Sentenza n. 185/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1995 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante
"Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale" e altre
norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i
precari delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1994 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana su ricorso proposto da
Galante Giovanni ed altro contro la Presidenza della Regione
siciliana ed altro iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 14 settembre 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
su ricorso proposto da Manno Fulvio contro la Presidenza della
Regione siciliana ed altro iscritta al n. 794 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Galante Giovanni ed altro nonché
gli atti di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato Arturo Merlo per Galante Giovanni ed altro e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Adito da Galante Giovanni e Calabrò Alfonso per la riforma
d'una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione di Catania, il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana con ordinanza emessa il 16 marzo 1994 e pervenuta
alla Corte il 1 ottobre 1994 solleva, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21,
nella parte in cui - disciplinando la procedura selettiva per il
passaggio alla qualifica di dirigente superiore amministrativo -
limita l'ammissione ai dirigenti ed equiparati che alla data del 1
novembre 1985 risultano inquadrati nei ruoli di cui alla legge
regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Ferma restando la potestà del legislatore regionale d'indicare
una data cui riferire il possesso dei requisiti di ammissione, il 1
novembre 1985, assunto quale discrimine dalla norma denunciata, non
rispetterebbe il principio di eguaglianza, nel momento in cui esclude
una categoria di personale già statale, ma inquadrato nei ruoli
regionali in una data, il 31 dicembre 1985, anteriore a quella della
promulgazione della citata legge n. 21 del 1986. Non vi sarebbe
ragionevole giustificazione di tale scelta legislativa: l'aver
elevato a titolo di ammissione l'inquadramento nel ruolo regionale,
alla data indicata, non sarebbe - ad avviso del rimettente - indice
di maggiore capacità professionale; e vi sarebbe, altresì, lesione
del principio di buon andamento dell'amministrazione, restringendosi
irrazionalmente il numero degli aspiranti.
1.2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza della
questione. Non essendovi identità di situazioni non si potrebbe
parlare - secondo la difesa erariale - di violazione del principio di
eguaglianza; né d'altro canto sarebbe utilizzabile il canone di buon
andamento per negare la discrezionalità del legislatore, al quale
non si potrebbe, invero, rimproverare l'adozione di criteri
improntati a gradualità e prudenza, considerata la diversa
provenienza delle categorie di personale.
1.3. - Si sono costituite le parti private sottolineando come non
vi siano motivi plausibili che giustifichino l'avvenuta
differenziazionedi posizioni analoghe; e ricordando, anzi, come
proprio l'Assessorato alla presidenza della Regione si sia posto il
problema della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n.
21 fino ad investirne in sede consultiva, con nota del 24 aprile
1987, il Consiglio di giustizia amministrativa che - nel rilevare la
disparità di trattamento verificatasi a danno del personale dei
ruoli transitori - suggerì all'amministrazione, con il parere n. 148
del 1987, di vagliare l'opportunità di modificare l'art. 2 citato.
Il possesso dello status di dipendente regionale alla data del 1
novembre 1985, quale titolo di ammissione alla procedura selettiva,
non rappresenta un indice di maggiore capacità rispetto ai
dipendenti che provengono dai ruoli statali inquadrati in epoca
successiva; per altro verso, poi, riducendo il numero degli aspiranti
legittimati, si svilisce inevitabilmente - questo l'assunto dei
ricorrenti - la qualità della selezione concorsuale.
2.1. - Anche il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, giudicando sul
ricorso proposto da Fulvio Manno avverso il decreto dell'Assessore
regionale alla presidenza della Regione n. 3361/II del 30 maggio
1994, che annullava il precedente decreto 5 dicembre 1986, n.
7034/XV, di attribuzione della qualifica di dirigente superiore,
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge regionale n. 21 del 1986, in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, richiamando le sentenze di questa Corte n. 879 e n. 827
del 1988.
2.2. - Pure in tale giudizio si è costituita la Regione
siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo nel senso della inammissibilità (per difetto di
rilevanza) o quanto meno della infondatezza della questione. In una
memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura
sottolinea che il Manno ha impugnato, dinanzi al T.A.R. Sicilia, il
decreto assessorile di annullamento d'un precedente atto che gli
attribuiva, illegittimamente, la qualifica di dirigente superiore:
nel giudizio di merito si discute, dunque, soltanto del provvedimento
di autotutela; di qui, l'irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto
1. - Entrambe le ordinanze di rimessione, emesse rispettivamente
dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di
Catania, denunciano, per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 21, che - nel novellare la precedente legge regionale
29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale
dell'amministrazione regionale" - ne ha sostituito l'art. 70,
dettando una norma transitoria (per la "prima applicazione della
legge"), in base alla quale tutti i posti previsti nella qualifica di
dirigente superiore sono coperti dai dirigenti inquadrati in ruolo
(alla data del 1 novembre 1985), previa valutazione dei titoli e un
colloquio. Verrebbero così discriminati, ai fini del conferimento
della qualifica di dirigente superiore, i dipendenti provenienti
dallo Stato che erano stati inquadrati in ruolo, con decorrenza 31
dicembre 1985, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n.
53.
Le due ordinanze, ponendo la medesima questione di legittimità
costituzionale, vanno riunite e decise con unica sentenza.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
mossa dall'Avvocatura dello Stato con riguardo alla questione
sollevata dal T.A.R. Sicilia: il giudice rimettente fornisce una
motivazione plausibile sulla rilevanza che la questione di
legittimità costituzionale può avere sull'esame del ricorso
proposto dal Manno avverso il decreto che annulla l'atto di
conferimento della qualifica di dirigente; e non vi è dubbio,
infatti, che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità
costituzionale della novella introdotta dalla citata legge regionale
n. 21 cambierebbe il quadro normativo assunto dal giudice di merito.
3. - Per chiarire i termini della questione, è necessario
soffermarsi sulla cronologia delle leggi sinora richiamate.
Il 1 novembre 1985 entra in vigore la legge regionale 29 ottobre
1985, n. 41, che detta nuove norme per il personale
dell'amministrazione regionale, disciplinandone ex novo lo stato
giuridico e il trattamento economico. L'art. 70 della riforma
riguardava il corso di formazione per dirigente superiore. Poco dopo,
con la legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dello
Stato comandato presso l'amministrazione regionale è immesso in uno
speciale ruolo transitorio con inquadramento al 31 dicembre 1985.
Ora, la legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, novellando l'art. 70
della riforma dell'ottobre 1985, innova la procedura per
l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore, ammettendo
tutti i dirigenti, o equiparati, inquadrati nei ruoli regionali alla
data del 1 novembre 1985, che abbiano un'anzianità di servizio di
almeno dieci anni.
4. - Il punto decisivo della questione è, dunque, il termine del
1 novembre 1985.
Il 1 novembre 1985 è entrata in vigore la riforma del personale
regionale di cui alla legge n. 41 dello stesso anno; nel frattempo,
erano stati inquadrati in ruolo i dipendenti dello Stato in posizione
di comando, per i quali l'art. 12 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 21, introduce, invero, una norma ad hoc (che equipara gli ex
direttori aggiunti di divisione ai dirigenti superiori). L'art. 12
non risolve, però, la discriminazione denunciata dai giudici
rimettenti: è certamente grave motivo di irrazionalità che la legge
n. 21 non abbia considerato le posizioni di coloro i quali erano già
immessi in ruolo, per volontà del legislatore regionale, sulla base
di una valutazione positiva del servizio reso e dell'interesse
pubblico a inquadrare (sia pure in un "ruolo speciale transitorio") i
dipendenti statali in posizione di comando.
Non vale eccepire la discrezionalità del legislatore, e il fatto
che la norma denunciata introduce (rispetto al testo originario
dell'art. 70, poi novellato) un trattamento di favore, che non
sarebbe suscettibile di estensione. La salvaguardia di tale ambito di
discrezionalità non esime questa Corte dall'accertare se non vi
siano manifesti motivi di irrazionalità, e discriminazioni prive di
fondamento giustificativo. Alla luce di quanto si è fin qui
osservato, è evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione
sia sotto il profilo della disparità di trattamento, a danno degli
ex statali, sia sotto quello dell'intrinseca irrazionalità, per non
aver adeguatamente ponderato il legislatore regionale, nel maggio del
1986, la situazione che si era determinata nei ruoli regionali con
precedenti atti normativi, e in particolare con la legge, più volte
menzionata, del 27 dicembre 1985, n. 53 (v. in generale, nella
giurisprudenza di questa Corte, le sentenze nn. 313, 234, 51 del
1994, 250, 219 del 1993, 487 del 1991, 472, 369 e 347 del 1990).
Resta assorbita l'ulteriore censura mossa con riguardo all'art. 97
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n.
41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione
regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione
giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), nella parte in
cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della
qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti
inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziché a quella
di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte