Sentenza n. 184/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 771 (Norme sul trattamento economico e normativo per i
dipendenti da imprese alberghiere), promosso con ordinanza emessa il 12
febbraio 1975 dal pretore di Potenza, nel procedimento civile vertente
tra Risolo Aniello e l'INPS, iscritta al n. 390 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del
22 ottobre 1975.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Leonardo Lironcurti, per l'INPS, e l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un giudizio civile tra Aniello Risolo e l'INPS, concernente
la misura dei contributi dovuti per un lavoratore alberghiero, in base
al contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959 ed al conseguente
decreto presidenziale 2 gennaio 1962, n. 771, il Pretore di Potenza ha
sollevato - con ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 - questione di
legittimità costituzionale del decreto stesso. Secondo il giudice a
quo l'atto impugnato violerebbe l'art. 76 Cost., perché pubblicato il
16 luglio 1962, ben oltre il termine del 3 gennaio del medesimo anno,
fissato dall'art. 6 della legge delegante n. 741 del 1959, come
modificato dall'art. 2 della legge n. 1027 del 1960.
A sostegno dell'impugnativa, l'ordinanza osserva che entro il detto
termine si sarebbe dovuto procedere non solo all'emanazione del decreto
legislativo (come richiesto da questa Corte, con sentenza n. 39 del
1959), ma anche alla pubblicazione, trattandosi di "attività propria
dell'organo deliberante", da porsi "sullo stesso piano logico-giuridico
della emanazione" (perché non attinente al processo formativo della
volontà legislativa delegata); senza contare che - sotto il profilo
pratico - "non vi sarebbe altrimenti modo di controllare con dati
obiettivi l'effettivo rispetto del termine da parte del Governo". Per
lo stesso ordine di considerazioni, l'ordinanza accenna inoltre - ma
senza farne menzione nel dispositivo - ad una possibile violazione
dell'art. 73 Cost., nella parte in cui si prevede che le leggi siano
pubblicate "subito dopo la promulgazione".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'INPS,
sostenendo l'infondatezza della questione, poiché nella citata
sentenza n. 39 del 1959 la Corte avrebbe già chiarito che il "tempo
limitato", quanto alla funzione legislativa delegata secondo l'art. 76
Cost., concernerebbe precisamente l'esercizio di tale funzione
(destinato ad esaurirsi con l'emanazione del relativo decreto), senza
comprendere i successivi adempimenti di natura amministrativa, fra i
quali rientrerebbe invece la pubblicazione.
Analoghe conclusioni ha formulato l'Avvocatura dello Stato, per
l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ricordando in tal
senso ulteriori decisioni della Corte, quali le sentenze n. 34 del 1960
e n. 91 del 1962. Considerato in diritto :
In riferimento all'art. 76 Cost., il Pretore di Potenza impugna
l'intero d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771 ("Norme sul trattamento
economico e normativo per i dipendenti da imprese alberghiere"),
perché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 1962,
al di là del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 6
della legge 14 luglio 1959, n. 741, e 2 della legge 1 ottobre 1960, n.
1027, entro il quale veniva previsto l'esercizio della funzione
legislativa delegata al Governo, relativamente ai minimi inderogabili
di trattamento economico e normativo dei lavoratori appartenenti ad una
medesima categoria. Ma la questione non è fondata.
Come questa Corte ha più volte precisato (sentt. n. 39 del 1959,
n. 34 del 1960, n. 91 del 1962), il "tempo limitato" di cui all'art. 76
Cost. non comprende gli adempimenti successivi all'esercizio della
delega, che deve considerarsi "esaurito con la emanazione del
provvedimento legislativo": rispetto al quale la pubblicazione
rappresenta "condizione di efficacia, non requisito di validità". Ma
il giudice a quo riconosce espressamente che il provvedimento in esame
è stato emanato entro il termine del 3 gennaio 1962; sicché non
sussiste la pretesa violazione dell'art. 76.
Né può ritenersi indirettamente violato quel terzo comma
dell'art. 73 Cost. ("Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione..."), che la motivazione dell'ordinanza di rinvio reputa
"applicabile per analogia". In effetti, valgono ad escluderlo le
considerazioni già svolte dalla Corte, con la sentenza n. 83 del 1974.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771, in riferimento all'art. 76 Cost.,
sollevata dal Pretore di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte