Sentenza n. 186/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 616 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1999
dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Baron Leondina,
iscritto al n. 296 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 21
dell'anno 1999.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, VI sezione penale, con ordinanza del
22 gennaio 1999, ha proposto d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella
parte in cui (in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
per cassazione) prevede la condanna della parte privata ricorrente a
pagare le spese del procedimento nonché una somma a favore della
cassa delle ammende, anche in assenza di colpa ad essa ascrivibile
nell'esercizio del diritto di impugnazione.
La questione è stata sollevata in relazione ad un ricorso
proposto dalla persona offesa dal reato personalmente e non mediante
il ministero di un difensore iscritto nell'apposito albo, come
l'art. 613 cod. proc. pen. esige a pena di inammissibilità.
L'ordinanza - premesso che le sezioni unite considerano
inammissibile il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa
dal reato e che la dichiarazione d'inammissibilità dovrebbe
comportare la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione
pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - ritiene che tale
norma violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice a quo richiama le sentenze con cui questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che, con
rigorosa applicazione del principio di causalità, prevedeva la
condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di
proscioglimento dell'imputato, anche in assenza di qualsiasi colpa
nell'esercizio del diritto di querela. E ritiene che le medesime
ragioni dovrebbero indurre alla declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., perché la previsione
della condanna della parte privata ricorrente alle spese e alla
sanzione pecuniaria, ogni volta che il ricorso sia dichiarato
inammissibile, violerebbe l'art. 24 Cost., in quanto tale condanna
deve essere pronunziata "anche se la proposizione del ricorso per
cassazione non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del ricorrente"
e l'art. 3 Cost., "in quanto sottopone alla medesima disciplina la
situazione del ricorrente temerario, superficiale o avventato e
quella del ricorrente incolpevole".
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
tramite l'Avvocatura dello Stato ed ha eccepito l'inammissibilità
della questione, in quanto nella specie il ricorrente dovrebbe essere
considerato in colpa per avere accettato il rischio che
l'orientamento da lui condiviso potesse venire disatteso. Nel merito
ha concluso per l'infondatezza. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
- dell'art. 616 cod. proc.pen. nella parte in cui (in caso di
declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) prevede
la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
2. - Nella motivazione dell'ordinanza il giudice a quo afferma di
dover applicare l'art. 616 cod. proc. pen. in ordine tanto alle spese
del procedimento quanto alla somma a favore della cassa delle
ammende. Nel dispositivo solleva invece la questione con esclusivo
riferimento al provvedimento sulle spese.
L'interpretazione dell'ordinanza attraverso la coordinazione del
dispositivo con la motivazione (cfr. sentenze n. 14 del 1977, n. 17
del 1986 e n. 324 del 1993) consente peraltro di individuare
l'oggetto della questione, nel senso che essa concerne la norma
impugnata sotto entrambi i profili.
3. - Dal testo dell'ordinanza risulta che la questione è
proposta con esclusivo riferimento alla porzione della norma relativa
alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
per cassazione proposto dalla parte privata, mentre non viene
investita la disciplina degli effetti della pronunzia di rigetto.
4. - L'art. 616 cod. proc. pen. è sospettato di illegittimità
costituzionale perché la previsione della condanna della parte
privata ricorrente alle spese ed alla sanzione pecuniaria, ogni volta
che il ricorso sia dichiarato inammissibile, violerebbe l'art. 24
Cost., in quanto tale condanna deve essere pronunziata "anche se la
proposizione del ricorso per cassazione non sia in alcun modo
ascrivibile a colpa del ricorrente" e l'art. 3 Cost., "in quanto
sottopone alla medesima disciplina la situazione del ricorrente
temerario, superficiale o avventato e quella del ricorrente
incolpevole".
5. - La questione di legittimità costituzionale deve essere
esaminata distinguendo la condanna al pagamento delle spese da quella
al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Sotto il primo profilo essa è infondata.
Il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione è prospettato dal giudice a quo mediante il richiamo al
tertium comparationis costituito dalla disciplina, risultante da
talune sentenze di questa Corte, dell'obbligazione del querelante di
sopportare l'onere delle spese anticipate dallo Stato, nel caso di
mancata condanna dell'imputato.
La Corte infatti ha più volte affermato (sentenze n. 45 del
1997, n. 134 del 1993 e, in epoca risalente, n. 30 del 1964) che la
regola generale in materia di spese processuali penali - secondo cui
il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso
necessaria l'attività del giudice - conosce varie eccezioni; e, fra
queste, l'esenzione del querelante "soccombente" dal pagamento delle
spese nei casi - "retti da una ratio unitaria" - nei quali la mancata
condanna dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al
querelante stesso, cui nessuna colpa possa essere ascritta.
Ricorrendo tali estremi, infatti, contrasterebbe con il principio di
eguaglianza la norma che egualmente imponesse la condanna del
querelante alle spese processuali (n. 165 del 1974, n. 52 del 1975,
n. 29 del 1992, n. 180 del 1993, n. 423 del 1993).
Il giudice a quo ritiene che le medesime ragioni dovrebbero
indurre alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 616 cod.
proc. pen., che prevede la condanna della parte privata ricorrente
alle spese "anche se la proposizione del ricorso non sia in alcun
modo ascrivibile a colpa del ricorrente".
6. - I limiti della responsabilità del querelante per le spese
dei procedimenti relativi a reati perseguibili a querela, quali
risultano dai ricordati interventi di questa Corte, non possono -
nella specie - fungere utilmente da tertium comparationis.
Essi mirano a bilanciare le contrapposte esigenze di prevenire e
sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di
fondamento e nel contempo di non scoraggiare l'esercizio del diritto
di querela. La prima esigenza è tutelata dalla responsabilità del
querelante per le spese in caso di mancata condanna del querelato;
l'altra dall'esclusione di tale responsabilità se la mancata
condanna non sia riconducibile a colpa del querelante.
In realtà - ove alla querela segua un processo che non si
concluda con la condanna dell'imputato - siffatto esito può ben
dipendere da circostanze dal querelante non scrutinabili, e perciò
inidonee a fondare una valutazione del suo comportamento in termini
di colpa.
7. - Su un diverso piano si colloca l'art. 616, del codice di
procedura penale.
La norma - in applicazione di un principio comune alla materia
delle impugnazioni (artt. 592, 637 cod. proc. pen.) - pone le spese
del giudizio di cassazione, se il ricorso è dichiarato
inammissibile, a carico della parte privata ricorrente, in quanto
essa ha dato avvio al giudizio di legittimità e ha reso necessario
disciplinare la distribuzione del relativo onere economico.
Questa regola - operando in funzione del risultato del processo -
ragionevolmente prescinde dalle ragioni concrete che a quell'esito
abbiano condotto, e in particolare dall'atteggiamento soggettivo del
soccombente.
Pertanto - trattandosi di situazioni differenziate - il tertium
comparationis assunto dal giudice a quo è incongruo e le censure di
violazione dell'art. 3 Cost., collegate alla mancata previsione nella
norma in esame di una disciplina su quel tertium modulata, sono
infondate.
8. - È invece fondata - nei termini di seguito indicati - la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc.
pen. proposta, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui
prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione,
la parte privata ricorrente è condannata al pagamento di una somma
in favore della cassa delle ammende.
Tale condanna ha funzione sanzionatoria, comportando
l'imposizione di un esborso non commisurato in alcun modo al costo
del procedimento. Essa è stata in passato riconosciuta da questa
Corte di per sé non in contrasto con l'assolutezza del diritto alla
tutela giurisdizionale garantito dall'art.24 della Costituzione
(sentenza n. 69 del 1964, pronunziata a proposito dell'art. 549 cod.
proc. pen. abrogato, in gran parte corrispondente all'art. 616 del
codice vigente).
Il giudice a quo sospetta che la norma violi l'art. 3 della
Costituzione in quanto collega con rigoroso automatismo alla
pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione
l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla parte privata
ricorrente, senza distinguere in ordine alle ragioni
dell'inammissibilità, ed in particolare senza prevedere che la
condanna possa essere omessa ove la medesima inammissibilità non sia
ascrivibile a colpa del ricorrente.
Orbene, la natura sanzionatoria della condanna in esame esige la
valutazione della condotta del destinatario della sanzione, anche in
relazione all'elemento soggettivo.
È pertanto incompatibile con il principio di eguaglianza una
norma che tratti allo stesso modo la posizione di chi abbia proposto
il ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile,
ragionevolmente fidando nell'ammissibilità e quella del ricorrente
che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito
dall'ordinanza "temerario".
In questa prospettiva la norma denunciata - in quanto dà rilievo
all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto
soggettivo della sua determinazione - si risolve nell'irragionevole
assoggettamento alla stessa disciplina di situazioni che identità di
trattamento non meritano.
Possono infatti verificarsi casi nei quali l'errore tecnico
causativo dell'inammissibilità del ricorso non sia percepibile al
momento della sua proposizione, come nell'ipotesi di un imprevedibile
mutamento di giurisprudenza che induca la Corte di cassazione a
ritenere inammissibili ricorsi per il passato pacificamente non
considerati tali, sulla base di una variazione del criterio di
apprezzamento della causa di inammissibilità.
In tali evenienze estreme la rigida applicazione della sanzione
secondo il criterio della soccombenza non è conforme al principio
posto dall'art. 3 della Costituzione.
Né ovviamente la lesione del principio di eguaglianza può
considerarsi esclusa dal potere del giudice di graduare l'importo
della sanzione pecuniaria. Ed anzi proprio la previsione da parte
della norma di un livello minimo e di uno massimo della somma da
pagare - che dovrebbe raccordare la misura della sanzione al concreto
livello di colpa del ricorrente - implicitamente conferma come sia
irragionevole l'omessa previsione dell'ipotesi in cui un profilo di
colpa manchi del tutto.
Pertanto si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 616 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la
Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa
non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a
carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la
Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa
non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a
carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della rimanente parte dell'art. 616 del codice di
procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte