Sentenza n. 185/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 50,
comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento
penitenziario), promosso con tre ordinanze emesse il 7 febbraio 1981,
il 17 febbraio 1983 e il 26 settembre 1983 dalla Corte di Cassazione
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
di Firenze, nei confronti di Talluto Arcangelo e Reinhart Marco,
iscritte ai nn. 104 e 914 del registro ordinanze 1983 e n. 171 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 191 dell'anno 1983 e nn. 67 e 218 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza del 26 aprile 1979 la Corte di Cassazione
annullava per violazione di legge l'ordinanza 28 ottobre 1978 con cui
la Sezione di sorveglianza di Caltanissetta aveva ammesso Talluto
Arcangelo all'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto il
trattamento era stato disposto prima del decorso del termine minimo di
tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (13
settembre 1978), richiesto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario
(L. 26 luglio 1975, n. 354) ai fini dell'osservazione della
personalità in istituto. Dopo l'annullamento insorgeva una divergenza
interpretativa circa la detraibilità dalla pena residua da espiare del
periodo trascorso dal condannato in affidamento al servizio sociale,
tra la Procura della Repubblica - che non ne teneva conto nell'emettere
l'ordine di carcerazione - ed il giudice dell'esecuzione che,
sull'incidente di esecuzione proposto dall'interessato, lo riteneva
computabile.
A seguito del ricorso del P.M. la causa veniva assegnata alle
Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.
Con ordinanza del 7 febbraio 1981 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 2 febbraio 1983: r.o. 104/83), le S.U. esaminavano
innanzitutto il problema degli effetti della revoca dell'affidamento,
riaffermando al riguardo il prevalente orientamento della Corte che
nega la fungibilità tra periodo di affidamento e detenzione in caso di
esito negativo della prova. La tesi della loro incondizionata
equivalenza, sostenuta in alcune sentenze, confliggerebbe, secondo le
S.U., col fatto che nella struttura dell'istituto - inquadrato tra le
misure condizionali di sorveglianza assistita e definito come
"probation penitenziario" - l'effetto estintivo sulla pena deriva
(testualmente) dall'esito positivo della prova e non dal mero decorso
del periodo di affidamento: sicché l'equivalenza tra questo e
l'espiazione della pena non potrebbe essere prospettata come
conseguenza del rapporto tra quantità e situazioni omogenee.
Quanto poi alla tesi intermedia pure talora sostenuta dalla
Cassazione, che considera come periodo utile ai fini della estinzione
della pena quello trascorso in affidamento fino al verificarsi del
fatto che ne ha comportato la revoca, le S.U. obiettavano che questa
non deriva automaticamente dal verificarsi di un fatto, bensì dalla
valutazione complessiva ed unitaria del comportamento del condannato,
considerato come sintomatico della mancata realizzazione dello scopo di
rieducazione proprio della misura e quindi del fallimento dell'intera
prova. D'altra parte "la deducibilità del periodo di prova risoltosi
negativamente minerebbe in radice le finalità rieducative della
misura, perché lo stimolo alla conclusione positiva dell'esperimento
ne sarebbe quanto meno attenuato". Alla medesima conclusione della non
computabilità del periodo trascorso in affidamento ai fini
dell'estinzione della pena dovrebbe, secondo le S.U., pervenirsi anche
nei casi - quali quello di specie - di annullamento del provvedimento
ammissivo. Poiché infatti l'annullamento elimina ex tunc gli effetti
di questo - giusta la regola generale, valida anche nei confronti di un
provvedimento, quale quello in questione, di natura giurisdizionale -
la misura alternativa si deve considerare come mai adottata. Né nella
specie potrebbe farsi richiamo ai casi, pur presenti nell'ordinamento,
di resistenza agli effetti distruttivi dell'annullamento, quale ad es.
il "principio della fungibilità (pressoché) assoluta della custodia
preventiva con la pena, certamente comprensivo dell'ipotesi in cui il
titolo della custodia preventiva sia stato annullato". Nella struttura
dell'art. 47 ord. penit., infatti "la fungibilità tra misura
alternativa e detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione
positiva della prova, che ne presuppone l'integrale compimento, e non
è concepibile quando manchino addirittura i presupposti di
ammissibilità della misura".
Poste tali premesse interpretative, le S.U. sollevavano di ufficio
una questione di legittimità costituzionale del citato art. 47, "nella
parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di
affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del
provvedimento di ammissione", assumendone il contrasto con gli artt. 3,
13 e 27 Cost..
Ad avviso del giudice a quo la violazione del principio di
uguaglianza è ravvisabile sotto un duplice profilo. Sarebbe,
innanzitutto, irrazionale la parificazione negli effetti - in termini
di non computabilità del periodo di affidamento - di due situazioni,
quali la revoca e l'annullamento, che sono tra loro profondamente
diverse "non soltanto per le caratteristiche concettuali, ma perché la
prima deriva da una condotta del condannato, di segno negativo, che
manca del tutto nel secondo". Rispetto al caso dell'annullamento, resta
in tal modo inoperante, "per volontà di legge, un periodo di tempo che
è stato pur vissuto non tanto nel materiale, anonimo trascorrere del
tempo, ma in un impegno di emenda che non è smentito come nel caso
della revoca, che è guidato attraverso i controlli e gli ausili del
servizio sociale, che è sofferto, infine, con la soggezione alle
prescrizioni limitative della libertà del condannato, la cui
afflittività è intuitivamente rivelata dal loro contenuto, descritto
nei commi quarto e quinto dell'art. 47".
La razionalità della scelta legislativa sarebbe, poi, censurabile
anche sotto il profilo dell'ingiustificata differenziazione di
situazioni analoghe, non apparendo infondato "il giudizio di
somiglianza tra la posizione del condannato nei cui confronti, per il
superamento con esito positivo della prova, si verifichi l'estinzione
della pena, e quella del condannato il quale, avendo trascorso in tutto
o in parte il periodo di prova in modo identicamente coerente alle
finalità rieducative del trattamento, e con modalità altrettanto
afflittive, non consegua in tutto o in parte l'effetto della estinzione
della pena".
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 13 Cost., il giudice a quo
osservava che, "se l'annullamento dell'ordinanza di affidamento
neutralizza l'idoneità della prova a determinare la estinzione della
pena, all'annullamento medesimo sembra residuare un complesso di
restrizioni della libertà personale del condannato che
ingiustificatamente si sovrappone alla pena senza poter ripetere la sua
ammissibilità da un provvedimento del giudice, essendo stata eliminata
l'ordinanza di affidamento".
In riferimento, infine, alla finalità rieducativa assegnata alla
pena dall'art. 27 Cost. le S.U. rilevavano che tale norma
costituzionale "trova diretta esplicazione nel principio della
individualizzazione della pena, perché tanto più probabile sarà il
raggiungimento dello scopo rieducativo, quanto più differenziato, e
adeguato alla personalità del condannato, sarà il trattamento
sanzionatorio". Questo principio "ha trovato significativa anche se non
compiuta realizzazione nella riforma penitenziaria del 1975, con la
quale sono state apprestate misure alternative che, privilegiando il
fattore risocializzante rispetto a quello retributivo (senza tuttavia
sopprimere del tutto l'afflittività della sanzione), si inseriscono
nel vasto disegno di una progressione nel trattamento penitenziario,
articolata e personalizzata, dinamicamente operante tra i poli estremi
della espiazione della pena secondo modelli tradizionali, a prevalente
contenuto retributivo, e della misura alternativa nella quale sia per
converso preminente la funzione di emenda e di recupero sociale del
condannato".
Ora, "l'istituto che più intensamente rispecchia questa linea di
tendenza", è, appunto, l'affidamento in prova al servizio sociale: non
sarebbe perciò - ad avviso delle S.U. "coerente con il precetto
costituzionale far derivare da un evento del tutto estraneo alla
condotta del condannato la vanificazione di un risultato rieducativo in
tesi già conseguito attraverso il trattamento alternativo".
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.
47, ultimo comma, L. 354/75 veniva altresì sollevata dalla Corte di
Cassazione - sempre in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - con
due ordinanze emesse rispettivamente il 17 febbraio 1983 (r.o. 914/83)
ed il 26 settembre 1983 (r.o. 171/84) su altrettanti ricorsi del P.G.
avverso due ordinanze della Sezione di Sorveglianza presso la Corte
d'Appello di Firenze concernenti il trattamento penitenziario di
Reinhart Marco.
Nelle premesse in fatto delle ordinanze di rimessione, la Corte
precisava quanto segue.
"Con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 26 giugno
1979 Marco Reinhart fu condannato a due anni e sei mesi di reclusione;
il 5 novembre 1981 gli fu concesso il beneficio dell'affidamento in
prova al servizio sociale.
In data 5 agosto 1982 il Reinhart fu arrestato per l'esecuzione di
altra pena di sei mesi inflittagli dal Tribunale di Arezzo con sentenza
3 marzo 1982, e poiché il cumulo delle due pene superava i limiti di
due anni e sei mesi previsti dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
come condizione per l'applicabilità della misura, la Sezione di
sorveglianza presso la predetta Corte d'Appello, con ordinanza n. 1359
del 19 ottobre 1982, dichiarava inefficace l'affidamento al servizio
sociale e con lo stesso provvedimento dichiarava parzialmente estinta,
per il periodo di nove mesi, la pena inflitta con la prima sentenza:
tale periodo è quello intercorrente tra la data di concessione del
beneficio e quella dell'arresto.
Con altra ordinanza - n. 1360 - in pari data, la stessa Sezione di
sorveglianza, sul presupposto che il periodo di nove mesi di
affidamento doveva essere considerato come pena espiata, ammetteva il
Reinhart - dopo aver cumulato in tre anni le condanne di cui alle
indicate sentenze - al regime di semilibertà, rilevando che il
condannato aveva scontato oltre la metà della pena complessiva (sette
mesi e venti giorni per la prima sentenza, nove mesi in affidamento,
due mesi e cinque giorni per la seconda sentenza, per un totale
superiore alla metà della pena complessiva" (ord. 914/83).
Con successiva ordinanza in data 23 marzo 1983, la medesima Sezione
di sorveglianza "estendeva l'ammissione alla semilibertà di Reinhart
Marco alla ulteriore pena di anni uno di reclusione (revoca condono
1978 concesso su parte pena di cui alla sentenza 26 giugno 1979 Corte
d'Appello - Firenze)" (ord. 171/84).
Con le due citate ordinanze la Corte di cassazione richiamava
espressamente, facendola propria, la motivazione di quella delle
Sezioni Unite in data 7 febbraio 1981. La censura, in riferimento agli
stessi parametri costituzionali e sulla base degli stessi presupposti
interpretativi, veniva peraltro estesa all'art. 50, secondo comma,
della medesima L. 354/75, nella parte in cui detta norma, prevedendo
che - al di fuori dei casi di cui agli artt. 49 e 50, primo comma - "il
condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo
l'espiazione di almeno metà della pena", esclude che valga come
espiazione di pena ai fini dell'ammissione a tale regime il periodo di
affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del
provvedimento di ammissione.
3. - Intervenendo con memorie di identico tenore nei (soli) giudizi
instaurati con le ordd. 914/83 e 171/84, l'Avvocatura dello Stato
chiedeva che le questioni sollevate venissero dichiarate infondate; e
ciò essenzialmente in base alla contestazione dei presupposti
interpretativi da cui esse traevano origine.
A sostegno della piena fungibilità tra periodo di affidamento in
prova ed espiazione di pena - sostenuta in dottrina, oltre che da una
parte della giurisprudenza - l'Avvocatura adduceva innanzitutto la
natura amministrativa (pur se corredata da garanzie giurisdizionali)
del rapporto esecutivo, il quale ha ad oggetto non più la pretesa
punitiva dello Stato, bensì la pretesa dello Stato-Amministrazione a
che il condannato sconti la pena inflitta. Da ciò l'Avvocatura
deduceva: a) che se alla pena è sostituita la misura alternativa
dell'affidamento in prova, è segno che questo è ritenuto
"prestazione" equivalente all'esecuzione della pena, in quanto
egualmente satisfattiva degli interessi tutelati con questa; b) che
dovendo l'annullamento e la revoca dell'affidamento - non considerati
nell'art. 47, ultimo comma, L. cit. - essere disciplinati alla stregua
dei principi generali del diritto amministrativo, ad essi andrebbe
assegnata efficacia caducatoria solo ex nunc (e non ex tunc). Tale
conclusione varrebbe non solo per la revoca - che ha per sua natura
tale efficacia, in quanto prescinde da qualsiasi difetto iniziale
dell'atto e muove da una rinnovata valutazione degli interessi in esso
implicati - ma anche per l'annullamento, dato che questo "non può
incidere sulle situazioni giuridiche dei terzi di buona fede né
eliminare tutti gli effetti ormai irretrattabilmente prodotti dall'atto
anormale".
Dalla natura pur sempre "afflittiva e limitativa della libertà
personale" propria dell'affidamento l'Avvocatura deduceva poi che esso
sarebbe - in definitiva - null'altro che una "modalità" di esecuzione
della pena diversa dalla detenzione: sicché il periodo di osservazione
- il cui esito favorevole ne condiziona l'adozione - andrebbe
considerato più come presupposto del potere di disporre tale diversa
modalità di esecuzione che come condizione di legittimità
dell'ammissione del condannato ad un beneficio.
Sull'assunto, infine, di una "sostanziale identità ontologica" tra
l'affidamento in prova e le misure sostitutive introdotte con la l. 24
novembre 1981, n. 689, l'Avvocatura osservava che il ritenere che il
periodo di affidamento in prova risoltosi negativamente non può essere
considerato come pena espiata potrebbe dar luogo a seri dubbi di
compatibilità con l'art. 3 Cost., atteso che per le suddette misure
sostitutive è, viceversa, accolto il principio opposto (art. 66 L.
cit.). Considerato in diritto :
1. - I giudici a quibus dubitano tutti, in riferimento agli artt.
3, 13 e 27 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, secondo il loro
assunto, "esclude che valga come espiazione di pena il periodo di
affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del
provvedimento di ammissione".
Due delle tre ordinanze di rimessione (R.O. nn. 914/1983 e
171/1984) coinvolgono nell'incidente di costituzionalità, insieme
all'art. 47, anche l'art. 50, secondo comma, della legge in esame. Ciò
perché in forza del combinato disposto dei due citati articoli (di
legge), in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, non
potrebbe tenersi conto del periodo trascorso in affidamento nel calcolo
della pena espiata al fine della ammissione, facoltativa, al regime di
semilibertà.
I tre giudizi possono, quindi, venire riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
2. - La sola questione da decidere è quella avente ad oggetto
l'art. 47 della legge n. 354 del 1975, nei termini prospettati con
l'ordinanza 7 febbraio 1981 delle Sezioni unite penali della Corte di
Cassazione, le cui argomentazioni sono sinteticamente riprese nelle
restanti, successive, ordinanze della prima sezione penale della
medesima Corte.
Il giudice a quo, ribadito l'orientamento prevalso in
giurisprudenza, per cui "la durata del periodo di prova risoltosi
negativamente non può essere considerata come pena espiata" giacché
"la revoca che è (invece) il riflesso sanzionatorio del fallimento
della prova, non può consentire effetti estintivi neppure parziali",
osserva che l'articolo di legge denunziato conduce ad identico
risultato anche nell'ipotesi di annullamento del provvedimento,
giurisdizionale, di ammissione del condannato alla misura alternativa.
Infatti, secondo il giudice rimettente, per effetto dell'annullamento,
il provvedimento in questione deve considerarsi "come mai adottato",
con la conseguenza che "il rapporto esecutivo penale recupera
l'originaria operatività e la espiazione della pena riprende il suo
corso per un tempo uguale alla differenza tra la quantità inflitta e
quella precedentemente scontata in carcere". Questa conclusione,
ritenuta ineludibile sul piano interpretativo dal giudice di
legittimità, (il che rende inconferenti le diverse argomentazioni
addotte dall'Avvocatura dello Stato) dà luogo però ai dubbi di
costituzionalità dedotti ed illustrati nelle ordinanze di rimessione
(in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.).
3. - La legge n. 354 del 1975, approvata al termine di un
tormentato iter parlamentare, protrattosi per parecchie legislature,
reca "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà".
Come è fatto palese anche dalla riportata rubrica, la legge in
esame - per quanto rileva ai fini del presente giudizio attiene alla
esecuzione - o meglio alle modalità di esecuzione - delle pene e delle
misure di sicurezza detentive e si ispira fondamentalmente all'esigenza
di recuperare, per quanto possibile, accanto a quelle di prevenzione la
finalità di rieducazione del condannato che la Costituzione assegna
alla pena.
A questo scopo la legge stabilisce l'obbligo di attuare, nei
confronti dei condannati e degli internati "un trattamento rieducativo
che tenda, anche attraverso i contatti col mondo esterno, al
reinserimento sociale degli stessi" e precisa il dovere di
individualizzare "in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"
un simile trattamento (art. 1 ultimo comma) sulla scorta
dell'osservazione scientifica della personalità del condannato o
dell'internato, compiuta all'inizio della esecuzione e proseguita nel
corso di essa (art. 13, primo e secondo comma).
4. - Nell'ambito di questo disegno (la cui realizzazione normativa
risente dei profondi contrasti insorti nel corso del dibattito
parlamentare e che non è qui il caso di definire in tutti i suoi
aspetti) si collocano anche le disposizioni del capo VI, "Misure
alternative alla detenzione (e remissione del debito)", sotto il quale
è posto l'art. 47, impugnato in parte qua. Il disposto di legge in
esame, nel testo risultante in seguito alle modificazioni apportate con
le leggi 12 gennaio 1977, n. 1 (art. 4) e 13 settembre 1982, n. 646
(art. 7), prevede la possibilità di affidare al servizio sociale,
fuori dell'istituto carcerario, il condannato (con esclusione per
taluni delitti) a pena detentiva (cui non segua una misura di sicurezza
pure detentiva) per un tempo non superiore a due anni e sei mesi
(ovvero a tre anni se si tratti di infraventunenni o di
ultrasettantenni). L'affidamento è disposto, "per un periodo uguale a
quello della pena da scontare", "sulla base dei risultati
dell'osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in
istituto" ed al soggetto, all'atto dell'affidamento, sono imposte le
prescrizioni, modificabili nel corso dell'affidamento stesso, cui egli
dovrà attenersi.
La condotta del soggetto, affidato al servizio sociale è
costantemente controllata da quest'ultimo, che ne riferisce
periodicamente, fornendo dettagliate notizie al magistrato di
sorveglianza. I due ultimi commi dell'art. 47 recitano testualmente
"L'affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto,
contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile
con la prosecuzione della prova".
"L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni
altro effetto penale".
5. - Giova qui sottolineare che la misura alternativa in esame può
essere applicata soltanto sulla base dei risultati dell'osservazione
della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto e conclusa
con un giudizio prognostico, che, (valutata, appunto, la personalità
del soggetto, anche in termini di pericolosità sociale) faccia
presumere sufficienti, ai fini di prevenzione e di emenda, le
prescrizioni dettate all'atto dell'affidamento.
Tali prescrizioni riguardano i rapporti con il servizio sociale, la
dimora del soggetto, la sua libertà di locomozione, il divieto di
frequentare determinati locali ed il lavoro (quarto comma) e ad esse
possono aggiungersene altre concernenti il divieto o l'obbligo di
soggiorno in determinati comuni, le sue attività ed i suoi rapporti
personali (quinto comma).
Giustamente, quindi, il giudice a quo sottolinea come il periodo di
tempo trascorso in affidamento è vissuto dal condannato in un "impegno
di emenda" ed "è sofferto" "con la soggezione alle prescrizioni
limitative della libertà" "la cui afflittività è intuitivamente
rivelata dal loro contenuto, descritto nei commi quarto e quinto
dell'art. 47".
Le suesposte argomentazioni non possono non essere condivise.
Infatti, il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata
complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta) comporta per
il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua
libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai
costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del
magistrato di sorveglianza, cui il servizio sociale è tenuto a fornire
periodicamente dettagliate notizie.
Se ne deve, allora, dedurre che l'affidamento in prova al servizio
sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena
essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità
di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in
istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più
idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle
finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena.
In effetti il condannato ad una pena detentiva, ricorrendo i
presupposti stabiliti dalla legge, può essere ammesso all'affidamento
solo dopo un "assaggio", più o meno prolungato, del carcere, posto che
il termine di tre mesi fissato per l'osservazione della personalità
nell'istituto penitenziario decorre dal momento in cui il soggetto
acquista la qualità appunto di condannato (essendo, perciò possibile,
se non addirittura probabile, che egli abbia sofferto anche un periodo
di carcerazione preventiva). È l'osservazione scientifica della
personalità del condannato compiuta in istituto - e cioè sul soggetto
in stato di detenzione - che porta a indicare l'opportunità di
sostituire al trattamento carcerario il trattamento in affidamento, ma
questa scelta non muta o quanto meno non annulla il carattere
sanzionatorio del trattamento prescelto e non ne cancella ma
semplicemente ne attenua l'afflittività. Invero, far dipendere, anche
se ai soli fini di comparazione o di equivalenza, il carattere penale
di un determinato trattamento dal grado, maggiore o minore, di
afflittività dello stesso, misurato rispetto alla detenzione in
istituto, condurrebbe a svilire il valore che il bene supremo della
libertà riveste nel nostro ordinamento ed a porre in discussione la
pur praticata diversità degli stessi trattamenti carcerari e delle
possibili modalità di esecuzione della custodia cautelare.
Alla stregua di quanto sin qui detto, non è quindi neppure
pensabile che, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione,
il periodo effettivamente trascorso in affidamento in ottemperanza alle
specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa,
considerato non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso.
L'astrazione dogmatica, infatti, in questo caso, oltre a ribaltare
il principio di realtà prima che giuridico, per cui "factum, infectum
fieri nequit", si risolverebbe in una inaccettabile contraddizione dal
momento che una "misura alternativa" alla detenzione, si trasformerebbe
in una "misura aggiuntiva" alla detenzione stessa, senza che questo
vero e proprio "supplemento" di pena trovi fondamento e sia quindi
legittimato da una sentenza di condanna.
Evidente è, dunque, la violazione dell'art. 13 Cost. e tanto basta
per dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 47 della
legge n. 354 del 1975, in parte qua, restando assorbito ogni altro
profilo di censura.
6. - La decisione qui sopra raggiunta risolve di per sé la
ulteriore questione prospettata anche in relazione all'art. 50, secondo
comma, della medesima legge.
La ritenuta computabilità del periodo trascorso in affidamento, in
caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della
pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata
espiata oppure no almeno metà della pena, al fine dell'ammissione,
facoltativa, alla semilibertà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come
espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio
sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte