Sentenza n. 186/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/12/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 146r.d. 3269/1923
- art. 1r.d. 2313/1936
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 146
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1970 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello
Stato e Vicquery Luigi ed altro, iscritta al n. 216 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 2 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1971 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione
finanziaria dello Stato e Severino Francesco ed altro, iscritta al n.
162 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione 22 maggio 1969, l'Amministrazione finanziaria
di Torino impugnava, nei confronti di Vicquery Luigi e De La Pierre
Piero, per mancanza di calcolo e grave ed evidente errore di
apprezzamento, ai sensi dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639,
la decisione con la quale la Commissione provinciale delle imposte
aveva proceduto alla valutazione dei beni immobili oggetto di
trasferimento fra gli stessi convenuti, ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro.
Nel corso del giudizio il tribunale di Torino ha sollevato di
ufficio, in riferimento all'art. 113, primo comma, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della legge
di registro approvata con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella
parte in cui è disposto che il termine di sei mesi, stabilito a pena
di decadenza, per adire l'autorità giudiziaria in tutte le
controversie riguardanti le tasse e soprattasse di registro, le quali
abbiano formato oggetto di decisione amministrativa, decorre in ogni
caso dalla data della notificazione della decisione predetta.
Nell'ordinanza si assume che il principio costituzionale, per cui
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi contro gli atti della pubblica Amministrazione,
risulterebbe leso dalla norma che identifica la data di decorrenza del
termine per l'esercizio della azione giudiziaria con un evento (la
notificazione della decisione amministrativa) la cui verificazione
dipende esclusivamente dalla iniziativa dell'Amministrazione
finanziaria, senza limiti di tempo e senza l'osservanza di particolari
obblighi.
Dal che deriverebbe incertezza della tutela giurisdizionale del
contribuente, per esserne la realizzazione subordinata unilateralmente
alla discrezionalità degli uffici finanziari, nonché disparità di
trattamento, atteso che al contribuente medesimo non sarebbe concessa
una pari facoltà di procedere alla notificazione delle decisioni delle
commissioni amministrative.
Né potrebbe obiettarsi, si osserva, che il contribuente sia
carente di interesse a chiedere la tutela giurisdizionale prima che il
provvedimento della commissione amministrativa sia notificato; prima
cioè che l'Amministrazione finanziaria dimostri, con la notificazione,
di volersene avvalere. E ciò per il fatto che la lesione del diritto
del contribuente, deriverebbe non dalla pubblicazione e notificazione
della decisione in sede contenziosa, ma dalla pubblicazione del ruolo
del tributo. Si aggiunge che l'Amministrazione finanziaria avrebbe
facoltà di determinare in proprio favore la decorrenza del termine per
la proposizione della domanda giudiziale e di differirne la decadenza
in danno del contribuente, anche quando questi abbia interesse alla
definizione della controversia tributaria alla stregua degli
accertamenti compiuti in sede contenziosa amministrativa, e non abbia,
invece, interesse all'ulteriore loro modificazione.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la questione è
infondata. Assume, in contrasto con l'ordinanza del giudice a quo, che
in materia di imposta di registro, ai sensi dell'art. 29, terzo comma,
del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, vige il principio dell'autonomia
funzionale dei due procedimenti, rispettivamente di competenza delle
commissioni tributarie e del giudice ordinario, onde sarebbe consentito
al privato di proporre la domanda giudiziale non subordinatamente al
preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi e senza necessità di
attenderne l'esito.
Con altra ordinanza del 1 dicembre 1971 (n. 162 reg. ord. 1972),
l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 della legge di registro
è stata denunziata anche dalla Corte d'appello di Caltanissetta, nel
corso di un analogo giudizio promosso dall'Amministrazione finanziaria,
per motivi identici a quelli esposti dal tribunale di Torino, ancorché
in riferimento all'art. 24, quale enunciazione di principio, nel cui
ambito opererebbe il precetto (parimenti menzionato) dell'art. 113
della Costituzione.
Anche in questo giudizio si è costituita la sola Avvocatura
generale dello Stato, la quale, in rappresentanza dell'Amministrazione
delle finanze dello Stato, già costituita nel giudizio di merito, e
del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha svolto
deduzioni e conclusioni identiche a quelle sopra riassunte. Considerato in diritto :
1. - Le due cause concernono la stessa questione, onde vanno
riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze del tribunale di Torino e della Corte di
appello di Caltanissetta, in riferimento all'art. 113 della
Costituzione, e con la seconda anche in riferimento all'art. 24, primo
comma, della Costituzione, ma sotto l'identico profilo della garanzia
della tutela giurisdizionale, è stato denunziato l'art. 146 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3269, di approvazione della legge di registro,
nel testo modificato dall'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313.
La norma in questione stabilisce, a pena di decadenza, in sei mesi
il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le
controversie riguardanti le tasse e le soprattasse previste dalla legge
di registro, le quali abbiano formato oggetto di decisione
amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della
notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma
prescritta dal regolamento.
Le ordinanze dei giudici di merito assumono che, secondo costante
interpretazione, la tutela giurisdizionale del contribuente, per
effetto di detta norma, resti subordinata alla previa notificazione
della decisione della Commissione tributaria; notificazione cui, in
applicazione degli artt. 4 e 5 del regolamento per la procedura dei
ricorsi amministrativi in materia di tasse sugli affari (r.d. 22 maggio
1910, n. 316), può procedersi non mai ad istanza del contribuente, ma
ad iniziativa discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, quando
essa ritenga il compimento di tale atto opportuno nel proprio
interesse.
La questione è stata prospettata, nel corso di giudizi promossi
dall'Amministrazione contro decisioni di Commissioni provinciali per le
imposte ritenute pregiudizievoli per l'interesse dell'erario, sotto
l'aspetto (da considerarsi assorbente di ogni altro, in relazione al
giudizio di rilevanza svolto nelle ordinanze) che la normativa indicata
consente all'Amministrazione, che sia risultata soccombente, di
determinare, con scelta incensurabile, il tempo della notificazione.
Donde la facoltà di stabilire la data di decorrenza del termine
semestrale previsto per l'impugnativa davanti al giudice ordinario: il
tutto con sacrificio dell'interesse del contribuente alla definizione
della propria posizione tributaria in conseguenza di pronuncia
amministrativa favorevole o comunque da lui ritenuta soddisfacente.
La questione è fondata.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato assume che la disposizione
impugnata non avrebbe altro significato che di limitare la facoltà
delle parti, sia pubblica che privata, di adire il giudice ordinario,
nel caso in cui, a seguito della pubblicazione della decisione della
Commissione tributaria (pubblicazione che, ai sensi dell'art. 34 del
r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, si ha per avvenuta con la comunicazione
all'ufficio finanziario che ha partecipato alla contestazione
dell'accertamento del tributo), l'ufficio finanziario medesimo abbia
proceduto alla notificazione al contribuente della decisione predetta.
E ciò in quanto, dalla data della notificazione decorre il termine
semestrale di decadenza dell'esercizio della impugnativa
dell'accertamento tributario, nei casi di grave ed evidente errore di
apprezzamento ovvero di mancanza ed insufficienza della determinazione
del valore (art. 29, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639). Ma non vi sarebbe
pregiudizio per il contribuente quando, a seguito della decisione della
Commissione fosse, come nella fattispecie in esame, risultata
soccombente l'Amministrazione, perciò unica interessata alla
notificazione.
L'Avvocatura ammette che il ritardo nel compimento di questo atto
possa in qualche modo incidere sulla aspettativa del privato per la
definizione della controversia. Ma osserva che la norma in questione,
in quanto attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di
procedere alla notifica nel tempo che ritiene conveniente ai fini
pubblici, non sarebbe incompatibile con l'art. 113 Cost., il quale non
vieterebbe che la tutela giurisdizionale nei confronti
dell'Amministrazione pubblica sia assoggettata a modalità ed oneri
preordinati all'interesse generale.
Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui
contro gli atti della pubblica Amministrazione è ammessa sempre la
tutela giurisdizionale, proclama, sul riflesso evidente del principio
dell'art. 24, primo comma, l'inviolabilità del diritto a questa
tutela. E, mentre non vieta che la legge ordinaria possa regolare
diversamente l'esercizio del diritto alla protezione giurisdizionale,
non esige che questa inerisca, con immediatezza, al sorgere del
diritto. Ma la determinazione concreta di modalità ed oneri cui
accenna l'Avvocatura non deve, però, neppur rendere la domanda di
giustizia difficile o impossibile (come questa Corte ha affermato con
la sentenza n. 47 del 4 giugno 1964), ostacolandone la proponibilità
fino al punto di pregiudicare o addirittura vanificare il diritto del
quale si richiede protezione. E questa evenienza non è estranea alla
disciplina dettata dall'art. 146 legge di registro, giacché consente
che l'Amministrazione finanziaria discrezionalmente e senza limite di
tempo (salvo quello stabilito per il maturare della prescrizione) possa
procrastinare la definitività dell'accertamento del tributo di
registro, impedendo quella esplicazione della tutela giurisdizionale
che è garantita dalla Costituzione. E ciò in quanto solo alla
pubblica Amministrazione, con esclusione di ogni iniziativa del
contribuente, con la notificazione della decisione della Commissione
tributaria, è dato disporre della decorrenza e in sostanza
dell'efficacia del termine semestrale di decadenza dall'impugnativa
della decisione.
Non può omettersi di considerare, in ispecie, alla luce della
garanzia disposta dall'art. 113 Cost., il pregiudizio che allo stesso
contribuente potrebbe derivare in ordine alle prove di cui egli intenda
avvalersi davanti al giudice ordinario, al fine di contrastare le
pretese dell'Amministrazione finanziaria; prove, di cui il decorso del
tempo valga a sminuire o eliminare l'efficacia o la pratica
deducibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge di registro), modificato
con l'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui non
stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della
decorrenza del termine di decadenza per ricorrere all'autorità
giudiziaria, possa avere luogo anche ad istanza del contribuente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte