Sentenza n. 185/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1139/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni non aventi natura penale
in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo dalla
Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la
società Molino Felice Saini e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per
l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di verifica effettuata il 30 aprile 1964 dal nucleo della
polizia tributaria, venivano rilevate, a carico della s.p.a. Molino
Felice Saini, varie infrazioni alle disposizioni sul pagamento
dell'IGE.
L'Intendenza di finanza di Novara condannava, con ordinanza
notificata l'8 febbraio 1966, la società al pagamento di lire
11.412.696 per IGE evasa e di lire 23.466.000 per pena pecuniaria.
In pendenza del ricorso al Ministero delle finanze veniva emanata
la legge 23 dicembre 1966, n. 1139, contenente disposizioni sul condono
di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.
La società pur non rinunciando al proprio ricorso provvedeva al
pagamento del tributo evaso in relazione alle infrazioni contestate ai
nn. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'ordinanza dell'Intendenza.
Con decreto 17 luglio 1970, il Ministro per le finanze accoglieva
il ricorso relativamente agli addebiti di cui ai nn. 1, 2, 4 e 7 e
dichiarava condonate le infrazioni di cui ai nn. 8 e 9, confermando nel
resto il provvedimento impugnato.
Con citazione del 9 novembre 1970 la società conveniva davanti al
tribunale di Torino l'Amministrazione finanziaria dello Stato
chiedendo, tra l'altro, la condanna della predetta Amministrazione al
rimborso della somma di lire 3.447.694 a suo tempo corrisposta per le
infrazioni di cui ai nn. 2 e 7.
Il tribunale di Torino, con sentenza 8 ottobre-6 novembre 1971,
respingeva la domanda di rimborso delle somme pagate in applicazione
dell'art. 6 della legge n. 1139 del 1966, per le infrazioni
riconosciute inesistenti.
Avverso la sentenza interponeva appello la società Saini.
La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 30 marzo 1973,
sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma della Costituzione, del
precitato art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139.
Per la Corte di appello la violazione dell'art. 23 della
Costituzione discenderebbe dal fatto che l'art. 6 della legge n. 1139
del 1966, precludendo nella assolutezza del suo dettato la
ripetibilità delle somme corrispondenti al tributo evaso anche quando,
come nella specie, venga accertata la inesistenza del tributo,
imporrebbe una prestazione patrimoniale non giustificata sulla base del
principio costituzionale che fa divieto di imposizioni di tale natura
senza una esplicita previsione normativa. Tale principio esigerebbe,
nella interpretazione ad esso data dalla Corte costituzionale con le
sentenze nn. 4 e 30 del 1967, non soltanto che il potere di imporre una
prestazione abbia base in una legge, ma anche che questa indichi
nell'attribuire il potere, i criteri idonei a delimitare la
discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere stesso.
Nel caso il contestato art. 6 consentirebbe una imposizione al di
fuori di una norma che la giustifichi è quindi un atto di esercizio di
potere arbitrario.
Il primo comma dell'art. 53 della Costituzione, relativo alla
capacità contributiva, risulterebbe violato in quanto l'art. 6
consentirebbe la richiesta di un tributo in mancanza del presupposto
che lo legittimi: il rapporto tra l'entità del tributo stesso e la
capacità contributiva del soggetto al quale viene imposto.
Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si è costituita l'Amministrazione finanziaria
dello Stato, in persona del Ministro pro-tempore, ambedue rappresentati
e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.
Per l'Avvocatura dello Stato la interpretazione dell'art. 6 della
legge n. 1139 ipotizzata dalla Corte di appello sarebbe inaccettabile
sia dal punto di vista letterario' sia dal punto di vista logico, in
quanto una volta effettuato' a norma dell'art. 3 della stessa legge, il
pagamento dei tributi evasi, al fine di poter conseguire il condono,
non si potrebbe più far luogo all'accertamento della inesistenza dei
presupposti per l'applicazione dei tributi stessi. In effetti la esatta
interpretazione dell'art. 6 porterebbe a dover ritenere che la
irripetibilità dei tributi corrisposti per beneficiare del condono
sarebbe una logica conseguenza del consolidarsi, attraverso la stessa
richiesta di volere usufruire del condono, della legittimità dell'atto
amministrativo di accertamento e di imposizione.
In sostanza il legislatore avrebbe offerto al contribuente una
duplice libera scelta, o beneficiare del condono alle condizioni e con
le conseguenze prestabilite dalla legge che lo concede o rinunziare al
condono stesso utilizzando i rimedi giuridici concessi per contrastare
la esistenza dei presupposti in base ai quali sarebbe stata determinata
la imposizione tributaria.
D'altra parte, a parere dell'Avvocatura, l'art. 6 non disporrebbe
alcuna prestazione patrimoniale; questa troverebbe la sua collocazione
nelle singole leggi che disciplinano le imposte e per le quali il
condono può avere applicazione.
Sul secondo profilo di incostituzionalità riferito all'art. 53,
primo comma, della Costituzione, l'Avvocatura osserva che la
incostituzionalità non è ipotizzabile sotto il precedente profilo, in
quanto muoverebbe da quella stessa interpretazione della norma
impugnata che sarebbe da non accogliere.
Poiche la irripetibilità di quanto pagato per beneficiare del
condono importerebbe, per le motivazioni suespresse, la implicita
rinuncia al ricorso proposto dal contribuente avverso l'accertamento e
il conseguente consolidarsi della legittimità di questo, l'indice
rivelatore di ricchezza, presupposto del tributo, rimarrebbe
necessariamente quello già accertato. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte di appello di Torino propone, in
riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n.
1139 - condono di sanzioni non aventi natura penale in materia
tributaria - che dispone la non ripetibilità dei tributi, dei diritti,
delle maggiorazioni e degli interessi di mora corrisposti per
beneficiare delle disposizioni di cui alla legge stessa.
La questione non è fondata.
2 - La legge n. 1139 del 1966, fra le condizioni che subordinano la
concessione del condono tributario impone anche quella che venga
effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il pagamento dei tributi evasi e delle indennità di mora (art.
3, primo comma, n. 2). Uniformandosi ad un costante indirizzo in
materia, il legislatore ha disposto, nel ricordato art. 6, la non
ripetibilità in nessun caso delle somme corrisposte.
In tale sistema il giudice a quo ha ritenuto dover ravvisare una
possibile violazione sia dell'art. 23 della Costituzione, per il quale
nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge, sia dell'art. 53, per il quale tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
3. - L'ordinanza di rinvio muove dalla considerazione che l'art. 6
della legge n. 1139 del 1966 imporrebbe, attraverso l'istituto della
non ripetibilità, una prestazione patrimoniale non giustificata e non
giustificabile qualora venissero a mancare i presupposti atti a
legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato. L'istituto
della non ripetibilità assumerebbe, in tal caso, figura e carattere di
una vera e propria imposizione fiscale autonoma, direttamente
ricollegata al condono e da questo derivabile.
Questa interpretazione dell'art. 6 della legge data dal giudice
proponente non tiene conto che il pagamento tempestivo dei tributi
accertati come evasi costituisce condizione per l'applicazione del
provvedimento di clemenza; ciò sta a significare che si deve aver
riguardo, ai fini della soluzione della questione di legittimità, a
quello che è l'aspetto della posizione contributiva del soggetto,
possibile beneficiario del condono, al momento dell'emanazione del
provvedimento stesso. Tale posizione contributiva è senz'altro quella
giuridicamente fissata dall'atto formale impositivo, in conformità
alla legge tributaria che lo consente.
Sotto questo profilo non può, pertanto, essere ravvisata alcuna
illegittimità nella norma che impone la condizione del pagamento dei
tributi considerati come evasi e la loro irrepetibilità, in quanto,
appunto, la norma tiene conto della situazione in atto alla quale si
lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto
dare-avere tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria in forza
dell'accertamento da questa effettuato.
Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente
lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge;
verrebbero meno, invero, le finalità perseguite con esso dallo Stato
se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della
sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 53 della
Costituzione, la Corte osserva che non può condividersi la tesi del
proponente che, dall'art. 6 della legge risulterebbe violato il
principio che ogni tributo deve essere commisurato alla capacità
contributiva del soggetto a cui il tributo stesso viene applicato e
richiesto. Il divieto della ripetibilità si pone al di fuori del
meccanismo giuridico su cui poggia l'accertamento e l'imposizione del
tributo. È proprio la richiesta del condono che impedisce ogni
accertamento in via amministrativa o in via giudiziaria sulla eventuale
illegittima imposizione del tributo.
In sostanza, il decreto di condono pone l'interessato di fronte ad
una alternativa: o soggiacere alla pretesa della pubblica
amministrazione onde definire la pendenza tributaria attraverso la
richiesta del beneficio o esperire i rimedi giuridici che la legge
prevede per contrastare la pretesa stessa. Tutto ciò si inserisce
razionalmente in quelle che sono le finalità del provvedimento di
clemenza: una regolamentazione giuridica del rapporto pendente tra il
contribuente e l'Amministrazione finanziaria che renda indenne
l'interessato dalle sanzioni conseguenti al mancato adempimento del
quale la legge tributaria gli fa carico e che dirima, nel contempo,
ogni controversia in ordine alla regolarità della obbligazione
tributaria alla sua fonte. Presupposto dell'applicazione del
provvedimento di clemenza è senz'altro l'accettazione volontaria e non
obbligatoria delle condizioni che la legge di condono impone al
debitore tributario perché possa beneficiarne.
Una volta accettate le condizioni, automaticamente la pretesa
contributiva della pubblica amministrazione, consacrata dall'atto
originario di imposizione di tributo, trova una sua concreta e valida
legittimazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni
non aventi natura penale in materia tributaria) proposta, in
riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1975:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte