Sentenza n. 186/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto
comma, e 158 del codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il
28 aprile 1987 dalla Corte d'appello di Venezia, iscritte ai nn. 529
e 530 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie speciale, dell'anno
1987;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28
aprile 1987, emesse nei procedimenti civili vertenti tra De Tuoni
Cesarina e Schiavon Flavio (R.O. n. 529 del 1987) e, rispettivamente,
tra Penzo Rita e Strambaci Stelio (R.O. n. 530 del 1987), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158
del codice civile, nella parte in cui non prevedono che anche il
verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale
costituisca, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Dubita il giudice rimettente che da tale omissione del legislatore
scaturisca una garanzia minore del diritto al personale mantenimento
dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui
separazione sia stata pronunciata con sentenza.
Osserva preliminarmente il giudice rimettente che il provvedimento
di omologazione della separazione consensuale di coniugi, qualora
contenga l'ordine di pagamento di un assegno di mantenimento, non
costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale,
richiedendosi a questo fine ex art. 2818 del codice civile
l'esistenza di una sentenza o di un provvedimento giudiziale a cui la
legge attribuisca tale effetto: diversamente, la sentenza di
separazione giudiziale è titolo, in base al quinto comma dell'art.
156 del codice civile, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a
garanzia degli obblighi di mantenimento a carico di un coniuge verso
l'altro. Secondo il giudice a quo, la diversa disciplina delle due
ipotesi di separazione può essere fondata, in materia d'ipoteca
giudiziale, oltre che sulla diversa natura del titolo, anche sulla
circostanza che, mentre nella separazione giudiziale la pronuncia
consegue in ogni caso ad un accertamento e ad una valutazione del
giudice nel contraddittorio delle parti e senza vincolo rispetto alle
determinazioni di queste, viceversa, in caso di separazione
consensuale, la pronuncia del giudice (di concessione o di rifiuto
dell'omologazione) è rimessa del tutto agli accordi delle parti che
potrebbero anche pattuire l'iscrizione di ipoteca volontaria.
Ciò posto, appare tuttavia al giudice a quo determinante il
rilievo contenuto nell'eccezione di incostituzionalità, per cui
l'ipoteca assolve una funzione di garanzia, al pari della misura
cautelare del sequestro previsto nel sesto comma dell'art. 156 del
codice civile. Quest'ultima norma - ricorda il giudice rimettente è
stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte
in cui il dettato ivi contenuto non si applica ai figli dei coniugi
consensualmente separati (sent. 12 maggio 1983, n. 144) e ai coniugi
stessi consensualmente separati (sent. 14 gennaio 1987, n. 5); la
natura contenziosa o negoziale della separazione non incide ha
insegnato questa Corte - sulla garanzia del diritto al mantenimento
dei figli e di ciascun coniuge verso l'altro. Concludono pertanto le
due ordinanze di rimessione per la non manifesta infondatezza della
eccezione di incostituzionalità, sollevata dai ricorrenti nei
rispettivi giudizi a quibus, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile,
per la parte in cui il verbale di separazione consensuale omologato
non è considerato, al pari della sentenza di separazione giudiziale,
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, derivando da questa
omissione una garanzia minore del diritto al proprio personale
mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli
la cui separazione è stata pronunciata con sentenza. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28
aprile 1987 (R.O. nn. 529 e 530 del 1987), solleva, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice
civile, "nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di
separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca titolo
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".
2. - La questione è fondata.
Patente è la violazione del principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, perché i coniugi la cui separazione
è pronunziata dal giudice ottengono una sentenza che ex art. 156,
quinto comma, del codice civile "costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818", e sono pertanto
più garantiti rispetto ai coniugi separatisi consensualmente con
omologazione giudiziale.
3. - Questa Corte ha già, con due pronunce, dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice
civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi
contenute si applichino rispettivamente a favore dei figli di coniugi
consensualmente separati (sent. n. 144 del 1983) e ai coniugi
consensualmente separati (sent. n. 5 del 1987).
La ratio decidendi entrambe le volte adottata è che i rapporti
patrimoniali tra coniugi separati, sia per quanto attiene al loro
mantenimento personale, sia a quello dei figli, non possono essere
assistiti da diversa garanzia a seconda del titolo, consensuale o
giudiziale, della separazione.
4. - Anche nel caso di specie deve applicarsi la stessa ratio
decidendi e pertanto non la sola sentenza che pronunzia la
separazione giudiziale, ex art. 156, quinto comma, ma anche il
decreto di omologazione della separazione consensuale, ex art. 158,
deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale
ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice
civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione
della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte