Sentenza n. 185/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 14,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636 (Revisione del contenzioso tributario), promosso con ordinanza
emessa il 6 dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Roma, sul ricorso proposto da D'Amico Giuseppe, iscritta al n. 75 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 6 dicembre 1979, la Commissione tributaria di 2 grado
di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 103, secondo comma, alla VI Disposizione
transitoria e all'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'intero
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla "revisione del contenzioso
tributario"), rientrando a suo giudizio il " contenzioso tributario
nelle materie di contabilità pubblica, che l'art. 103, secondo comma,
della Costituzione, attribuisce alla giurisdizione della Corte dei
conti".
A sostegno si deduce che l'art. 103 Cost. attribuisce direttamente
ed in via esclusiva alla Corte dei conti competenza in tema di
contabilità pubblica, da intendersi come comprensiva di ogni attività
attinente non solo alle spese ma anche alle entrate dello Stato,
comprese quelle tributarie.
L'assunto - secondo l'ordinanza di rimessione sarebbe dimostrato in
base alle seguenti considerazioni:
a) nelle materie di contabilità pubblica la Corte dei conti ha
competenza ordinaria generale, giudica in materia di interessi
legittimi e di diritti soggettivi, conosce del fatto e del diritto ed
è giudice esclusivo;
b) la nozione di "contabilità pubblica" appare sufficientemente
individuata con il concorso di due elementi: l'uno, soggettivo, che
attiene alla natura dell'ente; l'altro, oggettivo, che riflette la
qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione;
c) i giudizi di responsabilità e di conto "rientrano" nelle
materie di contabilità pubblica, ma non l'esauriscono;
d) l'accertamento dell'entrata, sia che riguardi la gestione
patrimoniale sia quella finanziaria, è una sola operazione rivolta
all'acquisizione dei mezzi necessari all'ente pubblico per provvedere
al conseguimento dei fini istituzionali e dunque " rientra" nelle
materie della contabilità pubblica.
Pertanto, le norme impugnate, sottraendo la materia tributaria alla
competenza della Corte dei conti ed attribuendola alle Commissioni
tributarie, avrebbero violato l'art. 103 della Costituzione.
Parimenti avrebbero violato la VI Disposizione transitoria della
Costituzione, dovendo il legislatore, per il combinato disposto
dell'art. 103 e di detta norma costituzionale, attribuire la materia
tributaria alla competenza della Corte dei conti.
La normativa impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 97 della
Costituzione, per essere le commissioni tributarie composte da persone
delle più svariate estrazioni professionali, non sempre dotate della
preparazione necessaria e per non essere previsto che tanto
l'Amministrazione che le parti debbano essere assistite da avvocati.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata, in base a quanto statuito nelle sentenze n.
297 del 1974 e 215 del 1976 di questa Corte. In subordine ha chiesto
che sia dichiarata non fondata, perché "la materia considerata
dall'art. 103 della Costituzione è soltanto quella che riguarda la
gestione del pubblico denaro nei rapporti fra l'Amministrazione dello
Stato o gli enti e coloro che, nella veste di amministratori o di
dipendenti, di quella gestione sono incaricati". A sostegno di ciò si
richiama quella sentenza n. 68 del 1971, secondo la quale la nozione di
contabilità pubblica recepita dall'art. 103 è quella tradizionalmente
accolta, che ha per suo connotato e presupposto specifico un rapporto
di servizio.
Si osserva, inoltre, che essendo l'art. 103 e la VI Disposizione
transitoria entrambe norme costituzionali, si deve ritenere che le
materie per le quali la VI Disposizione transitoria presupponeva e
consentiva la devoluzione ad altre giurisdizioni speciali, che già ne
erano investite, sono rimaste escluse dall'ambito del più generale
precetto dell'art. 103. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a risolvere la questione se la
giurisdizione tributaria, preveduta e disciplinata dall'art. 10, n. 14,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega al Governo per la riforma
tributaria") e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 ("Revisione della
disciplina del contenzioso tributario") abbia ad oggetto controversie
le quali rientrino nell'ambito delle "materie di contabilità pubblica"
di cui all'art. 103, secondo comma, Cost. e se di conseguenza, essendo
tale materia riservata alla giurisdizione della Corte dei conti, le
cennate disposizioni violino lo stesso art. 103, secondo comma, la
disposizione VI transitoria e l'art. 97, primo e secondo comma, della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte con la sentenza n. 68 del 1971, ha già avuto
occasione di affermare che il secondo comma dell'art. 103 Cost., nel
riservare alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di
contabilità pubblica", ha assunto di queste, sotto l'aspetto
oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione
vigente e nella giurisprudenza, sicché essa è comprensiva dei giudizi
di conto e di responsabilità. Tale giurisprudenza ha chiarito come
l'accertamento della responsabilità predetta si estrinsechi in due
ordini di giudizi, i quali sebbene distinti per l'oggetto
(responsabilità contabile e responsabilità amministrativa in senso
stretto), e altresì, entro certi limiti, per i soggetti (agenti
contabili ed impiegati amministrativi), hanno tuttavia entrambi lo
scopo di tutelare il pubblico danaro mediante la reintegrazione dei
danni subiti dall'erario per irregolarità di gestione o per
comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi.
Nell'ambito della tutela del pubblico danaro (intendendosi per
questo, secondo la più moderna accezione di finanza pubblica a cui si
ricollega la nozione di contabilità pubblica, non soltanto il danaro
inerente alla finanza propriamente statale, ma anche quello attinente
alla finanza delle regioni, degli enti locali e degli enti
istituzionali) rientrano: a) la giurisdizione che si esercita sui
conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti in
genere, incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di
maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di
pertinenza dello Stato e degli enti pubblici; b) la giurisdizione sulla
responsabilità patrimoniale, sia degli impiegati e degli agenti dello
Stato, sia di quelli dipendenti da amministrazioni, aziende e gestioni
statali ad ordinamento autonomo, nonché dagli enti pubblici in genere,
i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione
imputabili anche a semplice colpa o negligenza, cagionino danni allo
Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono.
Deve in sostanza trattarsi di un'attività, la quale abbia ad
oggetto beni che sono già entrati nella disponibilità del soggetto
pubblico, e che dia luogo essenzialmente, a rapporti di servizio fra il
soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da
rapporto di pubblico impiego.
In questo ambito non rientrano le norme concernenti la
predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere
tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate
dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Rapporti che
non hanno ad oggetto beni già pertinenti all'ente pubblico, ma sorgono
e si svolgono fra soggetti distinti, avendo lo scopo di fornire
all'ente pubblico una parte dei mezzi ad esso occorrenti per il
perseguimento delle proprie finalità, cioè una parte di quei mezzi
che poi, una volta acquisiti dall'ente, formeranno oggetto, dal momento
della riscossione, della contabilità pubblica.
Consegue da ciò che la legge n. 825 del 1971, affidando ad
appositi giudici la definizione delle controversie in materia
tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103,
secondo comma, alla Corte dei conti.
La pretesa violazione della disposizione VI transitoria è stata,
poi, già esclusa da questa Corte con la sentenza n. 215 del 1976,
dalla quale non si ha motivo di discostarsi.
Per quel che riguarda, infine, la pretesa violazione dell'art. 97,
primo e secondo comma, Cost., la censura del giudice a quo si sostanzia
e si riassume nella considerazione che, ove fosse eliminata la
giurisdizione delle commissioni in parola e fosse riconosciuta quella
della Corte dei conti, "meglio e più rapidamente potrebbe essere
raggiunta" l'attuazione dei principi di cui all'art. 97 e di quelli
afferenti alla buona amministrazione della cosa pubblica: ma in tal
modo il giudice a quo chiede, in sostanza, un giudizio di merito sulle
scelte politiche del legislatore, giudizio che non spetta a questa
Corte, come chiaramente stabilisce l'art. 28 della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega al
Governo per la riforma tributaria") e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del
contenzioso tributario"), sollevata dalla Commissione tributaria di 2
grado di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 103, secondo comma, 97, primo e secondo comma ed alla VI
disposizione transitoria della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte