Sentenza n. 184/1972
Altra decisione · depositata il 21/12/1972 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 2 febbraio 1972, depositato in cancelleria il
18 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero
delle finanze n. 380555 del 2 marzo 1971, avente ad oggetto "esenzione
imposta sulle società".
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
udito l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 2 febbraio 1972 al Presidente del Consiglio
dei ministri, anche presso l'Avvocatura generale dello Stato, e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 febbraio 1972, il
Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha
proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione
determinato dalla nota n. 380555 del 2 marzo 1971 del Ministero delle
finanze, con la quale è stata disposta la disapplicazione, da parte
degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della Sicilia, dei
decreti interassessoriali che ammettevano le imprese armatoriali a
godere della esenzione decennale dell'imposta sulle società.
A sostegno del gravame si deduce il seguente motivo:
Violazione degli artt. 36 e 20 dello Statuto della Regione
siciliana, anche in relazione all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, recante norme di attuazione dello statuto predetto in materia
finanziaria.
Con questo motivo si denunzia un'arbitraria invasione della sfera
di competenza regionale, sotto un duplice profilo:
a) in quanto, come è stato affermato da questa Corte con la
sentenza n. 207 del 1971, lo Stato - e per esso il Ministero delle
finanze - non ha la potestà di disapplicare direttamente atti
regionali ritenuti illegittimi o invasivi della propria competenza, ma
deve promuoverne la rimozione con le forme ed i modi di legge
(tempestiva proposizione di conflitto di competenza o annullamento di
ufficio ex art. 6 del t.u. della legge comunale e provinciale,
approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383);
b) in quanto, per l'esercizio delle mansioni che gli uffici statali
periferici svolgono alle dipendenze della Regione e che comporta
l'assunzione di detti uffici nell'organizzazione regionale, il
Ministero delle finanze non ha il potere di impartire direttive agli
uffici medesimi.
Non vi è stata costituzione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Con memoria depositata l'8 novembre 1972, il patrocinio della
Regione siciliana insiste, ulteriormente illustrandone i motivi, nel
chiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
La questione essenziale ed assorbente prospettata con il ricorso
della Regione siciliana, anche se relativa ad imposta diversa (imposta
sulle società) si presenta negli stessi termini di quella già
esaminata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971, con
la quale venne dichiarata illegittima ed annullata l'analoga circolare
del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle
Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore
per le finanze della Regione siciliana, con la quale si disponeva che
gli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione
disapplicassero i decreti regionali di esenzione dalla imposta di
ricchezza mobile riguardanti imprese edili.
Con quella sentenza questa Corte non esaminò - come non deve
esaminarla ai fini della soluzione del presente giudizio - la questione
se la Regione siciliana avesse o non ecceduto nell'esercizio dei poteri
in materia finanziaria spettantile, ai sensi degli artt. 17, 20 e 36
dello Statuto (competenza legislativa concorrente ed amministrativa
corrispondente), o ne avesse fatto cattivo uso nell'emettere i decreti
assessoriali di esenzione da imposte dirette, la cui legittimità
allora (come ora) è stata contestata dal Ministero delle finanze.
Si limitò, per contro, ad accertare (come anche ora deve fare) se,
ammesso e non concesso che quei decreti fossero illegittimi, il
Ministero delle finanze avesse la potestà di ordinarne la diretta
disapplicazione, o dovesse, invece, promuoverne la dichiarazione di
illegittimità nei modi e nelle forme di legge, in detta sentenza
specificati.
Poiché, ripetesi, la questione si ripresenta negli stessi termini
e nessun argomento è stato addotto che possa indurre questa Corte a
mutare avviso, evidentemente il ricorso della Regione siciliana
dev'essere accolto, senza che occorra - come ha chiesto in udienza il
patrocinio della Regione - esaminarlo anche sotto il secondo profilo di
impugnativa, come sopra prospettato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato la potestà di disapplicare
direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta sulle
società riguardanti imprese armatoriali e, pertanto, annulla la
circolare del Ministero delle finanze 2 marzo 1971, n. 380555 diretta
all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Messina e, per
conoscenza, agli altri Ispettorati compartimentali della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte