Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 332

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1982 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di

appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Scherer Hans

Peter, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Zueg Matthias Paul, iscritta al n. 280 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Sideropoulos Jordanis, iscritta al n.

453 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Nicolaos Georgiov ed altri, iscritta al

n. 467 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 22 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli

sull'appello proposto dal P.M. nel procedimento penale a carico di

Edington Henriquez ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308

dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che la Corte di cassazione, con due ordinanze del 22

febbraio 1982 e del 5 novembre 1982, e il Tribunale di Napoli, con tre

ordinanze del 7 marzo 1983, del 22 marzo 1983 e del 24 marzo 1983,

hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, ultimo comma, e 27,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale), nella parte in cui impone la

carcerazione preventiva ed il divieto di liberazione nei confronti

degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o

malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende;

ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, i

giudizi vanno riuniti;

considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte con

la sentenza n. 215 del 18 luglio 1983, la quale ha dichiarato, fra

l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma,

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero

quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria

per il pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo

comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole

"o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la

cauzione o la malleveria".

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo

unico delle disposizioni legislative in materia doganale),

relativamente alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione

preventiva e vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli

stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o

malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende, parti già

dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 215 del 18

luglio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte