indole, sia pure in epoca
remota (la condanna più recente è divenuta irrevocabile nel 1976);
ove, invece, venga seguita la seconda interpretazione, l'imputato
potrebbe usufruire della sostituzione della pena, posto che nei dieci
anni precedenti alla commissione del delitto ora oggetto di giudizio
non ha riportato alcuna condanna.
Ad avviso del giudice a quo l'interpretazione seguita dalla
Cassazione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,
in quanto la valutazione in ordine alla "meritevolezza del beneficio"
verrebbe fatta dipendere da vicende estranee all'imputato e da lui
non controllabili - quali appunto le lungaggini del processo - in
assenza di qualsiasi ratio che conferisca plausibilità alla
condizione posta dalla norma censurata, nonché con il principio
della finalità rieducativa della pena, posto che verrebbe introdotto
un "criterio di meritevolezza soggettiva", quale il lasso temporale
tra la commissione del fatto e la sentenza di condanna alla pena
detentiva da sostituire, "del tutto inidoneo ad apprezzare
l'effettivo grado di pericolosità sociale del condannato e le sue
potenzialità di recupero e riabilitazione". I profili di
illegittimità - conclude il giudice a quo - potrebbero invece essere
superati ove i rapporti tra l'alinea e la lettera a) del secondo
comma dell'art. 59 venissero ricostruiti nel senso che il termine
decennale va riferito ai dieci anni precedenti alla commissione del
fatto per cui all'imputato è stata irrogata la pena detentiva da
sostituire e che entro tale lasso di tempo l'imputato non deve avere
riportato altre condanne per reati della stessa indole.
2. - La censura prospettata dal rimettente concerne la disciplina
delle condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena
detentiva, delineata dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981.
Il primo comma della norma in esame pone innanzitutto il divieto
di sostituire la pena detentiva nei confronti di coloro che, essendo
già stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso
il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. Nei trascorsi
giudiziari dell'imputato e nel lasso di tempo tra la precedente
condanna e il reato per cui viene irrogata una pena detentiva
sostituibile va dunque ravvisata la ratio su cui si fondano le
situazioni soggettive che implicano una valutazione negativa ai fini
della concessione del beneficio.
Trascorsi giudiziari e fattore temporale, non necessariamente
coesistenti, ricorrono anche nelle altre condizioni ostative di cui
al secondo comma dell'art. 59.
Sotto il primo aspetto, la pena detentiva non può infatti essere
sostituita: nei confronti di coloro che siano stati condannati più
di due volte per reati della stessa indole (lettera a); nei confronti
del soggetto, già condannato a pena sostitutiva inflitta con
precedente condanna, che abbia violato le prescrizioni inerenti alla
semidetenzione o alla libertà controllata e che pertanto abbia
subito la conversione della residua pena in pena detentiva
(lettera b) prima parte); nei confronti di coloro ai quali sia stata
revocata la concessione del regime di semilibertà (lettera b)
seconda parte); nei confronti di coloro che hanno commesso il reato
mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della
libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale (lettera c).
In secondo luogo, come risulta dall'alinea del secondo comma
dell'art. 59, che costituisce il presupposto comune di operatività
delle condizioni ora indicate, le condizioni stesse hanno effetto
ostativo alla sostituzione della pena detentiva solo quando questa
sia stata "comminata [rectius: irrogata] per un fatto commesso
nell'ultimo decennio". Tale clausola, interpretata letteralmente, non
risulta collegata ad una condizione soggettiva dell'imputato o,
comunque, a comportamenti a lui addebitabili, ma al dato oggettivo
dell'intervallo temporale tra il momento in cui è stato commesso il
reato e quello in cui è stata irrogata la pena detentiva
sostituibile, con la conseguenza che le condizioni ostative di cui
alle lettere a), b) e c) operano solo se tale lasso di tempo è
inferiore a dieci anni.
Il rimettente chiede appunto una dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma in esame, nella parte in cui collega le
condizioni ostative di cui al secondo comma alla durata
dell'intervallo temporale tra la commissione del fatto e
l'irrogazione della pena detentiva; ma prospetta anche una soluzione
additiva-manipolativa, nel senso che il termine decennale di cui alla
fattispecie risultante dall'alinea e dalla lettera a) del secondo
comma dell'art. 59 andrebbe riferito all'intervallo tra la
commissione del fatto per cui all'imputato è stata irrogata la pena
detentiva sostituibile e le precedenti condanne per reati della
stessa indole.
3. - L'anomalia dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo
comma dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 è stata registrata
sia in dottrina che in giurisprudenza. Gli autori che si sono
impegnati nel tentativo di attribuire alla norma censurata un
significato conforme alla disciplina generale delle condizioni
ostative sono stati costretti a prendere atto che si tratta di un
"problema esegetico pressoché insolubile".
Al riguardo, anche i lavori parlamentari sull'art. 59 non
forniscono indicazioni risolutive: da alcuni interventi pare di
desumere che la formulazione dell'alinea del secondo comma, frutto di
uno specifico emendamento del relatore, venne intesa, malgrado le
precisazioni dello stesso relatore, nel senso che il termine
decennale andasse riferito all'intervallo temporale tra le precedenti
condanne per reati analoghi e il reato per cui era stata irrogata la
pena detentiva sostituibile (v. resoconto stenografico della seduta
del 7 maggio 1981 della Commissione giustizia del Senato).
Dal canto suo la giurisprudenza di legittimità non si è mai
misurata con una ricognizione esaustiva del significato da attribuire
al presupposto contenuto nell'alinea del secondo comma dell'art. 59 e
con la ricostruzione dei rapporti con la condizione ostativa di cui
alla lettera a), ma ha seguito sia l'interpretazione suggerita dal
tenore letterale dell'inciso oggetto della censura di legittimità
costituzionale, sia, in alcune più recenti decisioni, quella che
collega il termine decennale all'intervallo temporale tra le
precedenti condanne e il fatto per cui è stata irrogata la pena
detentiva, nel senso che le condanne ostative per reati della stessa
indole sono quelle intervenute nel decennio anteriore, senza peraltro
soffermarsi sulle ragioni delle rispettive scelte.
4. - Se si accogliesse la questione di legittimità mediante la
caducazione dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo comma
dell'art. 59, si determinerebbero effetti in malam partem rispetto
all'attuale disciplina.
Infatti, l'eliminazione del presupposto secondo cui la pena
detentiva sostituibile deve essere irrogata per un fatto commesso
nell'ultimo decennio amplierebbe la sfera di applicazione delle
condizioni ostative contemplate nelle lettere a), b) e c): la
sostituzione della pena detentiva risulterebbe in ogni caso preclusa,
anche nelle ipotesi, sia pure del tutto eccezionali, in cui
l'intervallo temporale tra la commissione del fatto e l'irrogazione
della pena detentiva sia superiore a dieci anni e non sia ancora
maturata la prescrizione del reato. Interventi volti a modificare in
peggio la posizione del destinatario della legge penale sostanziale
sono però preclusi a questa Corte, rientrando nella sfera esclusiva
della discrezionalità del legislatore: sotto questo profilo, la
questione va pertanto dichiarata inammissibile.
5. - Seguendo, poi, la soluzione additiva-manipolativa
prospettata dal rimettente in ordine ai rapporti tra l'alinea e la
lettera a) del secondo comma dell'art. 59, si deve rilevare che da
essa potrebbero derivare nuove incertezze interpretative sia in
relazione alla condizione ostativa prevista dalla seconda parte della
lettera c), che, a differenza di tutte le altre condizioni, non
risulta collegata ad alcuna condanna precedente, sia nei confronti
delle altre condizioni ostative previste nelle lettere b) e c): ove
alla clausola di cui all'alinea del secondo comma dell'art. 59
venisse attribuito un significato diverso da quello letterale, ne
deriverebbe comunque la necessità di un intervento del legislatore
per ricostruire il sistema delle condizioni ostative, eventualmente
sulla base di diversi parametri di meritevolezza, con riferimento sia
all'entità delle precedenti condanne, sia al lasso di tempo
intercorrente tra esse e l'irrogazione della pena detentiva
sostituibile.
Anche sotto questo profilo la questione va pertanto dichiarata
inammissibile, in quanto rientrano esclusivamente nella sfera della
discrezionalità del legislatore le opportune scelte volte a superare
le contraddizioni derivanti dalla formulazione della norma sottoposta
a censura di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di
Messina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte