Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 163,

primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Giustozzi Evangelista, iscritta al n.

64 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Tirotta Antonio, iscritta al n. 185 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le due ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata dal tribunale di Torino questione di legittimità

costituzionale dell'art. 163, primo comma, e dell'art. 625, ultimo

comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione: quanto all'art. 163, primo comma, perché consente

di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna

priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore ad un

anno; quanto all'art. 625, ultimo comma, perché il minimo edittale

della pena prevista - pur se in concorso delle circostanze attenuanti

generiche - resterebbe superiore all'entità della pena per cui è

ammessa la concessione del suddetto beneficio;

che nei procedimenti promossi non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e

decise con unica pronunzia.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1971, ha

dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione di legittimità dell'art. 625 (e dell'art. 624) del

codice penale con argomentazioni che valgono altresì in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, come già affermato con l'ordinanza n.

64 del 1971;

che, con la stessa ordinanza ora menzionata, è stata dichiarata la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 163, primo comma, del codice penale, essendosi ritenuto che

la disciplina dell'istituto della sospensione condizionale è rimessa

al criterio del legislatore, insindacabile in questa sede, quando non

vulneri l'art. 3 della Costituzione; e che anche la determinazione

della misura (astratta) della pena per ciascun reato è affidata alla

discrezionalità del legislatore stesso;

che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la

Corte a modificare le sue precedenti pronunzie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del

codice penale, proposta con le ordinanze in epigrafe, in riferimento

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non

fondata con sentenza n. 22 e con ordinanza n. 64 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte