Sentenza n. 185/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1044/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 (Modificazione al sistema
di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta
di successione), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal
tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Jacomelli
Emilio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.
156 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Alla morte del proprio genitore, Jacomelli Emilio ereditava alcuni
fondi rustici il cui valore, ai fini dell'imposta di successione,
veniva automaticamente valutato dall'ufficio del registro di Viareggio
con i coefficienti di aggiornamento monetario e i coefficienti di mera
capitalizzazione previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
Si opponeva a tale valutazione l'interessato osservando che,
poiché i terreni in questione erano stati censiti nel nuovo catasto
successivamente alla data di riferimento per l'applicazione
dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovevano essere
adottati soltanto i coefficienti determinati dalla Commissione
censuaria centrale (comma secondo) e non anche il coefficiente
annualmente approvato con decreto del Ministro per le finanze
applicabile, invece, ai soli terreni censiti nel nuovo catasto prima
della data ora indicata (comma primo). La tesi del contribuente veniva
accolta dalla Commissione provinciale delle imposte di Lucca, ma
disattesa dalla Commissione centrale cui l'ufficio imposte era ricorso.
A seguito di quest'ultima pronuncia lo Jacomelli conveniva
l'Amministrazione finanziaria dinanzi al tribunale di Firenze, il quale
nella propria ordinanza 10 novembre 1971 ha ritenuto esatta
l'interpretazione della norma data dal contribuente rilevando tuttavia
che la norma, così intesa, è in contrasto con il principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Non vi sarebbe,
infatti, giustificazione per la disparità di trattamento che viene a
determinarsi tra fondi già censiti al nuovo catasto all'epoca di
riferimento per l'imposta straordinaria sul patrimonio, per i quali è
previsto un aggiornamento di valore annuale con coefficienti
determinati dalla Commissione censuaria ed approvati con decreto
ministeriale, e terreni passati a nuovo catasto in epoca successiva a
quella di riferimento, il cui aggiornamento è rimesso alla iniziativa
della Commissione censuaria, svincolata da qualsiasi controllo del
potere politico.
La norma sarebbe incostituzionale perché non prevede che la
Commissione centrale, nel determinare i coefficienti di
capitalizzazione, debba far riferimento agli stessi valori presi come
base per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio,
ossia che il valore di tutti i terreni debba restare ancorato al
periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947.
Ad avviso del tribunale la proposta questione potrebbe non essere
rilevante rispetto alla causa da decidere se la Commissione censuaria
centrale, con apposito provvedimento, avesse fissato i coefficienti di
capitalizzazione una tantum con riferimento ai valori del periodo 1
luglio 1946-31 marzo 1947 e avesse altresì rinviato, quanto
all'aggiornamento monetario, al coefficiente unico di cui al primo
comma. Per accertare tale circostanza il tribunale ha rivolto specifica
richiesta alla Commissione la quale però ha solo risposto che essa non
aveva avuto dubbi nell'interpretare lo spirito della norma in parola
nel senso che il valore perequato dovesse risultare sempre riferito
alle medie del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 e che,
conseguentemente, il coefficiente di aggiornamento annuale previsto dal
primo comma fosse da applicarsi anche ai valori dei terreni passati a
nuovo catasto di cui al comma secondo.
In mancanza di un esplicito provvedimento della Commissione circa
l'applicazione del coefficiente di aggiornamento annuale e non essendo,
peraltro, vincolante l'interpretazione della norma fatta dalla
Commissione stessa, la questione di costituzionalità - ad avviso del
tribunale - verrebbe ad acquistare rilevanza per la decisione del
giudizio principale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 18 maggio
1972, l'Avvocatura afferma che l'interpretazione data dal tribunale
all'art. 1 della legge 1044 del 1954 non può essere condivisa.
Il secondo comma demanda alla Commissione la diretta'
determinazione dei nuovi coefficienti per la valutazione dei terreni in
base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto; il
primo comma prevede, invece, l'aggiornamento delle tabelle secondo un
coefficiente determinato annualmente dalla stessa Commissione ed
approvato dal Ministro per le finanze.
Dall'esame comparativo delle due disposizioni si desume: a) che il
coefficiente di cui al primo comma è di aggiornamento monetario,
mentre i coefficienti di cui al secondo comma sono di mera
capitalizzazione; b) che la determinazione dei coefficienti di
capitalizzazione da parte della Commissione deve avvenire una tantum ed
il valore perequato deve sempre risultare riferito alle medie del
periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947; c) che pertanto la Commissione non
ha il potere di tenere eventualmente conto anche della svalutazione
monetaria; d) che, conseguentemente, i soli coefficienti di cui al
secondo comma non consentono di determinare il valore imponibile
attuale.
L'esattezza di queste proposizioni trova conferma, ad avviso
dell'Avvocatura, nel fatto che il primo comma prevede, un coefficiente
unico, mentre il secondo comma parla di nuovi coefficienti ed in questa
ultima dizione non possono certo ritenersi incluse sia le operazioni di
determinazione, sia quelle di aggiornamento in relazione alle vicende
monetarie.
L'interpretazione per la quale il coefficiente di aggiornamento è
applicabile alla valutazione dei terreni censiti nel nuovo catasto
successivamente alla data di riferimento delle tabelle trova altresì
fondamento nella necessità di adeguare alla realtà attuale anche la
valutazione dei fondi rustici di cui al comma secondo.
Corretta è pertanto l'interpretazione della norma fornita dalla
Commissione censuaria e dall'Amministrazione finanziaria, nel senso che
il valore perequato va riferito sempre alle medie del periodo 1 luglio
1946-31 marzo 1947 e che conseguentemente il coefficiente di
aggiornamento annuale previsto dal primo comma dev'essere applicato sia
ai valori dei terreni determinati con i coefficienti stabiliti in sede
di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
per terreni già a nuovo catasto, sia ai valori dei terreni risultanti
dall'applicazione dei nuovi coefficienti stabiliti direttamente per i
terreni passati a nuovo catasto in data successiva all'applicazione
dell'imposta suddetta (e ciò indiscriminatamente per l'intero
territorio nazionale).
Conclude, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza della questione
proposta. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Firenze
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, numero 1044, contenente
modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini
dell'applicazione dell'imposta di successione, in riferimento all'art.
3 della Costituzione. Nel sollevare detta questione il tribunale muove
dal presupposto che la norma impugnata sia da interpretarsi nel senso
che, ai fini della determinazione dell'imposta di successione, la
valutazione automatica del valore dei fondi rustici acquistati mortis
causa - situati in territori nei quali successivamente alla data di
riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva
sul patrimonio (1 luglio 1946-31 marzo 1947) sia subentrato ai vecchi
catasti vigenti il nuovo catasto terreni - debba essere eseguita
tenendo conto soltanto dei nuovi coefficienti direttamente fissati
dalla Commissione censuaria centrale e non anche del coefficiente di
aggiornamento, annualmente determinato dalla stessa Commissione ed
approvato con decreto del Ministro per le finanze, previsto dal comma
primo dello stesso articolo, che si assume applicabile invece ai fondi
rustici già censiti a nuovo catasto alla citata data di riferimento.
Alla stregua di tale interpretazione sarebbe evidente, secondo
l'ordinanza, la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra
contribuenti che ricevono per successione terreni già censiti a nuovo
catasto alla data di riferimento, per i quali soltanto vi sarebbe un
aggiornamento di valore annuale e contribuenti che ricevono terreni
passati a nuovo catasto in epoca successiva, per i quali
l'aggiornamento potrebbe avvenire se e quando la Commissione, con
valutazione discrezionale, ritenesse di dover adottare nuovi
coefficienti.
2. - La questione proposta trae origine da una errata
interpretazione della norma impugnata ed è pertanto infondata.
Per cogliere l'esatta portata dell'art. 1 della legge n. 1044 del
1954 è necessario rifarsi ai precedenti normativi cui esso si collega.
Al riguardo giova ricordare che nel periodo 1939-1943 l'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali eseguì una revisione
generale degli estimi dei terreni i cui redditi furono riferiti alla
media dei prezzi dei prodotti e dei costi dei mezzi di produzione
correnti nel periodo 1937- 1939 (cfr. d.l. 4 aprile 1939, n. 589,
convertito nella legge 29 luglio stesso anno n. 976). All'epoca,
tuttavia, un accertamento degli estimi rispondente alla realtà fu
possibile solo per i terreni censiti nel nuovo catasto (circa l'80%),
dei quali si conoscevano dati precisi di superficie e classamento; per
gli altri terreni ancora iscritti a vecchio catasto (il restante 20%),
i cui dati non erano ancora aggiornati, la determinazione degli estimi
si dovette fare per via sintetica. Si verificò in tal modo un divario
di valutazione dei terreni in questione, ossia una sperequazione delle
rispettive tariffe d'estimo che non venne meno quando, ai fini
dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con
D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, tutti i terreni furono valutati in
base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947. La nuova
valutazione, infatti, fu eseguita mediante l'applicazione di
coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale a quei
redditi dominicali risultanti dalla citata revisione generale, sicché
si ottennero valori più congrui ed esatti per i terreni passati a
nuovo catasto e valori meno aderenti alla realtà per i terreni a
vecchio catasto.
Di siffatta situazione non poteva ovviamente non tener conto il
legislatore allorché si propose di dettare una nuova disciplina per
l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici ai fini
dell'imposta di successione. Trovandosi perciò di fronte alla
necessità di ovviare all'indicata disparità di valutazione l'art. 1
della legge n. 1044 del 1954 ha opportunamente distinto tra fondi il
cui valore, già congruamente determinato con le tabelle elaborate nel
1947, andava semplicemente aggiornato con il coefficiente stabilito
ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto
del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi il cui valore, non
potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o
incompletezza dei dati di superficie e classamento, doveva essere
anzitutto perequato e poi rivalutato con il citato coefficiente annuale
di aggiornamento.
Quest'opera di perequazione di valori la norma impugnata ha
affidato alla Commissione centrale stabilendo che essa potesse
provvedervi direttamente (ossia senza il preventivo esame delle
Commissioni censuarie comunali e provinciali) mediante l'applicazione
di nuovi coefficienti - da determinarsi evidentemente una tantum con
riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 tenuto
presente agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio - ai
redditi dominicali dei terreni passati a nuovo catasto in data
successiva all'indicato periodo (secondo comma).
A ben considerare, quindi, la disposizione in esame, contrariamente
a quanto ritenuto dal tribunale, non prevede affatto due distinti e
differenti criteri di valutazione per determinare il valore dei fondi
rustici ai fini dell'imposta di successione. Il coefficiente annuale
monetario di cui al primo comma è coefficiente fisso ed unico che
serve ad aggiornare indistintamente il valore di tutti i terreni
qualunque sia la data della loro iscrizione nel nuovo catasto. Esso va
cioè applicato sia al valore dei fondi determinato in sede
d'istituzione dell'imposta patrimoniale del 1947 per terreni che a tale
data già risultavano nel nuovo catasto, sia al valore dei fondi
perequato direttamente dalla Commissione centrale - sempre con
riferimento al 1947 - per terreni passati a nuovo catasto
successivamente a tale data.
Non sussiste perciò il denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. in
quanto la norma in esame, interpretata ed applicata
dall'Amministrazione nei termini corretti sopra precisati, assicura
identità di trattamento nella determinazione del valore dei fondi
rustici agli effetti dell'imposta di successione tra proprietari di
terreni già censiti a nuovo catasto all'epoca di istituzione
dell'imposta straordinaria sul patrimonio e proprietari di terreni
passati a nuovo catasto successivamente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. l, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044,
contenente "Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili
ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione", sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte