Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio

1995 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di

Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al n. 955 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed il 4 dicembre 1996 dal

pretore di Milano sull'istanza proposta da Magnoni Santina, iscritta

al n. 78 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 27 maggio

1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice

penale, "nei limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio

della continuazione ai reati colposi";

che un'analoga questione ha sollevato pure il pretore di Milano,

con ordinanza del 4 dicembre 1996, sempre denunciando, per violazione

del principio di eguaglianza, l'art. 81, secondo comma, del codice

penale, "nella parte in cui non consente l'applicazione del vincolo

continuativo anche a fattispecie colpose, ove riconducibili ad un

unitario atteggiamento inerte e negligente, sotto il profilo

squisitamente psicologico";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità

o di infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano una identica

questione e che, dunque, i giudizi devono essere riuniti;

che i giudici a quibus preso atto dell'interpretazione

giurisprudenziale, costante nell'escludere il ricorso all'istituto

della continuazione fra reati colposi, richiedono a questa Corte un

intervento che, muovendo dalla asserita compatibilità tra i delitti

colposi e il detto istituto, pervenga ad una pronuncia di tipo

additivo che, in contrasto con l'interpretazione propria del "diritto

vivente", consenta l'applicazione del regime del reato continuato

pure nella materia dei reati colposi, così da eliminare dal sistema

un'irragionevole disparità di trattamento tra chi commetta

intenzionalmente plurime violazioni della legge penale, assoggettato

al più mite regime del cumulo giuridico, e chi commetta, invece, non

intenzionalmente le stesse violazioni, assoggettato, invece, al più

severo regime del cumulo materiale;

che, però, le situazioni poste a confronto sono profondamente

diverse non risultando ipotizzabile in materia di reati colposi

l'identità del disegno criminoso che costituisce l'elemento

unificatore delle singole violazioni e che, quindi, giustifica

l'applicabilità del cumulo giuridico anziché del cumulo materiale;

che la questione è, quindi, manifestamente infondata perché

l'inoperatività della disciplina della continuazione in materia di

reati colposi trova una giustificazione non irragionevole proprio

nella incompatibilità tra reato colposo e medesimo disegno

criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato

commesso con dolo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma,

del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Brescia e dal pretore di Milano con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte