Sentenza n. 185/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/12/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 902/1961
- art. 9d.P.R. 902/1961
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 741/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 9
maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes
gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo 25 settembre 1959 per gli
operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di
Padova, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1971 e il 10 marzo
1972 dal pretore di Padova in tre procedimenti penali rispettivamente a
carico di Mazzucato Miro, Rocchi Gino e Gallinaro Vittorio, iscritte ai
nn. 112, 139 e 140 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972 e n. 134
del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre distinte ordinanze, una in data 20 ottobre 1971 e due in
data 10 marzo 1972, emanate nei procedimenti penali a carico,
rispettivamente, di Miro Mazzucato, Gino Rocchi e Vittorio Gallinaro,
imputati del reato di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n.
741, in relazione al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per non avere
accantonato presso la Cassa edile di mutualità di Padova le aliquote
per gratifica natalizia, ferie e festività sulle retribuzioni
corrisposte ai propri dipendenti, il pretore di quella città,
richiamando la sentenza di questa Corte n. 59 del 1964, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R.
9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi erga omnes gli
artt. 8 e 9 del contratto integrativo per la Provincia di Padova 25
settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per
eccedenza dai limiti ivi previsti.
Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, così promossi,
vengono oggi alla cognizione della Corte.
Non vi sono stati interventi o costituzioni di parti. Considerato in diritto :
I tre giudizi, data l'identità del loro oggetto, vanno definiti
con unica sentenza.
Come ha messo in rilievo il giudice a quo, la questione ora portata
all'esame della Corte si presenta negli stessi termini di quella già
decisa con la sentenza n. 59 del 1964.
Tuttavia, come con tale sentenza è stato rilevato in riferimento
ad analoga pronuncia n. 129 del 1963, ogni contratto collettivo
provinciale, espressione della potestà normativa delle relative
organizzazioni locali, presenta un'autonomia propria ed assume, di
fatto, aspetti differenti da provincia a provincia; cosicché,
trattandosi di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte
identico), la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes per taluna
di esse non può ritenersi operante per tutte le altre analoghe, ma
deve essere distintamente ripetuta per ciascun contratto integrativo
provinciale.
Peraltro, tutto quanto si è detto, non soltanto con le due
sentenze sopra citate, ma anche con molte altre successive, per
dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi,
relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie
edilizia e affini dalla costituzione delle Casse edili, non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
attribuito il potere legislativo delegato dalla legge 14 luglio 1959,
n. 741, non può non essere confermato.
In conseguenza dev'essere riconosciuta la fondatezza della
questione, come sopra sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la
parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del
contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli
operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini
della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14
luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte