Sentenza n. 185/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 140/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con
ordinanza emessa il 7 marzo 1989 dal Pretore di Torino nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Prosdocimo Rosa ed altre e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Prosdocimo Rosa ed altre nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Salvatore Cabibbo per Prosdocimo Rosa ed altre e
l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Prosdocimo Rosa ed altre e l'I.N.P.S., le ricorrenti, quali vedove di
soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio
1970, n. 336 (ex-combattenti e assimilati), hanno chiesto che fosse
loro corrisposta la maggiorazione pensionistica, espressamente
prevista come "reversibile", di cui all'art. 6 della legge 15 aprile
1985, n. 140.
All'accoglimento della domanda però, secondo il giudice a quo,
osterebbe la circostanza che i rispettivi coniugi erano deceduti
prima dell'entrata in vigore di tale legge e non avevano pertanto
potuto presentare la domanda richiesta dallo stesso art. 6 (comma
primo) per potere usufruire del trattamento. Di conseguenza il
Pretore solleva una questione di legittimità costituzionale di tale
ultima disposizione in riferimento all'art. 3 Cost., perché
illegittimamente discriminerebbe tra i superstiti di ex-combattenti
morti dopo l'entrata in vigore della legge (e che perciò hanno
potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-combattenti
deceduti prima dell'avvento della stessa legge, ammettendo solo i
primi ma non i secondi al godimento della maggiorazione.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che - premesso un richiamo, in punto di
rilevanza, allo ius superveniens rappresentato dall'art. 6 della
legge n. 544 del 1988 - chiede che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata, per due ordini di ragioni: innanzi tutto
perché sarebbe riservato alla discrezionalità del legislatore
stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla
data di decorrenza del singolo beneficio (Corte cost. ordinanza n.
120 del 1989 e sentenza n. 173 del 1986); in secondo luogo, perché
la lamentata disparità di trattamento non discenderebbe
necessariamente dalla sola norma impugnata: infatti risulterebbe
escluso dal godimento della maggiorazione anche il superstite
dell'ex-combattente deceduto dopo la sua entrata in vigore e che non
abbia presentato la relativa domanda.
3. - In giudizio si sono costituite pure le parti private, che,
nell'imminenza della trattazione della causa hanno presentato anche
una memoria illustrativa.
Esse essenzialmente contestano l'interpretazione della
disposizione impugnata che il Pretore ha fatto oggetto della
questione di costituzionalità. A loro avviso infatti tale
disposizione, contemplerebbe - data la sua lata dizione e il suo
generico richiamo alla legge n. 336 del 1970 - anche i superstiti
quali autonomi e diretti beneficiari della maggiorazione in
discussione, ricomprendendoli implicitamente tra gli "interessati"
legittimati a presentare la relativa domanda.
Questa interpretazione troverebbe inoltre conferma nella
giurisprudenza della Corte di cassazione sulla spettanza al
superstite della pensione supplementare di riversibilità,
indipendentemente dalla data del decesso del titolare del trattamento
diretto (sentenze 3 aprile 1971, n. 960; 8 aprile 1972, n. 1083; 25
novembre 1974, n. 3847; 22 aprile 1976, n. 1438).
Concludono chiedendo alla Corte una decisione interpretativa; in
via gradata, una dichiarazione di incostituzionalità della norma
impugnata; in linea ancora più gradata, l'assegnazione della causa
in udienza pubblica data la particolare rilevanza della questione.
4. - L'esame della questione, prima assegnato alla camera di
consiglio del 13 dicembre 1989, è stato poi rinviato all'udienza
pubblica del 20 febbraio 1990. Considerato in diritto Il Pretore di Torino dubita che l'art. 6 della legge n. 140 del
1985, nel prevedere la corresponsione, a domanda, di una
maggiorazione pensionistica reversibile a favore degli excombattenti
(e assimilati) del settore privato, violi l'art. 3 Cost., per
introdurre una illegittima disparità di trattamento tra i superstiti
di ex-combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge (e che
perciò hanno potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-combattenti deceduti prima dell'avvento della stessa legge,
ammettendo solo i primi ma non i secondi al godimento della
maggiorazione.
La questione non è fondata.
Il Pretore infatti parte dal presupposto che la maggiorazione in
oggetto possa essere richiesta esclusivamente dai soggetti dotati
della qualifica di ex-combattente (o assimilato) di cui alla legge n.
336 del 1970.
Tale assunto, condiviso peraltro da qualche giudice di merito e in
sede amministrativa, è però rigettato dalla Corte di cassazione la
quale recentemente (Sez. lav. n. 2631 del 1990), enunciando il
principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, ha
affermato in contrario che anche ai titolari della pensione di
riversibilità deve essere riconosciuto il diritto di chiedere
l'applicazione del beneficio in esame, ove il titolare della pensione
diretta sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140
del 1985.
Tale conclusione è tratta da una attenta e coordinata lettura
della legislazione premiale, anche in connessione, da un lato, con la
tendenza legislativa diretta ad eliminare la disparità di
trattamento tra soggetti parimenti accomunati nei sacrifici e nelle
privazioni cagionati dalla partecipazione alle operazioni belliche o
dallo stato di guerra; dall'altro con il riconoscimento, nella
giurisprudenza dello stesso Supremo Collegio - in materia di pensione
supplementare indiretta - di una sempre più lata estensione del
diritto accordato ai superstiti, anche con riguardo alle posizioni
giuridiche di assicurati deceduti in epoca remota.
In questo quadro, a ricomprendere tra gli "interessati" a
presentare la richiesta di maggiorazione (v. art. 6, secondo comma,
legge n. 140 del 1985) anche i titolari di pensioni di
riversibilità, superstiti di assicurati deceduti prima dell'entrata
in vigore della legge, convergono principalmente due concorrenti
elementi. Innanzi tutto il riferimento, operato dallo stesso art. 6,
quarto comma, della legge impugnata, a tutti i trattamenti di
pensione in attualità di godimento che, proprio per la sua
generalità non può non ricomprendere, in assenza di specifiche
indicazioni in contrario, anche quelli di riversibilità. In secondo
luogo, il richiamo da parte della norma impugnata ai destinatari
della precedente legge n. 336 del 1970: questi debbono considerarsi
anche gli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, per
espresso riconoscimento dell'art. 2, secondo comma, della medesima
legge, che pone nella specifica materia qui in considerazione un
principio di carattere generale per cui la qualifica di
ex-combattente (o equiparato) non ha effetti limitati al titolare
della pensione diretta, esaurendosi con la morte di costui, ma
proietta i suoi effetti anche sul trattamento di riversibilità.
Così interpretata, la norma denunziata si sottrae alle censure
prospettate dal giudice a quo, giacché non esclude dal godimento
della maggiorazione pensionistica i superstiti che si trovino nelle
condizioni delle parti del giudizio a quo. Pertanto, nei termini
chiariti, la questione deve ritenersi non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte