Sentenza n. 185/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 26/1979
- art. 15d.P.R. 636/1972
- art. 22d.P.R. 636/1972
- art. 2d.l. 26/1979
- art. 191Legge fallimentare
- art. 15d.P.R. 636/1972
- art. 22d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 203legge 95/1979
- art. 191legge 95/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4
e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario); artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26
(Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi), conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95 e
successive modifiche; artt. 191, da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) promossi con:
1) ordinanza emessa il 4 marzo 1985 dalla Commissione Tributaria
di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da S.p.A. GENGHINI
iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1.a ss. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Roma nei procedimenti penali riuniti a carico
di Genghini Mario ed altri iscritta al n. 250 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33/1.a
ss. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Genghini Mario nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Uditi gli avv.ti Enrico Esposito e Angelo Raffaele Latagliata per
Genghini Mario e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso in data 28 dicembre 1978, la s.p.a. Genghini si
oppose alla iscrizione a ruolo dell'ILOR per l'anno 1976 per lire
57.230.260, portata dalla cartella esattoriale emissione 78/80,
assumendo che l'Ufficio aveva incluso tra i redditi soggetti a
tassazione ILOR anche quello derivante dalla proprietà dell'immobile
sito in Roma, via Cicerone n. 57, che esplicava esclusivamente
attività alberghiere e, pertanto, trattandosi di immobile adibito ad
attività commerciale, non concorreva a formare il reddito
complessivo come componente del reddito di impresa. Alla discussione,
mentre rimase assente la società, pur regolarmente invitata, il
rappresentante dell'Ufficio, che non aveva presentato note, chiese
oralmente la conferma dell'iscrizione a ruolo; a seguito di che
l'adita Commissione tributaria di primo grado di Roma - sez. 3. a -,
con decisione 13 novembre - 4 dicembre 1981, respinse il ricorso
della società perché questa non solo non aveva allegato la cartella
esattoriale precludendone il controllo della tempestività, ma non
aveva documentato quanto asserito in merito.
Nel procedimento di appello introdotto avanti la Commissione
tributaria di II grado di Roma - sez. VIII - dal Commissario della
s.p.a. Genghini (dichiarata fallita con sent. 25 giugno 1980 e
collocata in amministrazione straordinaria con d.m. 19 settembre
1980) intervenne all'udienza di discussione l'avv. Enrico Esposito
procuratore speciale dell'ing. Mario Genghini, il quale, con atto 2
marzo 1985, dedusse che il processo di primo grado era nullo perché
non contestato nei confronti della società fallita e poi collocata
in A.S. e che il Genghini, in quanto amministratore della società al
tempo dell'iscrizione a ruolo, doveva essere posto in grado di
contraddire e difendersi "relativamente a quei rapporti e a quelle
obbligazioni strettamente personali per la loro natura di mera
riferibilità a soggetto fisico, sia sul piano tributario
propriamente detto sia sul piano sanzionatorio penale" e sospetto di
violazione degli artt. 3 e 24 Cost. la divergente disciplina di
procedure indirizzate al salvataggio delle imprese in crisi quali
l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi e l'assenza di controlli giurisdizionali
nell'amministrazione straordinaria.
1.2. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1985 (comunicata il 31
dello stesso mese e notificata il successivo 20 settembre; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 9/1.a ss. del 5 marzo 1986 e iscritta al
n. 758 R.O. 1986) l'adita Commissione ha dichiarato rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di illegittimità
costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) in
riferimento all'art. 24 Cost., e degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio
1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'A.S. delle grandi imprese in
crisi) conv. con l. 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni,
e 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento
all'art. 3 Cost.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per Mario Genghini gli
avv.ti Enrico Esposito, Angelo Raffaele Latagliata, Massimo Severo
Giannini, giusta procura speciale con firma autenticata il 17 marzo
1986 per notar Angelo Bianchi (Canton Ticino - Svizzera) concludendo
con memoria sottoscritta dall'avv. Enrico Esposito e depositata il 25
marzo 1986 per la fondatezza delle proposte questioni; per il
Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato, con atto depositato il 25 marzo 1986, con il
quale ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in
subordine, per l'infondatezza delle proposte questioni;
argomentazioni e conclusioni ribadite nella prima memoria depositata
il 10 giugno 1986.
2.2. - Nell'imminenza della udienza pubblica di trattazione la
difesa della s.p.a. Genghini ne ha chiesto disporsi il rinvio con
atto depositato il 6 aprile 1987, allegata al quale è copia del
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni
unite della Corte di Cassazione, e sotto la data del 22 aprile 1987
ha depositato memoria in cui ha ampiamente illustrato la fondatezza
delle questioni sollevate anche con i gli altri incidenti; dal suo
canto l'Avvocatura erariale, nella seconda memoria depositata il 14
aprile 1987, si è in particolar guisa intrattenuta sul difetto di
legittimazione di Mario Genghini ad intervenire nel processo
tributario in cui è parte la s.p.a. Genghini in A.S., e
rappresentata dal Commissario della A.S..
3. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1986 (comunicata il 17
febbraio e notificata il 14 marzo successivi; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 33/ 1.a ss. dell'11 luglio 1986 e iscritta al
n. 250 R.O. 1986) nei procedimenti penali riuniti a carico di
Genghini Mario e altri imputati di diversi reati di bancarotta
fraudolenta e di altri reati, il giudice istruttore presso il
Tribunale penale di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
co.5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. nella l. 3 aprile 1979, n.
95, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 203, co.1,
seconda parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo
1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 Cost.
4.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di
Genghini Mario giusta procura con firma autenticata il 17 marzo 1986
per notar Angelo Bianchi (Canton Ticino-Svizzera) gli avv.ti Enrico
Esposito, Angelo Raffaele Latagliata e Massimo Severo Giannini che
con atto depositato il 3 giugno 1986 hanno argomentato e concluso per
la fondatezza delle proposte questioni, mentre per il Presidente del
Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale
dello Stato che con atto depositato il 31 luglio 1986 ha illustrato
le conclusioni d'inammissibilità o di infondatezza.
4.2. - Nella pubblica udienza, nella quale il giudice Andrioli ha
svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato la difesa
della parte costituita e l'avv. Stato Franco Favara, che avevano
depositato memorie illustrative. Considerato in diritto
5. - I due incidenti, stante la connessione obiettiva tra le
questioni che han sollevato, vanno riuniti ai fini di contestuale
deliberazione.
6.1. - Oggetto dell'incidente iscritto al n. 250 R.O. 1986 è
l'art. 1 (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme
applicabili) - il cui co. 1 è stato, a far tempo dal primo aprile
1982, sostituito ai sensi dell'art. 1, legge 31 marzo 1982 n. 119 co.
5 ("La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la
vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente
stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e
seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare. La revoca del
commissario è disposta su parere conforme del comitato dei Ministri
per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato
di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o
da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra
persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato
dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare,
il provvedimento di cui al comma precedente - e cioè: il decreto con
il quale il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la
procedura di amministrazione straordinaria - è equiparato al decreto
che ordina la liquidazione coatta amministrativa") d.l. 30 gennaio
1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con legge 3
aprile 1979 n. 95, con riferimento all'art. 203 (Effetti
dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) co. 1
("Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli
articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del
provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo
II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a
responsabilità limitata. Si applicano inoltre nei confronti di
questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei
liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le
disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225") r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa).
Delle norme elencate ha il giudice a quo sospettato
l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 co. 1 Cost. in
quanto, estendendo le disposizioni previste per la liquidazione
coatta amministrativa, e segnatamente quelle disciplinanti i delitti
di bancarotta, alla amministrazione straordinaria (e cioè ad
istituto diverso dalla liquidazione coatta amministrativa per natura,
scopi, funzioni, caratteristiche, e struttura normativa e
potenzialmente idoneo ad attuare un risanamento dell'impresa con
l'eliminazione dello stato d'insolvenza), si porrebbero in contrasto
con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 co. 1 Cost.
6.2. - Oggetto dell'incidente iscritto al n. 758 R.O. 1985 sono a)
del d.P.R. 26 febbraio 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) gli artt. 15, che descrive il contenuto del
ricorso alla commissione di primo grado (testo sostituito in virtù
dell'art. 6 d.P.R. 4 novembre 1981, n. 739), 22 (Appello) co. 4
(testo sostituito in virtù dell'art. 17 d.P.R. n. 739/1981) ("La
segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello
all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione,
può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta
semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra
parte") e 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente), b) del d.l.
30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con
modificazioni, con legge 3 aprile 1979, n. 95, gli artt. 1 (Imprese
soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili) - il
cui co. 1 è stato, a far tempo dal primo aprile 1982, sostituito ai
sensi dell'art. 1 legge 31 marzo 1982, n. 119 - e 2 (Poteri e
compenso del commissario) - il cui co. 1 è stato, a far tempo dal
primo aprile 1982, sostituito ai sensi dell'art. 2 legge 31 marzo
1982, n. 119 -, c) l'art. 191 (Poteri di gestione del commissario
giudiziale) r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa).
Delle norme sub a) il giudice a quo ha sospettato
l'incostituzionalità per violazione dell'art. 24 nella parte in cui
escludono o non prevedono che possa partecipare al processo
tributario, di cui sia parte una società in amministrazione
straordinaria, l'amministratore e legale rappresentante della
società stessa durante il periodo d'imposta, in quanto le
disposizioni denunciate violerebbero il diritto di difesa della
persona fisica responsabile amministrativo nel periodo d'imposta.
Delle norme sub b) e c) il giudice a quo ha sospettato
l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 in quanto dette
norme, prevedendo, nell'amministrazione straordinaria,
l'estromissione degli organi sociali ordinari e la successione ad
essi del commissario e, nell'amministrazione controllata, la
permanenza dell'organo sociale ordinario sotto il controllo del
commissario giudiziale, introducono una diversità - ad avviso del
giudice a quo - irrazionale tra le due procedure per molti versi
affini ed entrambe finalizzate al salvataggio dell'impresa e privano
completamente l'organo sociale ordinario dell'impresa sottoposta ad
amministrazione straordinaria del potere di definire il rapporto
tributario.
7. - La questione, sollevata con l'incidente iscritto al n. 250
R.O. 1986 (supra 6.1.), non è fondata perché non si avverte tra la
l.c.a. e la A.S. quella diversità dalla quale il giudice istruttore
presso il Tribunale penale di Roma ha preso le mosse per inferirne la
illegittimità della estensione alla A.S. di norme del r.d. n. 267
del 1942 che disciplinano la l.c.a. e, soprattutto, quelle
disciplinatrici dei delitti di bancarotta.
Accomuna le due procedure la finalità di attuare la
responsabilità patrimoniale delle imprese soggette mediante la
soddisfazione dei creditori, che non vale a cancellare la circostanza
che la A.S. miri ad attingerla senza estinguere l'impresa debitrice:
il che non sempre accade nella concretezza delle vicende della
continuazione dell'esercizio dell'impresa che - lo si noti bene - non
è componente essenziale della A.S., perché - rescrive l'art. 2 co.
1 legge 95/1979 di conversione del d.l. 26/1979 - può essere
disposta pur sempre "tenendo anche conto dell'interesse dei
creditori".
Ulteriore conferma è offerta dall'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986, n.
835 (Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione
straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio
dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno), conv., con modificazioni, con l. 6 febbraio 1987, n.
19, il quale non si limita a disporre che la chiusura della procedura
di A.S. è disposta con decreto dell'autorità di vigilanza su
istanza del commissario straordinario o d'ufficio precisandone le
modalità di pubblicazione e di comunicazione, ma statuisce che la
procedura di A.S. può essere chiusa anche nei casi previsti nei
numeri 2) ("Quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione
finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura") e 4
("Quando non possa essere continuata la procedura per insufficienza
dell'attivo") dell'art. 118 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
8.1. - Il procedimento, nel quale la Commissione tributaria di II
grado di Roma ha dichiarato non manifestamente infondata, per
contrasto con l'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 636/1972 (supra
6.2.) ha per oggetto il reclamo avverso la iscrizione a ruolo
dell'ILOR, per l'anno 1986, della s.p.a. Genghini, della quale era in
allora legale rappresentante l'ing. Mario Genghini, che ha spiegato
intervento nel procedimento avanti la Commissione tributaria di II
grado di Roma introdotto dal commissario della s.p.a. Genghini,
collocata - dopo essere stata dichiarata fallita con sent. 25 gennaio
1980 - in A.S. con d.m. 19 settembre 1980.
Quale che fosse la posizione assunta dall'ing. Mario Genghini - se
in proprio ovvero in qualità di legale rappresentante della s.p.a.
Genghini al tempo della iscrizione a ruolo (dubbio che il giudice a
quo non si è curato di diradare) -, l'autorità della decisione di
merito, che la Commissione tributaria di secondo grado fosse per
emettere, non avrebbe vincolato l'ing. Mario Genghini (in proprio o
quale in allora rappresentante della s.p.a. Genghini) che pertanto
difettava d'interesse a spiegare intervento. Questa Corte, con sent.
n. 247 del 1983, ha, ribadendo l'indirizzo espresso nelle sentt. n.
30 del 1971 e n. 99 del 1973, dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 56 u.c. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto
definitivo in conseguenza della decisione di una commissione
tributaria vincoli il giudice penale nella cognizione dei reati
previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia
rimasto estraneo al giudizio tributario perché non posto in
condizione di intervenirvi o di parteciparvi. Legittimato a
rappresentare la s.p.a. Genghini nel procedimento di appello era il
Commissario della A.S., che lo aveva promosso, né l'ing. Mario
Genghini poteva intervenire in grado di appello perché la decisione
di secondo grado non avrebbe fatto stato nei confronti di lui.
Per quel che attiene agli effetti civili è appena il caso di
richiamare il rispetto dei limiti oggettivi e soggettivi
dell'autorità della cosa giudicata.
Pertanto la questione di costituzionalità sub a) va dichiarata
inammissibile sia per difetto di motivazione del giudice a quo sulla
rilevanza sia, più radicalmente, per difetto di rilevanza.
8.2. - Le questioni di costituzionalità sub b) e c) non sono
fondate perché non sussiste tra l' amministrazione controllata e la
A.S. la identità di presupposti e di dimensioni imprenditoriali in
assenza della quale l'art. 3 Cost. non può reputarsi violato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 758/1985 e 250/1986:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 co. 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti
per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),
conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 203 co. 1, seconda
parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) e per contrasto con l'art. 3 co. 1 Cost., dal giudice
istruttore presso il tribunale penale di Roma con ordinanza 31
gennaio 1986 (n. 250 R.O. 1986);
dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26
febbraio 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) sollevata per contrasto con l'art. 24 Cost. dalla
Commissione tributaria di II grado - sez. VIII - di Roma con
ordinanza 4 marzo 1985 (n. 758 R.O. 1985);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv., con
modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, e dell'art. 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevate
per contrasto con l'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II
grado - sez. VIII - di Roma con ordinanza 4 marzo 1985
(n. 758 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte