Sentenza n. 186/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1993
dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Barra Raffaele, iscritta al n. 248 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), del quale in particolare viene censurato
l'automatismo che caratterizza la revoca del beneficio della
liberazione anticipata nell'ipotesi in cui la persona subisca
condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione
dopo la concessione del beneficio medesimo. Sulla base degli
orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e di revoca
della liberazione condizionale - istituti, questi, diversi dalla
liberazione anticipata, ma pur sempre accomunati dalla finalità di
risocializzazione - il giudice a quo osserva che la revoca di un
beneficio penitenziario dovrebbe essere determinata da un fatto che
segna l'arresto ovvero addirittura l'inversione del processo di
riabilitazione del soggetto, e non da circostanze episodiche che
spesso possono scaturire dalle peculiari caratteristiche della
condizione carceraria, "fisiologicamente segnata da situazioni di
disagio e di tensione". A conforto del proprio assunto il rimettente
ha posto in risalto la diversa disciplina che caratterizza la revoca
dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della
semilibertà, evidenziando come la revoca automatica della detenzione
domiciliare e della semilibertà a seguito di evasione si giustifichi
proprio per la rottura del rapporto esecutivo che in quella ipotesi
si determina: una eccezione del tutto ragionevole, dunque, che ad
avviso del giudice a quo starebbe a dimostrare la validità della
opposta regola. Una ulteriore conferma il Tribunale rimettente desume
anche dalla disciplina della conversione delle sanzioni sostitutive
per violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla
libertà controllata, nonché dai princip/' che la giurisprudenza ha
avuto modo di affermare in tema di revoca della liberazione
condizionale per trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà
vigilata; ipotesi, queste, per le quali è affidato al giudice il
compito di verificare se le violazioni riscontrate siano o meno di
gravità tale da imporre i rispettivi provvedimenti di rigore.
A tali considerazioni il giudice a quo aggiunge il rilievo che
l'automatismo censurato è in sé in grado di determinare disparità
di trattamento a seconda del momento in cui viene chiesta o decisa la
concessione della liberazione anticipata rispetto alla condanna per
il nuovo reato, giacché ove la condanna sia antecedente alla
decisione sulla liberazione anticipata non si determina un effetto
preclusivo, mentre nel diverso caso la revoca automatica impedisce
qualsiasi valutazione della condotta dalla quale è scaturita la
condanna. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva questione di
legittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 54,
terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), a norma del quale il
beneficio della liberazione anticipata è revocato nell'ipotesi in
cui intervenga una condanna per delitto non colposo commesso nel
corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio
medesimo. Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata contrasti
con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto
l'automatismo della revoca della concessione della liberazione
anticipata nel caso di condanna per qualsiasi delitto non colposo
commesso dopo l'applicazione del beneficio, non consente di valutare
se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella
sua partecipazione all'opera di rieducazione cui è finalizzata
l'esecuzione della pena; un contrasto, osserva il rimettente, che
viene confermato dalla circostanza che la revoca automatica del
beneficio in questione non potrà che danneggiare e ritardare lo
sviluppo e la prosecuzione del percorso rieducativo. La norma oggetto
di censura determinerebbe, poi, una irragionevole disparità di
trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione, giacché, mentre la commissione di un delitto non
colposo durante l'esecuzione non impedisce la concessione del
beneficio ove la decisione non sia ancora intervenuta, nel caso
contrario produce la revoca della liberazione anticipata in modo
automatico e senza possibilità di alcuna valutazione della rilevanza
del fatto.
2. - La questione è fondata.
Sin dai primi commenti sviluppatisi in relazione alla disciplina
dettata dalla legge n. 354 del 1975, la dottrina più avveduta non
mancò infatti di stigmatizzare le gravi incongruenze cui dava luogo
il carattere di rigido automatismo che il legislatore aveva impresso
alla revoca dei provvedimenti di riduzione della pena a seguito di
condanna per qualunque delitto non colposo commesso nel corso
dell'esecuzione dopo la concessione del beneficio, segnalando a tal
proposito le aberranti conseguenze che un siffatto meccanismo era in
grado di determinare, non soltanto sul piano della inadeguatezza
rispetto alla gravità del reato ed all'entità della condanna,
addirittura macroscopica nelle ipotesi in cui per il delitto in
questione fosse stata inflitta la sola pena pecuniaria, ma anche
sotto il profilo della totale incoerenza rispetto alla finalità
rieducativa che l'istituto della liberazione anticipata è chiamato a
soddisfare. Conseguenze, quelle accennate, che hanno finito per
assumere nel tempo connotazioni ancor più contraddittorie rispetto
alla funzione della misura, specie ove si considerino le rilevanti
modifiche apportate alla liberazione anticipata dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663, il cui dato pi appariscente è rappresentato
proprio dal notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili
per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari
venti giorni alla ben più ragguardevole detrazione di quarantacinque
giorni per ogni semestre. È evidente, quindi, che nel disegno
perseguito dal legislatore la liberazione anticipata è destinata a
svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento
penitenziario, al punto da aver giustificato un incremento tanto
sensibile dei benefici che dall'istituto possono scaturire per il
condannato e, conseguentemente, una incidenza così marcata sulla
stessa evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il
trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione
degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una
costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976,
n. 431) e se a questo scopo è necessario l'approntamento di un
sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13
della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in
tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire,
attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo
nei confronti del beneficiario, così da agevolarne l'adesione al
trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di
rieducazione.
Correttamente, quindi, il giudice a quo evoca a raffronto il
diverso regime che disciplina la revocabilità delle misure
alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario
per rilevare l'ingiustificato arresto che può subire il percorso di
risocializzazione del condannato in dipendenza dell'automatismo che
invece contraddistingue la revoca della liberazione anticipata. Ed
infatti, a differenza di quanto previsto in tema di affidamento in
prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di
semilibertà, non è la condotta del soggetto ad essere valutata in
rapporto alla natura ed alla funzione del beneficio preso in esame,
ma unicamente il dato rappresentato dalla condanna per qualunque
delitto non colposo. Tale indifferenza normativa per qualsiasi tipo
di apprezzamento in ordine alla compatibilità o meno degli effetti
che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore
sintomatico che in concreto può assumere l'intervenuta condanna,
lascia quindi presupporre che al fondo di una simile rigorosa opzione
stia nulla più che un preciso disegno volto ad assicurare,
attraverso un meccanismo di tipo meramente sanzionatorio, la sola
"buona condotta" del soggetto in espiazione di pena, relegando così
nell'ombra proprio quella funzione di impulso e di stimolo ad una
efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce
l'essenza stessa dell'istituto.
La norma impugnata deve pertanto essere dichiarata
costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili
denunciati dal giudice a quo, nella parte in cui prevede la revoca
della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non
colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla
concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione
anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla
condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del
beneficio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui prevede la revoca della
liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo
commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione
del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è
revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna
subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte