Sentenza n. 185/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25d.P.R. 203/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, sesto
comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive
CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), promosso
con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Pretore di Vicenza -
Sezione distaccata di Lonigo nel procedimento penale a carico di Dal
Lago Silvio, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvio Dal Lago,
imputato del reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 per aver effettuato il trasferimento di un forno
di fusione dell'ottone e di due sabbiatrici senza aver richiesto la
prescritta autorizzazione preventiva, il Pretore di Vicenza, con
ordinanza del 21 giugno 1991 (r.o. n. 542/1991) ha osservato che il
suddetto art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203 del 1988 considera
reato "il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione
prescritta dall'art. 13". Ma l'art. 13 riguarda l'autorizzazione per
la continuazione delle emissioni di impianti preesistenti all'entrata
in vigore della normativa disposta dal decreto, mentre
l'autorizzazione da richiedersi per il trasferimento dell'impianto in
altra località è contemplata dall'art. 15. Ciò premesso, il
giudice a quo enuncia il sospetto di incostituzionalità - per
violazione degli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma e 3 della
Costituzione - del citato art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio
1988, n. 203, "nella parte in cui, prevedendo la punibilità del
trasferimento dell'impianto avvenuto senza l'autorizzazione di cui
all'art. 13, anziché di cui all'art. 15 non pone il destinatario
della norma in condizioni di sapere quale tipo di autorizzazione
debba essere richiesta all'autorità amministrativa per l'esercizio
della propria attività".
Illustrando la questione, il Pretore di Vicenza ricorda che il
d.P.R. in esame (emanato ai sensi dell'art. 76 Cost. e della legge 16
aprile 1987, n. 183, per l'attuazione delle direttive comunitarie nn.
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203), prevede vari tipi di
autorizzazione: a) nel caso di impianto costruito dopo l'entrata in
vigore del d.P.R. n. 203 del 1988, è richiesta l'autorizzazione ex
art. 6 e la norma è sanzionata dall'art. 24; b) nel caso di impianto
preesistente all'entrata in vigore del citato d.P.R. l'autorizzazione
richiesta è quella ex artt. 12 e 13, e le sanzioni relative sono
previste dai primi cinque commi dell'art. 25; c) in caso di modifica
sostanziale o di trasferimento dell'impianto, nuovo o preesistente,
è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 15. Stante l'attuale
formulazione dell'art. 25, comma sesto, che non contiene alcun
riferimento all'art. 15, la omessa richiesta e l'omesso rilascio
dell'autorizzazione preveduta dall'art. 15 è sfornita di sanzione,
non potendo tale caso rientrare in quello radicalmente diverso
indicato dagli artt. 12 e 13, relativo alla continuazione nello
stesso luogo dell'attività produttiva in un impianto preesistente.
Tale situazione di incertezza normativa sembra essere stata
determinata da un errore materiale del legislatore, il quale, nel
formulare il sesto comma dell'art. 25 ha richiamato l'art. 13, che si
riferisce esclusivamente all'autorizzazione per impianti
preesistenti, anziché l'art. 15 che fissa l'obbligo di preventiva
autorizzazione per modifiche e trasferimenti degli impianti. Ciò
determina nel cittadino destinatario della norma in esame - osserva
il giudice a quo - una situazione di assoluta incertezza in ordine al
precetto penale con conseguente impossibilità di sapere quali sono
gli obblighi cui deve attenersi. Viene pertanto leso il principio di
tassatività della norma penale riconducibile all'art. 25, secondo
comma, Cost., che richiede una precisa determinazione della
fattispecie legale, tale da rendere chiaro al cittadino ciò che è
penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito, in conformità
con il brocardo "nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta".
Tale principio è diretto a garantire la certezza del diritto e a
fronteggiare gli arbìtri del potere giudiziario, precludendo a
quest'ultimo la possibilità di punire i fatti non espressamente
previsti dalla legge. Il predetto principio tende anche ad assicurare
l'eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta e la
possibilità di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente
vietato, onde consapevolmente decidere il proprio comportamento (art.
3). Esso incide direttamente, infine, sul diritto di difesa (art. 24,
secondo comma, Cost.): ed invero l'assenza di tassatività della
norma penale rende inattuabile il diritto alla difesa e quindi alla
precisa contestazione dell'addebito, atteso che la genericità della
norma incriminatrice reagisce sulla formulazione del capo di
imputazione (nel caso di specie era stato contestato all'imputato di
non aver richiesto due autorizzazioni: quella di cui all'art. 13 e
quella di cui all'art. 15, lettera b) del d.P.R. n. 203 del 1988).
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la Corte
dichiari non fondata la questione di costituzionalità proposta con
l'ordinanza in esame. Secondo l'Avvocatura il principio di
tassatività della norma penale non risulta violato, dovendosi
considerare: a) che la fattispecie materiale è definita nella
"modifica o trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione
prescritta" .. sicché il richiamo all'art. 13 appare - per questa
parte - la conseguenza di mero errore materiale, atteso che è l'art.
15 a dettare la regola dell'autorizzazione nei due casi indicati; b)
che il comma sesto dell'art. 25 è collocato dopo la disciplina
penale relativa agli impianti nuovi (art. 24) ed esistenti (art. 25,
commi da 1 a 5), proprio perché la disposizione abbraccia l'una e
l'altra categoria di impianti; c) che, comunque, in riferimento alla
nuova autorizzazione, che deve intervenire prima della modifica o del
trasferimento dell'impianto, lo stesso impianto si qualifica come
esistente; e perciò l'autorità preposta al rilascio del
provvedimento - quanto alle condizioni sostanziali da valutare ai
fini dell'atto di assenso - non potrà non valutare quelle indicate
nella prima parte dell'art. 13: donde la possibilità di giustificare
per questa via, il richiamo all'art. 13 relativo alle condizioni
sostanziali dell'autorizzazione.
La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto
1. - Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 sottopone ad autorizzazione
da parte della regione la costruzione, l'esercizio, la modificazione
e il trasferimento di impianti che provochino emissioni nell'aria e
sanziona penalmente il compimento di tali attività senza la prevista
autorizzazione, ovvero in difformità da essa o in violazione delle
relative prescrizioni.
In particolare, l'art. 6 prevede e regola la domanda di
autorizzazione che deve essere presentata alla regione o alla
provincia autonoma per la costruzione di un nuovo impianto e l'art.
24 punisce con sanzioni variamente articolate colui che inizia la
costruzione di un nuovo impianto o ne attiva l'esercizio in mancanza
dell'autorizzazionestessa, ovvero violandone le prescrizioni o non
osservando gli obblighi di comunicazione ad essa collegati. L'art. 12
stabilisce che anche per gli impianti già esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto deve essere presentata domanda di
autorizzazione e l'art. 13 disciplina tale autorizzazione
prevedendone le condizioni e i termini nonché gli accertamenti e le
prescrizioni che ad essa accedono. I primi cinque commi e il comma
settimo dell'art. 25 stabiliscono le sanzioni applicabili a chi,
esercitando un impianto esistente, non presenta la domanda di
autorizzazione suddetta, ovvero non osserva le prescrizioni impartite
o comunque non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente
dalla legge regionale o statale. Infine, l'art. 15 stabilisce che
sono sottoposte a preventiva autorizzazione: a) la modifica
sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento
dell'impianto in altra località. Il comma sesto dell'art. 25 prevede
le sanzioni penali per le relative violazioni, ma queste ultime vi
sono così descritte: "Chi esegue la modifica o il trasferimento
dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13".
Il riferimento all'art. 13 risulta essere il frutto di un errore
materiale di redazione del testo legislativo, posto che
l'autorizzazione per la modifica o il trasferimento dell'impianto,
come si è riportato, è quella prescritta dall'art. 15 e non quella
prescritta dall'art. 13. In questo senso si sono espressi sia il
giudice a quo, sia l'Avvocatura Generale dello Stato ed il medesimo
rilievo è stato formulato dalla dottrina che si è occupata
dell'argomento. In via meramente subordinata l'Avvocatura propone una
giustificazione del riferimento all'art. 13 osservando che le
condizioni sostanziali da valutare ai fini dell'atto di assenso non
possono essere che quelle indicate nella prima parte del medesimo
art. 13. Ma tale rilievo appare volto ad individuare i contenuti e le
condizioni della nuova autorizzazione che deve essere richiesta in
caso di modifica o trasferimento dell'impianto esistente, ma resta il
fatto che la norma che prescrive tale nuova autorizzazione è l'art.
15 e non l'art. 13.
L'errore è da far risalire all'originaria redazione del testo
normativo, posto che non vi sono discordanze, sul punto, tra il testo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'originale del decreto
legislativo emanato dal Presidente della Repubblica.
Il Pretore di Vicenza ritiene che tale errore materiale determini
una situazione di incertezza, a causa della quale il cittadino non è
posto in grado di sapere quale sia il precetto penale né, quindi,
quale sia la condotta alla quale egli deve attenersi per non
incorrere nella sanzione. Tale situazione - osserva il giudice a quo
- si pone in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, ma anche con il principio di uguaglianza giuridica dei
cittadini a parità di condotta, stabilito dall'art. 3 e con il
diritto di difesa, consacrato dall'art. 24.
2. - La questione è fondata.
Con la sentenza n. 364 del 1988, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in
cui tale norma consentiva che fossero chiamati a rispondere
penalmente anche coloro che versano in uno stato di inevitabile e
quindi scusabile ignoranza della legge penale, quale quello
oggettivamente determinato da assoluta oscurità del testo
legislativo.
Prima ancora che costituire vincoli in ordine alla disciplina
legislativa del requisito della colpevolezza, i principi
costituzionali che la Corte ha posto a base di tale sua decisione
riguardano la formulazione stessa delle norme penali e concorrono a
definire il contenuto del principio di determinatezza stabilito
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, inteso non soltanto
quale garanzia contro l'arbitrio del giudice, ma anche quale presidio
della libertà e della sicurezza dei cittadini.
Il principio di determinatezza della norma penale, infatti, ha,
tra i suoi portati, quello di imporre al legislatore l'obbligo "di
formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico
della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati"
(sentenza n. 96 del 1981).
La essenziale funzione di garanzia della persona e della sua
libertà, assolta dal principio di legalità dei reati e delle pene,
implica che "nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve
poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è
vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare,
contenenti riconoscibili direttive di comportamento" (sentenza n. 364
del 1988).
Con tali enunciati, la Corte non ha ovviamente inteso affermare
che le norme penali debbano necessariamente essere formulate in modo
così chiaro ed univoco da non dar luogo a dubbi interpretativi. Ma
vi sono requisiti minimi di riconoscibilità e di intellegibilità
del precetto penale - che rappresentano anche, peraltro, requisiti
minimi di razionalità dell'azione legislativa - in difetto dei quali
la libertà e la sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero
pregiudicate.
Questo è quanto si verifica nel caso in esame, in cui l'errore
materiale di redazione del testo legislativo, quale è stato
evidenziato nel precedente paragrafo, costituisce per il cittadino
una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la
comprensione del precetto penale, o, quanto meno, a fuorviarlo.
L'errore stesso, peraltro, introduce nella formulazione letterale
della disposizione un elemento certo, pur se involontario, di
irrazionalità e di contraddittorietà rispetto al contesto normativo
in cui la disposizione è inserita e come tale determina anche una
violazione di quel canone di coerenza delle norme che è espressione
del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
È pertanto sindacabile da parte di questa Corte il vizio
consistente nell'errore materiale di redazione legislativa, che
infici il testo della disposizione, pregiudicando, nella misura e nei
modi che ricorrono nel caso in esame, la riconoscibilità e
l'intelleggibilità del precetto penale con essa disposto. Rilevato un
simile vizio, la Corte, in adempimento della sua funzione di
conformazione dell'ordinamento legislativo al dettato costituzionale,
deve dichiarare l'illegittimità costituzionale della parte della
disposizione specificamente viziata e dalla quale deriva il difetto
di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto.
Né - così operando - viene a prodursi, ad opera della pronunzia
della Corte, un precetto penale nuovo rispetto a quello dettato dal
legislatore.
Il carattere evidente del lapsus risultante nel testo normativo fa
sì che la correzione da apportare è solo rivolta a far
corrispondere pienamente la lettera della legge alla volontà che il
legislatore intendeva enunciare. La presente decisione, pertanto, non
aggiunge alcunché alla norma impugnata, ma si limita a rendere ad
essa quella intellegibilità che i principi costituzionali sopra
richiamati richiedono per i precetti penali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma,
del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, (Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), nella parte in
cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13"
anziché alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte