Sentenza n. 186/1974
Altra decisione · depositata il 26/06/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Calabria, notificato il 26 gennaio 1973, depositato in cancelleria il 7
febbraio successivo ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1973,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 29 novembre
1972, n. 3420, del Prefetto di Reggio Calabria, con il quale è stata
sospesa dalle funzioni l'assemblea del Consorzio per l'incremento
turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria e nominato un
commissario prefettizio.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Nino Rodolfo Caminiti, per la Regione Calabria, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del Presidente della Regione Calabria, notificato il 26
gennaio 1973, è stato impugnato per conflitto di attribuzione il
decreto del Prefetto di Reggio Calabria 29 novembre 1972, n. 3420, con
cui è stata sospesa dalle funzioni l'assemblea del Consorzio per
l'incremento turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria
e nominato un commissario prefettizio.
Il provvedimento indicato - secondo quanto la Regione deduce -
violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione anche
agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 (che ha trasferito
alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni amministrative
già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di turismo ed industria alberghiera): in quanto il Consorzio de
quo - strutturato come Consorzio fra la Provincia e vari Comuni della
Provincia di Reggio Calabria, nonché l'E.P.T. ed altri enti turistici
minori - avendo tra le sue finalità quelle di promuovere e sorreggere
tutte le iniziative turistiche nella provincia, sarebbe, appunto,
soggetto alla vigilanza e controllo della Regione, cui spetterebbero
anche i poteri di sospensione dell'Assemblea dei partecipanti e la
nomina di un commissario.
Di conseguenza andrebbe dichiarata l'incompetenza del Prefetto a
provvedere in materia ed annullato l'impugnato decreto.
Secondo, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri (che, nel
costituirsi in giudizio, ha resistito la tesi della Regione), il fatto
che il Consorzio in parola sia strutturato secondo la legge comunale e
provinciale (artt. 156 ss.) e che solo in parte svolga attività di
promozione turistica (avendo anche finalità di sviluppo economico e di
costruzione di infrastrutture viarie) confermerebbe che i controlli cui
il medesimo resta soggetto non sono quelli (di competenza della
Regione) previsti dall'art. 1 lett. c, del d.P.R. 1972, n. 6, citato
(che si riferisce tassativamente agli Enti provinciali del turismo ed
alle aziende autonome di cura e soggiorno), sibbene quelli, invece,
propri dei Consorzi amministrativi.
Tali ultimi controlli - che prima della riforma regionale si
incentravano nel controllo di legittimità del Prefetto ed in quello
tutorio di merito della G.P.A. - resterebbero ora disciplinati
dall'art. 61 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con rinvio a quanto
disposto sul controllo sulle Provincie; vale a dire, mentre il
controllo sugli atti spetterebbe al Comitato regionale di controllo, il
controllo sugli organi spetterebbe alle autorità dello Stato, e così,
in particolare, il potere di sospensione e nomina di commissari,
demandato in via esclusiva al Prefetto (art. 166, commi terzo e quarto,
legge comunale e provinciale). Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte, dalla quale
dipende la soluzione del conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Calabria, consiste, per quanto in narrativa detto, nello
stabilire - sulla non controversa (e corretta) premessa che il
provvedimento di sospensione dell'assemblea di un ente giuridico con
conseguente nomina di un commissario straordinario configuri una forma
di "controllo sostitutivo sull'organo" - se l'esercizio di detto tipo
di controllo, appunto, nei confronti del "Consorzio per l'incremento
turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria", competa
allo Stato (che, nella specie, lo ha in concreto esercitato, per il
tramite dell'organo prefettizio) ovvero, invece, alla Regione.
La seconda alternativa è sostenuta dalla ricorrente sul rilievo
che il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - quale attuato
con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - delle funzioni amministrative, ad
esse spettanti ex artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia del
turismo ed industria alberghiera involga, per continenza, anche il
passaggio di tutte le forme di controllo sugli enti che, come quello di
specie, comunque, svolgano la loro attività in settori della materia
indicata.
A conferma del proprio assunto la Regione richiama la precedente
pronunzia di questa Corte n. 178 del 1973, secondo cui, appunto,
"allorché si tratti di enti operanti nell'ambito delle materie
Previste dall'art. 117 della Costituzione, non solo il controllo sugli
atti, ma anche quello sugli organi deve ritenersi incluso nelle
rispettive materie".
2. - Il ricorso - che si puntualizza, quindi, in una censura di
violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - non è fondato.
È da escludere che la fattispecie in discussione insista nell'area
coperta dal principio enunciato dalla richiamata sentenza n. 178 del
1973.
Secondo, infatti, tale decisione, l'incidenza dell'attività di un
ente locale su materie previste dall'art. 117 della Costituzione non
costituisce elemento di per sé giustificativo della attribuzione alla
Regione del potere di controllo sostitutivo sull'ente stesso, sibbene,
più esattamente, elemento da cui desumere una sottoposizione dell'ente
"ai poteri di supremazia (in quelle materie) alle Regioni attribuiti"
(sentenza n. 62 del 1973), di cui è specificazione la potestà di
interferire nella relativa organizzazione.
Tale potestà, appunto, in ultima analisi, dà ragione della
titolarità dei controlli sostitutivi sull'organo; ed è alla luce di
tale enucleato fondamento dei controlli in questione che si spiega
anche il raccordo tra la esaminata sentenza n. 178 del 1973 e la
precedente n. 164 del 1972, che ha affermato spettare, invece, allo
Stato il controllo sugli organi di Comuni o Provincie.
Tale ultima indicata decisione non contraddice, infatti, la
premessa dell'inerenza della funzione di controllo sostitutivo
sull'organo ad una potestà latamente organizzatoria, ma da questa
coerentemente movendo perviene alla conclusione che, nei confronti dei
minori enti territoriali, quella potestà spetta allo Stato (e non alla
Regione) in quanto "appare dall'art. 128 della Costituzione la
volontà di mantenere alle Province ed ai Comuni la figura da essi
tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello
Stato".
Ciò posto, è chiaro come, anche per la soluzione del caso di
specie, occorra, in definitiva, verificare a chi (tra Stato e Regione)
vada, in effetti, riconosciuta la "potestà di interferire
nell'organizzazione" del Consorzio in questione.
A tal fine, rispetto all'elemento della coincidenza (per altro
soltanto parziale) dell'attività svolta da tale Consorzio con quella
di competenza della Regione ex art. 117 della Costituzione, assume
preminente ed, anzi, assorbente rilievo la considerazione della
particolare struttura e natura dell'ente.
Trattasi, infatti, - desumesi dal relativo Statuto - di Consorzio
"costituito tra la Provincia di Reggio Calabria ed i comuni della
Provincia medesima" e cioè di consorzio inquadrabile - giusto l'esatto
rilievo dell'Avvocatura - nel tipo disciplinato dagli artt. 156 e segg.
t.u. legge comunale e provinciale: la quale configurazione non viene a
mutare per la prevista partecipazione al consorzio dell'Ente
provinciale per il turismo e di altri enti perseguenti finalità
turistiche, atteso che la partecipazione di "altri enti" è considerata
evenienza normale dei consorzi amministrativi dall'art. 172 t.u.
citato.
Ora è noto che, nei rispetti dell'ordinamento generale, i consorzi
intercomunali al pari di quelli interprovinciali si presentano come
proiezioni dei Comuni o delle Provincie; dei quali rispettivamente
condividono, nel complesso, il regime giuridico (Vedi artt. 165 e segg.
t.u. legge comunale e provinciale, e artt. 33, 63, 65, 272 e segg. t.u.
leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).
Discende da ciò che alla Provincia, appunto, vada equiparato il
Consorzio che ora ne occupa, anche sotto il profilo della soggezione
alla potestà di supremazia dello Stato ed al connesso potere di
esercizio dei controlli sostitutivi; il che, del resto, trova anche un
riscontro normativo testuale nell'art. 61 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62 (sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali),
secondo cui "per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si
applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi
dei quali la Provincia fa parte o altrimenti quelle stabilite per il
Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti o per il
Comune capoluogo di Provincia se questo fa parte del Consorzio".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettante allo Stato il potere di sospensione dalle
funzioni dell'assemblea del "Consorzio per l'incremento turistico ed
economico della Provincia di Reggio Calabria" e di nomina di un
commissario straordinario, esercitato con decreto 29 novembre 1972, n.
3420, del Prefetto di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte