Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto

comma, e 158 del codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il

28 aprile 1987 dalla Corte d'appello di Venezia, iscritte ai nn. 529

e 530 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie speciale, dell'anno

1987;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28

aprile 1987, emesse nei procedimenti civili vertenti tra De Tuoni

Cesarina e Schiavon Flavio (R.O. n. 529 del 1987) e, rispettivamente,

tra Penzo Rita e Strambaci Stelio (R.O. n. 530 del 1987), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158

del codice civile, nella parte in cui non prevedono che anche il

verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale

costituisca, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo

per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dubita il giudice rimettente che da tale omissione del legislatore

scaturisca una garanzia minore del diritto al personale mantenimento

dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui

separazione sia stata pronunciata con sentenza.

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che il provvedimento

di omologazione della separazione consensuale di coniugi, qualora

contenga l'ordine di pagamento di un assegno di mantenimento, non

costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale,

richiedendosi a questo fine ex art. 2818 del codice civile

l'esistenza di una sentenza o di un provvedimento giudiziale a cui la

legge attribuisca tale effetto: diversamente, la sentenza di

separazione giudiziale è titolo, in base al quinto comma dell'art.

156 del codice civile, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a

garanzia degli obblighi di mantenimento a carico di un coniuge verso

l'altro. Secondo il giudice a quo, la diversa disciplina delle due

ipotesi di separazione può essere fondata, in materia d'ipoteca

giudiziale, oltre che sulla diversa natura del titolo, anche sulla

circostanza che, mentre nella separazione giudiziale la pronuncia

consegue in ogni caso ad un accertamento e ad una valutazione del

giudice nel contraddittorio delle parti e senza vincolo rispetto alle

determinazioni di queste, viceversa, in caso di separazione

consensuale, la pronuncia del giudice (di concessione o di rifiuto

dell'omologazione) è rimessa del tutto agli accordi delle parti che

potrebbero anche pattuire l'iscrizione di ipoteca volontaria.

Ciò posto, appare tuttavia al giudice a quo determinante il

rilievo contenuto nell'eccezione di incostituzionalità, per cui

l'ipoteca assolve una funzione di garanzia, al pari della misura

cautelare del sequestro previsto nel sesto comma dell'art. 156 del

codice civile. Quest'ultima norma - ricorda il giudice rimettente è

stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte

in cui il dettato ivi contenuto non si applica ai figli dei coniugi

consensualmente separati (sent. 12 maggio 1983, n. 144) e ai coniugi

stessi consensualmente separati (sent. 14 gennaio 1987, n. 5); la

natura contenziosa o negoziale della separazione non incide ha

insegnato questa Corte - sulla garanzia del diritto al mantenimento

dei figli e di ciascun coniuge verso l'altro. Concludono pertanto le

due ordinanze di rimessione per la non manifesta infondatezza della

eccezione di incostituzionalità, sollevata dai ricorrenti nei

rispettivi giudizi a quibus, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile,

per la parte in cui il verbale di separazione consensuale omologato

non è considerato, al pari della sentenza di separazione giudiziale,

titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, derivando da questa

omissione una garanzia minore del diritto al proprio personale

mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli

la cui separazione è stata pronunciata con sentenza. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28

aprile 1987 (R.O. nn. 529 e 530 del 1987), solleva, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice

civile, "nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di

separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca titolo

per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".

2. - La questione è fondata.

Patente è la violazione del principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione, perché i coniugi la cui separazione

è pronunziata dal giudice ottengono una sentenza che ex art. 156,

quinto comma, del codice civile "costituisce titolo per l'iscrizione

dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818", e sono pertanto

più garantiti rispetto ai coniugi separatisi consensualmente con

omologazione giudiziale.

3. - Questa Corte ha già, con due pronunce, dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice

civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi

contenute si applichino rispettivamente a favore dei figli di coniugi

consensualmente separati (sent. n. 144 del 1983) e ai coniugi

consensualmente separati (sent. n. 5 del 1987).

La ratio decidendi entrambe le volte adottata è che i rapporti

patrimoniali tra coniugi separati, sia per quanto attiene al loro

mantenimento personale, sia a quello dei figli, non possono essere

assistiti da diversa garanzia a seconda del titolo, consensuale o

giudiziale, della separazione.

4. - Anche nel caso di specie deve applicarsi la stessa ratio

decidendi e pertanto non la sola sentenza che pronunzia la

separazione giudiziale, ex art. 156, quinto comma, ma anche il

decreto di omologazione della separazione consensuale, ex art. 158,

deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale

ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice

civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione

della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione

dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte