Sentenza n. 185/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
18 luglio 1977 dal Pretore di Viareggio, nel procedimento civile
vertente tra Vujko Ksenija e Sardi Maria, iscritta al n. 486 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile per convalida di sfratto pendente fra Vujko
Ksenija e Sardi Maria, il Pretore di Viareggio, con ordinanza emessa il
18 luglio 1977, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma,
cod. proc. civ. secondo il quale, se l'intimazione di licenza per
finita locazione o di sfratto è stata convalidata in assenza
dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne
avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
causa di forza maggiore o caso fortuito, intendendosi tale facoltà di
opposizione tardiva estesa, in virtù della sent. n. 89/72 di questa
Corte, anche all'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della
citazione, non sia poi potuto comparire alla udienza per i menzionati
motivi.
Secondo il giudice a quo, per effetto della ricordata sentenza
della Corte la situazione del conduttore intimato sarebbe stata
sostanzialmente avvicinata a quella del contumace nel processo
ordinario, il quale appunto, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.,
può chiedere di essere rimesso in termini anche quando dimostri di non
aver potuto costituirsi in tempo per la prima udienza.
Permarrebbe, tuttavia, una disparità di trattamento fra le
situazioni considerate, in quanto la mancata comparizionale del
conduttore intimato nel procedimento sommario deve essere giustificata
in base a criteri più rigorosi e vincolanti di quanto non avviene per
il contumace nel processo di cognizione che, ai sensi del citato art.
294 cod. proc. civ., può sempre ottenere la rimessione in termini sol
che dimostri la sussistenza di una qualunque "causa a lui non
imputabile".
Ciò premesso, e dato atto che nella specie la notifica risulta
regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mentre
non ricorrerebbe né la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.
668 cod. proc. civ. per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, in
vista della natura delle circostanze impeditive allegate dall'intimato,
né, parallelamente, la possibilità di rinnovare la citazione ai sensi
dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice a quo ravvisa una limitazione
del diritto di difesa dell'intimato, rispetto al trattamento previsto
dall'articolo 294 cod. proc. civ. per la rimessione in termini del
contumace nel processo ordinario, che comporterebbe la violazione del
principio di eguaglianza e della garanzia del diritto di difesa,
rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 1978.
Non risultando costituzione di parte in questa sede, la questione
è assegnata per la discussione in camera di consiglio. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza di rinvio l'opposizione tardiva alla convalida
della intimazione della licenza per finita locazione o di sfratto,
pronunziata in assenza dell'intimato, opposizione consentita dall'art.
668, primo comma, cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti
dimostrato che l'intimato o non ebbe conoscenza della intimazione per
irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore
o, pur avendone avuto conoscenza, per gli stessi motivi ora detti non
poté comparire all'udienza, porrebbe in essere una disparità di
trattamento non razionalmente giustificabile rispetto a quanto
previsto, invece, per il processo ordinario dall'art. 294 cod. proc.
civ., che, ponendo una disciplina meno restrittiva, consente la
rimessione in termini del contumace nel caso in cui la mancata
costituzione dipenda da "causa a lui non imputabile". E la censura è
particolarmente evidenziata con riguardo alla disparità di trattamento
che si verificherebbe nell'ipotesi di mancata comparizione
dell'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della
intimazione, non sia potuto comparire tempestivamente, appunto in
dipendenza di motivi a lui "non imputabili".
La questione non è fondata.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, le norme
del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela
giurisdizionale, onde, in presenza di un procedimento speciale come
quello in esame, predisposto dal legislatore per determinate finalità,
fra le quali quella di definire il giudizio evitando che, attraverso
l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per
lungo tempo il godimento del bene locato, al legislatore è consentito
di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al
conseguimento delle menzionate finalità (sent. n. 89/72; numero
94/73).
Rispondente a consimili criteri è appunto la norma impugnata, la
quale, inserendosi nel procedimento speciale di convalida e
presupponendo le finalità generali suddette, contempla una situazione
che si differenzia nettamente dalla ipotesi della rimessione in termini
del contumace, cui il giudice a quo fa invece riferimento ritenendola
omogenea.
L'opposizione tardiva, invero, segue ad un provvedimento di
convalida immediatamente esecutivo che conclude il procedimento
speciale (art. 663 cod. proc. civ.) ed ha il contenuto di decisione
definitiva.
La rimessione in termini del contumace ex art. 294 cod. proc. civ.
si discosta, invece, sostanzialmente da tale configurazione,
costituendo semplicemente uno strumento diretto ad ammettere la parte
contumace a compiere, in un procedimento tuttora in corso, quelle
attività che le sarebbero precluse, in considerazione del verificarsi
di dimostrate precedenti circostanze impeditive.
Pertanto è conforme a criteri di razionalità l'avere previsto
condizioni particolari per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva,
ed anche se il raffronto fra le condizioni stesse con quelle previste
dall'art. 294 ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a conclusioni
non sempre concordanti quanto alla relativa estensione ed incisività,
è evidente che un maggior rigore della regolamentazione
dell'opposizione tardiva dovrebbe in ogni caso ritenersi giustificato
appunto in vista della descritta peculiarità della situazione cui il
detto istituto si riferisce.
Il che porta senz'altro ad escludere la fondatezza della censura
riferita all'art. 3 della Costituzione.
Le ragioni sopra esposte valgono ad escludere altresì la
fondatezza della censura riferita all'art. 24 Cost., dovendosi ritenere
oramai consolidata la giurisprudenza della Corte secondo cui è da
considerare legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla
particolarità del rapporto da regolare, ai fini della salvaguardia di
un interesse razionalmente degno di protezione giuridica, quale
appunto, nella specie, quello alla sollecita riconsegna del bene
locato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 668, primo comma, cod. proc. civ., sollevata con ordinanza
del Pretore di Viareggio del 18 luglio 1977 in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte