Sentenza n. 186/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 405/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi primo e terzo, della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e d'indulto
e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia) promossi dal
tribunale di Avezzano con ordinanze emesse in data 12 e 23 ottobre, 16
e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25 gennaio 1979, nei procedimenti
penali a carico di Di Micoli Domenico, Ciaglia Alessandro, Tarquini
Enrico, Guarracini Orante Carmine ed altro, Giovannone Virgilio, Dei
Fiaschi Antonio, e con ordinanza emessa il 23 ottobre 1978 nel
procedimento penale a carico di Scognamiglio Walter ed altro, iscritte
ai numeri da 49 a 54 e 332 del registro ordinanze 1979, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 87 del 28 marzo, 175 del
27 giugno e 310 del 13 novembre 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con cinque ordinanze, di identico contenuto, emesse il 12 e 23
ottobre, il 16 e 27 novembre e il 14 dicembre 1978, il tribunale di
Avezzano ha sottoposto al giudizio della Corte l'art. 12, primo comma,
della legge 3 agosto 1978, numero 405 (delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnista e di indulto e disposizioni
sull'azione civile in seguito ad amnistia), in quanto impone al giudice
penale che, in grado di appello o in seguito a ricorso per cassazione,
dichiari il reato estinto per amnistia, di decidere egualmente sulla
impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza concernenti gli interessi civili.
La questione è stata sollevata, in alcuni dei casi su eccezione
della difesa, in altri di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, nel corso di altrettanti giudizi penali innanzi al
tribunale in seguito ad appello degli imputati (Di Micoli Domenico,
Ciaglia Alessandro, Tarquini Enrico, Guarracini Orante Carmine ed altro
e Giovannone Virgilio), condannati con sentenze di diversi pretori del
circondano, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, in
uno dei casi, e, negli altri, per lesioni colpose, reati tutti coperti
dall'amnistia concessa, in base alla legge surrichiamata, con d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413.
Premesso che, ai sensi dell'art. 152 cpv. del codice di procedura
penale, il giudice penale, in presenza di cause estintive del reato,
può entrare nel merito del giudizio solo quando esistono prove le
quali rendano evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non
l'ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato,
nel provvedimento di rimessione si osserva che, non sussistendo le
condizioni previste dallo stesso art. 152, il tribunale, per
pronunciare egualmente sulla impugnazione, sia pure ai soli effetti
civili, dovrebbe entrare comunque nel merito del fatto denunciato. Di
conseguenza, secondo il giudice a quo, la legittimità costituzionale
della contestata disposizione appare dubbia, "per violazione degli
articoli 3 e 24 della Costituzione, sia perché l'imputato verrebbe
privato di almeno un grado di giudizio, sia perché ne verrebbero
conseguentemente limitati i diritti della difesa".
La eventuale illegittimità della norma impugnata - afferma inoltre
il tribunale - è, in tutti i giudizi suindicati, pertinente e
pregiudiziale alla loro definizione.
Eseguite le notifiche, comunicazioni e pubblicazioni di rito,
nessuna delle parti dei processi penali si è costituita innanzi alla
Corte. E invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato.
Nell'atto di intervento in data 8 febbraio 1979 (identico per tutti
i giudizi) l'Avvocatura chiede che le questioni sollevate siano
dichiarate infondate. A suo avviso, infatti, il riferimento delle
ordinanze di rinvio, agli effetti della pretesa violazione dell'art. 3
della Costituzione, all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale
non è per nulla giustificato. Fra questa norma e la disposizione
dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, non vi sarebbe interferenza.
Esse disciplinano situazioni assolutamente diverse che, come tali, non
consentono alcuna valutazione di diverso trattamento. Secondo la difesa
del Presidente del Consiglio neppure la violazione dell'art. 24 della
Costituzione sussiste: la norma impugnata non priva in alcun modo
l'imputato di un grado di giurisdizione, e non apporta alcuna
limitazione al suo diritto di difesa.
La stessa questione, riguardo all'art. 12, primo comma, della legge
n. 405 del 1978 e in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
veniva inoltre sollevata dal tribunale di Avezzano con una sesta
ordinanza, emessa in data 25 gennaio 1979, nel corso di un altro
giudizio, a carico di Dei Fiaschi Antonio, appellante avverso una
sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal pretore della
stessa città per violazioni della legge urbanistica.
I motivi del provvedimento di rimessione - anche questa volta
imperniati sul richiamo all'art. 152 cpv. del codice di procedura
penale - sono del tutto analoghi a quelli svolti dal giudice a quo
nelle precedenti ordinanze. In base ad essi la eccezione di
illegittimità costituzionale viene ritenuta non manifestamente
infondata sotto il profilo della privazione (che la norma impugnata
avrebbe operato a sfavore dell'imputato) di un grado di giudizio ed
inoltre della limitazione dei diritti della difesa.
Notificata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, non vi sono state
costituzioni di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. - Sempre innanzi al tribunale di Avezzano (nel caso però non
giudice di appello ma di primo grado), nel corso di un processo penale
(con costituzione di parte civile) per i reati di lesioni e omicidio
colposo, a carico di Scognamiglio Walter e Palladoro Gianfranco,
un'altra questione di legittimità costituzionale è stata sollevata,
riguardo a un'altra disposizione dell'art. 12 della legge n. 405 del
1978 e precisamente del terzo comma dell'articolo, che concerne la
perdurante efficacia, nonostante il sopravvenire dell'amnistia, del
provvedimento di concessione della provvisionale prevista dall'art. 24
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti.
Per il reato di lesioni colpose la parte civile aveva infatti
chiesto, nel corso del giudizio penale, che le fosse accordata la
suddetta provvisionale, ma prima che il Collegio provvedesse era
sopravvenuta, con il decreto presidenziale n. 413 del 1978, l'amnistia.
Secondo la difesa degli imputati, la disposizione di legge
contestata, col consentire, nonostante la amnistia (nella quale il
reato di lesioni colpose sicuramente rientrava), la emanazione del
provvedimento contemporaneamente alla declaratoria della amnistia, si
sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il
tribunale, ritenuto che la eccezione di incostituzionalità fosse,
oltre che rilevante, non manifestamente infondata, con ordinanza in
data 23 ottobre 1978, sospeso il processo penale, ordinava la
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Si legge nell'ordinanza di rinvio che la questione assume
rilevanza, non potendo il giudice a quo, se la Corte non l'abbia prima
risolta, decidere sulla istanza di provvisionale.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il tribunale fa, anche in
questo Caso, richiamo all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale.
Stando a questa disposizione - si osserva - il giudice, al sopravvenire
dell'amnistia, in mancanza di prove che rendano evidente che il fatto
non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è
previsto dalla legge come reato, dovrebbe senz'altro applicare
l'amnistia, senza più, in nessun modo, pronunciarsi sul merito.
L'articolo 12, terzo comma, della legge n. 405 del 1978, invece,
gl'imporrebbe egualmente di farlo, chiamandolo però a decidere
(secondo il giudice a quo), oltre che sull'applicazione dell'amnistia,
sulla richiesta di provvisionale. Perciò, ad avviso del tribunale di
Avezzano, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, specie sotto il
profilo della privazione, per l'imputato, dei due gradi di
giurisdizione, e conseguente violazione del diritto di difesa, con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e
comunicata ai Presidenti delle due Camere, l'ordinanza di rinvio (n. 54
del registro ordinanze 1979) veniva però pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, una prima volta, per errore, con testo identico a quello
delle altre ordinanze (nn. da 49 a 53 del registro ordinanze 1979) con
cui il tribunale di Avezzano, come sopra si è riferito, come giudice
di appello, aveva sottoposto al giudizio della Corte le questioni sorte
riguardo al primo comma dello stesso art. 12 della legge n. 405.
Rilevato l'errore, si procedeva, con contestuale avviso di rettifica,
ad una nuova pubblicazione dell'ordinanza, col suo proprio testo
(Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 novembre 1979).
Nessuna delle parti del giudizio di provenienza si è costituita
innanzi alla Corte. E invece intervenuta in giudizio, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, ma
l'atto di intervento relativo a questa causa, che reca anch'esso la
data dell'8 febbraio 1979, e nel quale, come negli altri giudizi, si
chiede che la eccezione di incostituzionalità sia respinta, pur
facendo menzione, esattamente, dei nomi degli imputati nel giudizio di
provenienza (Scognamiglio e Palladono), è di contenuto del tutto
identico a quello degli atti di intervento spiegati per gli altri
giudizi, facendo riferimento non già alla questione sollevata nei
confronti del terzo comma dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, ma
alla questione sollevata negli altri giudizi, nei confronti del primo
comma della stessa disposizione.
In una memoria in data 6 dicembre 1979, l'Avvocatura dello Stato ha
dichiarato tuttavia di dover apportare una variazione all'atto di
intervento, riconoscendo che la questione di legittimità
costituzionale sollevata in questo giudizio, investendo non il primo ma
il terzo comma dell'art. 12, si distingue dalle questioni sottoposte al
giudizio di questa Corte con le altre ordinanze dello stesso tribunale.
Anch'essa però, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, va
dichiarata infondata. Neppure in questo caso, infatti, il richiamo
della ordinanza di rinvio all'art. 152 cpv. del codice di procedura
penale, sarebbe pertinente: la norma processuale invocata e la
disposizione di legge, della legittimità costituzionale della quale si
dubita, disciplinano situazioni che, assolutamente diverse, come sono,
non consentono alcuna valutazione di preteso diseguale trattamento.
Esclusa quindi ogni Violazione dell'art. 3, l'Avvocatura dello
Stato osserva inoltre che la disposizione impugnata non contrasta
neppure con l'art. 24 della Costituzione. Il sistema normativo
previsto, per la concessione della provvisionale nei processi per
sinistri stradali, dall'art. 24 della legge n. 990 del 1969 trova,
infatti, puntuale riscontro nella situazione processuale considerata,
nel loro riferirsi al provvedimento cautelare, dalle nuove norme sulla
"azione civile in seguito ad amnistia". Il pretore, il giudice
istruttore e il tribunale, nelle diverse ipotesi contemplate, non
potrebbero, pronunciando sentenza di non doversi procedere per
amnistia, decidere sulla richiesta di provvisionale se non ricorressero
le condizioni che l'art. 24 della legge n. 990 del 1969 richiede per la
legittima emanazione del provvedimento. Ed è del tutto naturale - si
aggiunge - in funzione della peculiarità della situazione processuale
che si viene a determinare, che sia poi il giudice civile a revocare,
se occorra, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 405 del
1978, il provvedimento di assegnazione della provvisionale.
3. - La cause sono state chiamate e discusse nell'udienza pubblica
del 19 dicembre 1979. Rinviate a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del
1980, sono state discusse nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980,
nella quale l'Avvocatura dello Stato ha confermato la richiesta che
siano dichiarate infondate le proposte questioni di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Avezzano ha
sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
A) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione - il primo comma dell'art. 12 della
legge 3 agosto 1978, n. 405, in quanto prescrive che, quando nei
confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica,
alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a
favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di
cassazione, qualora dichiarino il reato estinto per amnistia, debbano
egualmente decidere sull'impugnazione, ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gl'interessi
civili. In virtù di tale disposto, si entra nel merito del giudizio
pur non ricorrendo le condizioni del secondo comma dell'art. 152 del
codice di procedura penale: esistenza di prove le quali rendano
evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, o assoluta
mancanza della prova che l'imputato abbia commesso il reato. Secondo il
giudice a quo l'imputato verrebbe così privato di almeno un grado di
giudizio, e ne verrebbero conseguentemente limitati i diritti della
difesa (ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre
1978, e del 25 gennaio 1979).
B) se sia costituzionalmente illegittimo - sempre per contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione - il terzo comma del già citato
art. 12 della legge n. 405 del 1978, "nella parte in cui consente al
pretore, al giudice istruttore od al tribunale, nel corso di giudizio
di primo grado, di emettere sentenza di non doversi procedere per
estinzione del reato in seguito ad amnistia, ma di emanare egualmente
un provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai
sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti)". Anche per questa norma (che
secondo la interpretazione accolta nella ordinanza di rinvio sarebbe
applicabile non solo nella ipotesi che al sopravvenire della amnistia
tale provvedimento sia stato già emanato, ma anche nel caso che il
giudice provveda in momento successivo, ovviamente non dopo che sia
intervenuta la declaratoria) il giudice a quo, richiamato il secondo
comma dell'art. 152 del codice di procedura penale, ha ritenuto la
questione non manifestamente infondata sotto il profilo della
privazione per l'imputato dei due gradi di giudizio, con conseguente
lesione dei diritti della difesa (altra ordinanza del 23 ottobre 1978).
2. - Stante la connessione delle sollevate questioni, i giudizi
vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Entrambe le questioni non sono fondate.
L'art. 12 della legge n. 405 del 1978 persegue - come ha posto in
evidenza il Guardasigilli nel presentare il relativo disegno di legge -
una duplice finalità: impedire che il provvedimento di clemenza
ridondi in pregiudizio del danneggiato dal reato, e soddisfare esigenze
di economia processuale in modo da consentire una definizione della
controversia civile, nonostante il sopravvenire dell'amnistia, con la
utilizzazione degli atti del procedimento penale nell'ambito dello
stesso, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo in
altra sede. La norma - che, pur essendo inserita nella legge che ha
delegato la concessione dell'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413, è autonoma (come anche si pone in risalto nella già citata
relazione governativa) rispetto alle disposizioni concernenti la delega
stessa, e, valendo anche per l'avvenire, ha una portata generale - si
colloca, pertanto, in una linea evolutiva "diretta a rimuovere quei
rigidi schematismi che, subordinando totalmente l'azione civile
all'azione penale, davano luogo ad una ingiustificata lesione dei
diritti del danneggiato". Linea, che prende le mosse dalle pronunce di
questa Corte, n. 1 del 1970 (che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale "nella
parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso
per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i
suoi interessi civili"), e n. 29 del 1972 (che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura
penale "nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere
sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con
sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei
suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale
giudizio di rinvio")..
Si afferma nelle ordinanze di rimessione che per effetto della
denunciata norma l'imputato verrebbe ad essere privato di almeno un
grado di giudizio, con conseguente limitazione dei diritti della
difesa, in violazione dei precetti, congiuntamente richiamati,
dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione.
In proposito, va preliminarmente richiamata la costante
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il doppio grado di
cognizione di merito non è riconosciuto dalla Costituzione quale
necessaria garanzia di difesa (dalle sentenze n. 110 del 1963, n. 41
del 1965, n. 54 del 1968 e dall'ordinanza n. 9 del 1971, alle sentenze
nn. 22 e 117 del 1973, n. 274 del 1974 e n. 25 del 1976). Siffatti
precedenti già di per sé conforterebbero la dichiarazione di non
fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte. Ma ad essi
non occorre far riferimento, ove si rifletta che, contrariamente
all'assunto del giudice a quo, l'imputato non deve affatto subire la
perdita di un grado di giurisdizione per effetto del denunciato primo
comma dell'art. 12, atteso che per l'applicazione di tale norma si
presuppone testualmente che sia già intervenuta, almeno in prima
istanza (ed anche in seconda, ove sia la Corte di cassazione a
dichiarare il reato estinto per amnistia), una sentenza di condanna,
anche generica, dell'imputato alle restituzioni ad al risarcimento dei
danni cagionati dal reato, a favore della parte civile. Come avverte,
infatti, la ricordata relazione del Guardasigilli, la deroga rispetto
al disposto dell'art. 23 del codice di procedura penale è stata
volutamente limitata "al caso di decisione nel giudizio di
impugnazione, quando cioè l'attività probatoria, almeno di regola, è
stata esaurita e già vi e una pronuncia sull'azione civile".
Né maggior pregio può riconoscersi, poi, ai fini dell'asserita
violazione dell'art. 3 della Costituzione, al richiamo che viene fatto
nelle ordinanze al secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura
penale, che prevede in quali casi il giudice debba prosciogliere nel
merito, anziché dichiarare estinto il reato. Appare evidente come,
ove tali casi ricorrano, non possa trovare applicazione il disposto del
primo comma del citato art. 12,. che, nel dettare norme esclusivamente
riguardo all'azione civile, in base al principio sancito dall'articolo
198 del codice penale, in forza del quale la estinzione del reato non
comporta la estinzione delle obbligazioni civili che ne derivano,
presuppone invece la dichiarazione di estinzione del reato per
amnistia. Le situazioni disciplinate dalle due norme sono nettamente
diverse, e si rivela perciò priva di fondamento la doglianza della
disparità di trattamento.
Non fondata è, dunque, in relazione agl'invocati parametri, la
questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12
della legge n. 405 del 1978.
4. - Del pari non è fondata l'altra questione, relativa al terzo
comma dello stesso art. 12, anch'esso denunciato per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, sempre sotto il profilo della
limitazione dei diritti della difesa a motivo della privazione del
doppio grado della cognizione di merito.
A differenza dei due precedenti commi dell'art. 12, il terzo prende
in considerazione l'applicazione dell'amnistia nel corso
dell'istruzione o del giudizio di primo grado, ed opera esclusivamente
nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, sempre a tutela della parte civile.
E previsto, infatti, che l'eventuale provvedimento di assegnazione di
una somma in suo favore, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, rimanga efficace, malgrado la intervenuta dichiarazione
di estinzione del reato per amnistia, a condizione che venga proposta
l'azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal
giorno in cui sia stata pronunciata la sentenza non più soggetta ad
impugnazione. Una volta riattivato in quella sede il giudizio di
risarcimento, competerà al giudice civile il riesame della ordinanza
di assegnazione della "provvisionale", con conseguente possibilità di
revoca della stessa nell'ambito della decisione del merito: avverso la
quale, poi, sono ovviamente esperibili gli ordinari mezzi di
impugnazione.
Non si vede, pertanto, in qual guisa restino vulnerati, sotto il
profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione, i diritti della difesa
per effetto della denunciata norma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e
d'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25
gennaio 1979 del tribunale di Avezzano;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del terzo comma dell'art. 12 della citata legge 3 agosto 1978, n. 405,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con
altra ordinanza del 23 ottobre 1978 del tribunale di Avezzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte