Sentenza n. 186/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dalla Commissione Tributaria
di 1 grado di Modena sul ricorso proposto dal Maglificio "La Trottola",
iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;
2) due ordinanze emesse il 15 dicembre 1980 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Latina nei ricorsi proposti da Cosentino Ciro,
iscritte ai nn. 753 e 754 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 24 dicembre 1980;
3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dalla Commissione Tributaria
di 2 grado di Verona sul ricorso proposto dalla Soc. d.f. F.lli Negri,
iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 del 24 febbraio 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 10 aprile 1979 (nel corso di un giudizio dinanzi ad
essa pendente avverso un accertamento tributario, a seguito del quale
era stato aumentato l'imponibile del ricorrente ed erano state irrogate
pene pecuniarie senza tener conto dei maggiori costi connessi con il
maggior reddito accertato, in quanto non registrati nelle scritture
contabili) la commissione tributaria di 1 grado di Modena ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3,24 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 74, commi secondo e terzo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), i quali, nello
stabilire i criteri per la determinazione del reddito d'impresa
soggetto ad IRPEF, escludono la deducibilità dal reddito lordo delle
poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai
fini fiscali o non imputate al conto profitti e perdite.
Si osserva che tale normativa, comportando la tassazione del ricavo
lordo dell'impresa anziché del reddito netto, non adegua la tassazione
alla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, gli
impedisce di dimostrare la sua effettiva capacità economica ed implica
una tassazione differenziata per redditi netti uguali.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di intervento si osserva che la normativa impugnata non
esclude affatto la deducibilità dai ricavi e proventi dei costi ed
oneri che concorrono a formare il reddito e non è quindi in contrasto
con il criterio generale della tassazione del reddito netto, ma
stabilisce, sul piano meramente probatorio, che costi ed oneri, per
essere dedotti, devono essere registrati nelle scritture contabili ed
imputati al conto profitti e perdite.
In tal modo si dà attuazione al principio della determinazione del
reddito in base a contabilità, cui è correlato l'obbligo del
contribuente di tenere regolari scritture contabili: principio
introdotto per esigenze di tutela dell'interesse generale alla
riscossione dei tributi, interesse costituzionalmente protetto, il
quale giustificherebbe la previsione di limitazioni probatorie che
tendono a prevenire facili evasioni.
Allora le disposizioni censurate, operando sul piano meramente
probatorio in modo razionale e giustificato, non determinano situazioni
di ingiustificata disparità di trattamento fra contribuenti, né
comportano limitazioni alle garanzie della difesa in giudizio, essendo
in potere e dovere del contribuente di precostituire agevolmente la
prova legale prevista dalla norma tributaria, ne infine si pongono in
contrasto con il principio sostanziale della capacità contributiva, la
cui attuazione soggiace pur sempre al limite generale della prova dei
fatti da cui quella capacità è manifestata.
Questione simile è stata sollevata, nel corso di giudizi analoghi
al precedente, con due ordinanze della commissione tributaria di 1
grado di Latina, e di quella di 2 grado di Verona (rispettivamente del
15 dicembre 1979 e del 30 ottobre 1981).
Anche nei giudizi così promossi si è costituito il Presidente del
consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze di cui in epigrafe, sollevano tutte la
medesima questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 74, commi secondo e
terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), escludendo la
detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate
nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel
conto profitto e perdite, sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 53
della Costituzione, in quanto comporta una tassazione non proporzionata
alla capacità contributiva, sottopone ad un trattamento deteriore chi
abbia presentato una denuncia dei redditi infedele rispetto a chi
l'abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa del contribuente,
impedendogli di dimostrare il proprio reddito netto effettivo.
3. - La questione non è fondata.
L'art. 74, secondo e terzo comma, ha stabilito che nel determinare
la base imponibile dell'IRPEF deve tenersi conto degli oneri e dei
costi, ma ha anche precisato le condizioni in presenza delle quali tali
oneri sono deducibili: essi, infatti, devono risultare registrati nelle
scritture contabili appositamente prescritte ai fini fiscali (3 c.)
ovvero imputati al conto profitti e perdite (2 c.).
In tal modo l'art. 74, nel rendere concreto il precetto che gli
oneri ed i costi, per essere deducibili, devono essere effettivi e
reali, ha inteso tutelare adeguatamente l'interesse della finanza, la
quale può ammettere la deduzione solo quando gli oneri ed i costi
siano provati: e tale prova, come emerge chiaramente dallo stesso art.
74, secondo e terzo comma, nonché dall'art. 3, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi") deve essere fornita dallo
stesso contribuente e deve consistere nel dimostrare che il
contribuente medesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla
legge per la regolare tenuta delle sue scritture e per la regolare
conduzione della gestione della sua impresa.
D'altro canto la disposizione contenuta nei due citati commi è del
tutto coerente con un sistema impositivo fondato sulla dichiarazione
del contribuente, chiamato a rendere noti tutti gli elementi (attivi e
passivi) che concorrono a formare la base imponibile: è, perciò, il
contribuente che deve fornire alla finanza gli elementi sostanziali che
valgano a dimostrare l'effettivo ammontare delle sue entrate e, quindi,
anche dei fatti che incidono su tali entrate in senso negativo, salvo,
ovviamente, il controllo della finanza medesima.
Soltanto in assenza di qualsiasi dichiarazione del contribuente, e
cioè in una situazione ben diversa da quella alla quale si rifà
l'art. 74, la finanza agisce ex officio e si richiama agli accertamenti
eseguiti dalla polizia tributaria (art. 41 d.P.R. 29-9-1973, n. 600).
Ciò chiarito, ritiene la Corte che nessuna delle prospettate
censure abbia consistenza:
a) per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. si
osserva che l'art. 74, stabilendo la cennata condizione per la
detrazione dal reddito di impresa degli oneri e dei costi (come è
stato riconosciuto in caso del tutto analogo con la sentenza n. 201 del
1970), ha posto tutti i soggetti tassabili in situazione identica
dinanzi alla norma, essendo a tutti riconosciuto uguale diritto alla
detraibilità.
Ma, ciò detto, non può riconoscersi identità di situazione fra
coloro i quali abbiano regolarmente osservato le cennate prescrizioni e
coloro i quali, invece, a tali adempimenti si siano sottratti: anzi
proprio in virtù del principio di uguaglianza i secondi non possono
invocare tale trattamento (citata sentenza n. 201/1970).
A maggiore ragione non può parlarsi di disparità di trattamento
rispetto al caso limite della assoluta mancanza di dichiarazione (art.
41 d.P.R. n. 600 del 1973), nel quale la finanza è costretta a
procedere all'accertamento di ufficio di tutti gli elementi del caso
con la possibilità di avvalersi di facoltà che altrimenti non ha
(come ad es. quella di utilizzare dati e notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza e di operare sulla base di presunzioni prive
dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo d.P.R. n. 600).
b) Quanto alla asserita violazione dell'art. 53, si rileva che la
determinazione del quantum del tributo che il contribuente è tenuto a
corrispondere ben può essere dalla legge subordinato alla osservanza
di taluni obblighi, come appunto avviene nella fattispecie, sulla base
di prescrizioni non defatiganti od eccessive ma che, come si è detto
corrispondono esattamente al comportamento che ogni titolare di impresa
dovrebbe osservare.
c) Quanto infine alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., la
Corte non vede in qual modo possa ritenersi conculcato il diritto alla
difesa nella sede giurisdizionale, nessuna limitazione in proposito
essendo contenuta nelle norme denunciate: l'art. 74, invero, non
attiene all'aspetto processuale ma è norma di diritto sostanziale, la
quale pone le condizioni necessarie per godere di un determinato
diritto, Cioè del diritto alla detrazione di alcune somme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della
Costituzione, dalle commissioni tributarie di 1 grado di Modena e
Latina e dalla commissione tributaria di 2 grado di Verona, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte