Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 2000

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare

di Padova nel procedimento penale a carico di V. C., iscritta al

n. 262 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Padova, ha premesso, in fatto, che, nel corso

della udienza preliminare a carico di un imputato già dichiarato

contumace, il pubblico ministero ha proceduto, a norma dell'art. 423,

comma 1, cod. proc. pen., alla modifica della imputazione - in quanto

il fatto era risultato diverso da come descritto nella richiesta di

rinvio a giudizio ed era inoltre emerso dagli atti un reato connesso

ai sensi dell'art. 12, comma 1, del codice di rito - chiedendo,

peraltro, "la notifica del verbale d'udienza, per estratto,

all'imputato contumace, ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.,

applicabile per analogia", ed eccependo, in caso di diversa

interpretazione del disposto normativo, la illegittimità

costituzionale dell'art. 423 cod. proc. pen., per violazione

dell'art. 3 della Costituzione;

che il medesimo giudice, favorevolmente delibando tale

eccezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del richiamato

art. 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che, in caso di modifica del capo di imputazione operata nel

corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero chieda che la

modificata contestazione sia inserita nel verbale d'udienza e il

verbale sia notificato per estratto all'imputato contumace;

che a parere del giudice rimettente sarebbe ravvisabile una

violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, considerato che la

disciplina della contumacia introdotta per l'udienza preliminare

dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, è del tutto assimilabile a

quella propria della fase dibattimentale, si determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento - previsto rispettivamente

dagli artt. 423 e 520 cod. proc. pen. - in merito alla conoscibilità

della modifica della imputazione, "fra imputati soggetti a tale

modifica nell'udienza preliminare e imputati soggetti alla stessa

modifica nell'udienza dibattimentale";

che parimenti vulnerato risulterebbe anche l'art. 111 Cost.,

in quanto non sarebbe assicurato "un effettivo contraddittorio fra le

parti, in condizione di parità, una tempestiva informazione

dell'imputato sull'accusa effettivamente contestatagli, e,

soprattutto, le condizioni necessarie all'imputato per preparare la

propria difesa, ad esempio scegliendo la via di un'istanza di

applicazione della pena in ordine alla modificata imputazione".

Considerato che il giudice a quo pone a oggetto delle proprie

doglianze la specifica disciplina, dettata dall'art. 423, comma 1,

cod. proc. pen. in tema di modifica del capo di imputazione nel corso

della udienza preliminare, nella parte in cui prevede che, in caso di

assenza dell'imputato, tale modifica viene comunicata al difensore,

il quale rappresenta l'imputato ai fini della contestazione;

che a tal proposito il rimettente, dopo aver sottolineato le

profonde innovazioni introdotte nel regime della udienza preliminare

dalla legge n. 479 del 1999, rappresentate in particolare dalla

estensione a tale fase di una disciplina della contumacia del tutto

analoga a quella prevista per il dibattimento, reputa ormai priva di

ragionevolezza ed in contrasto con il principio sancito dall'art. 3

della Costituzione, la peculiare previsione oggetto di impugnativa,

ove posta a raffronto con il diverso trattamento normativo riservato

dall'art. 520 del codice di rito alla omologa ipotesi della modifica

della imputazione nei confronti dell'imputato assente o contumace in

dibattimento, stabilendosi, infatti, per tale ipotesi, il necessario

inserimento della nuova contestazione nel verbale del dibattimento e

la relativa notificazione per estratto all'imputato;

che a parere del giudice rimettente, la mancata estensione di

tale ultima garanzia alla norma oggetto di impugnativa si

tradurrebbe, anche, in una violazione dell'art. 111 della Carta

fondamentale, giacché l'omessa notificazione all'imputato contumace

o assente della modifica del capo di imputazione non assicurerebbe un

effettivo e paritetico contraddittorio, né le condizioni necessarie

per preparare una adeguata difesa;

che le deduzioni svolte dal giudice a quo si fondano

sull'erronea premessa di ritenere fra loro comparabili disposizioni

iscritte all'interno di fasi processuali del tutto eterogenee, quali

sono, da un lato, l'udienza preliminare, e, dall'altro, il

dibattimento di primo grado;

che, al riguardo, deve sottolinearsi come le pur

significative e rilevanti modifiche che la legge n. 479 del 1999 ha

apportato alla disciplina della udienza preliminare, pur avendo

contribuito a ridefinire, in termini di maggior pregnanza, la

struttura, la dinamica ed i contenuti decisori di quella fase, non ne

hanno tuttavia mutato le connotazioni eminentemente processuali che

ne contraddistinguono l'essenza;

che al di là delle segnalate innovazioni, infatti, la

funzione della udienza preliminare era e resta quella di verificare -

sia pure alla luce di una valutazione "contenutistica" più

penetrante rispetto al passato - l'esistenza dei presupposti per

l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal pubblico

ministero, cosicché, ad una richiesta in rito, non può non

corrispondere, in capo al giudice, una decisione di eguale natura,

proprio perché anch'essa calibrata sulla prognosi di non

superfluità del sollecitato passaggio alla fase dibattimentale;

che in tale prospettiva, il mutamento del quadro di accusa

ben può ricevere, dunque, quanto a modalità di contestazione, una

disciplina difforme e più snella rispetto a quella dettata per il

dibattimento, posto che in tale ultima fase lo sviluppo delle serie

probatorie e l'oggetto del contraddittorio si proiettano, non verso

una statuizione destinata unicamente a regolare il futuro iter del

processo - quale è la decisione che conclude l'udienza preliminare -

ma verso una sentenza chiamata a definire direttamente il merito

della regiudicanda e suscettibile di assumere i caratteri e la

"forza" del giudicato;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamenta infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte