Sentenza n. 187/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175
del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Manera Giuseppina, iscritta al n. 367
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;
2) ordinanza emessa il 1 febbraio 1972 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Trecci Corrado, iscritta al n. 98 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 nel procedimento penale a
carico di Manera Giuseppina, imputata del reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, il pretore di Bologna ha premesso che
la notificazione del decreto di citazione al marito Mambretti Mario,
quale offeso dal reato, non era stata eseguita, perché sconosciuto
all'indirizzo indicato dal rapporto di polizia giudiziaria, e perché
risultava ignoto il recapito nell'apposito certificato rilasciato
dall'Autorità comunale.
Pur precisando che nella specie, a norma dell'art. 175 c.p.p., la
mancata notificazione alla parte offesa non avrebbe impedito
l'ulteriore corso del giudizio, ha prospettato il dubbio che questa
disposizione sia inidonea a garantire in modo concreto l'esercizio del
diritto di difesa dell'offeso da reato, e ne ostacoli la facoltà di
far valere nel processo penale la pretesa di risarcimento.
Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia "viva e presente
nello Stato" (testualmente si osserva nell'ordinanza) e non si
conoscano il luogo di abitazione né quello dove la stessa esercita
abitualmente l'attività professionale, la certificazione del sindaco
che è ignoto il recapito, secondo la norma impugnata, è sufficiente
ad escludere l'obbligo di ulteriori ricerche e la possibilità che
detto soggetto sia tempestivamente informato della pendenza del
processo penale ai fini della costituzione di parte civile.
Alla stregua del principio di uguaglianza, dovrebbe invece disporsi
l'obbligo di ricerche del danneggiato secondo le stesse modalità
previste per l'imputato, nei luoghi di nascita e di ultima dimora.
Solo dopo l'eventuale esito negativo di tali ricerche - conclude
l'ordinanza - si potrebbe ritenere tutelato in modo completo il diritto
di difesa del danneggiato, la cui partecipazione al processo, nella
specie, avrebbe rilievo quanto meno sotto l'aspetto della testimonianza
che lo stesso potrebbe rendere ai fini dell'accertamento penale.
Davanti a questa Corte nessuno si è costituito in giudizio.
In analoga fattispecie, con ordinanza 1 febbraio 1972, il tribunale
di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., ultima parte, in
quanto consente che nei confronti della persona offesa dal reato,
risultante assente dal territorio dello Stato dal certificato
anagrafico appositamente richiesto dall'ufficiale giudiziario, sia
omessa la notificazione del decreto di citazione per il giudizio
dibattimentale. Dal che deriverebbe sacrificio del diritto della stessa
persona di costituirsi parte civile per la tutela delle proprie
ragioni.
Il tribunale dà atto che la stessa questione nel corso del
medesimo procedimento penale era stata già sollevata, con precedente
ordinanza 31 marzo 1969, in relazione al fatto che a tale Canu Maria,
offesa dal reato contestato (tentata rapina e lesioni aggravate), non
erasi potuto notificare il decreto di citazione, a causa del
trasferimento di costei a Zurigo in Svizzera, come era risultato dal
certificato rilasciato all'ufficiale giudiziario dal Comune di Torino.
Ma la causa era nuovamente rimessa allo stesso tribunale, con
ordinanza n. 85 del 1971 di questa Corte, perché venisse riesaminata
la rilevanza della questione in oggetto sia con riferimento alle
innovazioni legislative introdotte in materia con l'art. 8 della legge
5 dicembre 1969, n. 932 (concernente l'avviso di pendenza del processo
penale a tutti coloro che ne possono avere interesse come parti
private), sia in considerazione di convenzioni internazionali di
assistenza giudiziaria vigenti fra lo Stato italiano e la Svizzera.
Il tribunale, peraltro non menzionando questo secondo profilo, si
è limitato a motivare il nuovo rinvio degli atti processuali a questa
Corte, considerando ininfluente sulla soluzione della fattispecie la
normativa introdotta con la ricordata legge del 1969, la quale non
conterrebbe modificazioni del regime delle notifiche da eseguirsi
all'estero e lascerebbe irrisolti i dubbi circa la garanzia della
difesa a favore delle persone offese da reato non residenti nel
territorio dello Stato.
Davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'art. 175 c.p.p., si deduce, non vuol disciplinare modalità
equipollenti della notificazione, ma soltanto indicare le ipotesi nelle
quali possa procedersi alla celebrazione del giudizio penale,
nonostante la mancata notifica del decreto di citazione alla parte
offesa.
Detta norma deve essere interpretata in particolare connessione con
l'art. 408, secondo comma, dello stesso codice, il quale impone a pena
di nullità la citazione di detto soggetto nella qualità di testimone.
Ed ove non ne fosse possibile l'audizione diretta perché residente
all'estero, al fine di raccoglierne la deposizione ben potrebbe venire
utilizzato il procedimento per rogatoria preordinato, per l'appunto ad
ovviare ai limiti derivanti dalla nozione della territorialità della
legge processuale penale. Considerato in diritto :
1. - Le due cause concernono questioni tra loro connesse, onde ne
è opportuna la riunione per la decisione con unica sentenza.
2. - L'ordinanza del pretore di Bologna riguarda un giudizio penale
a carico di una donna imputata della violazione degli obblighi di
assistenza familiare, nel corso del quale la notifica del decreto di
citazione al marito, quale offeso da reato, non era stata eseguita,
ancorché si fosse precisamente osservato il disposto dell'art. 175
c.p.p. richiamante, nei limiti di cui all'art. 4 delle norme di
attuazione (d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666), l'art. 169 del codice di
procedura penale.
L'offeso era risultato irreperibile all'indirizzo indicato nel
rapporto di polizia giudiziaria ed era rimasto ignoto il luogo nel
territorio dello Stato nel quale potesse essere reperito, come
attestato nell'apposito certificato anagrafico rilasciato all'ufficiale
giudiziario. Nel dare atto di tali circostanze il pretore ha sollevato
la questione di legittimità dell'art. 175 c.p.p., nella parte in cui
consente che, nell'ipotesi sopra indicata, la notificazione del decreto
di citazione all'offeso da reato, non costituito parte civile, possa
essere omessa.
Con l'ordinanza del tribunale di Torino (riproducente questione
già proposta nel corso dello stesso giudizio e per la quale con
ordinanza n. 85 del 1971 questa Corte aveva restituito gli atti al
giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza), in altro caso in cui
la notificazione del decreto di citazione non fu del pari eseguita
perché la persona offesa dai reati (tentata rapina e lesioni
aggravate) risultava non più residente nello Stato ma emigrata a
Zurigo (Svizzera), l'art. 175 c.p.p. è stato impugnato nella parte in
cui non impone speciali modalità allo scopo di dare notizia della
pendenza del giudizio penale alla persona offesa, perché possa da
questa esercitarsi il diritto di costituzione di parte civile.
In entrambe le ordinanze si prospetta la lesione della garanzia di
cui all'art. 24 Cost. e, in quella del pretore di Bologna, anche
dell'art. 3 Cost., sul riflesso della impossibilità di fatto che nelle
dette ipotesi venga concretamente assicurato il diritto di perseguire
nel corso dello stesso processo penale le pretese civili derivanti dai
reati. L'ordinanza del tribunale di Torino non specifica chiaramente
come al riguardo dovrebbe provvedersi, mentre quella del pretore di
Bologna ritiene sufficienti nuove indagini nel luogo di nascita e in
quello dell'ultima dimora dell'interessato come prescritto dall'art.
170 c.p.p. per l'imputato.
3. - Le questioni non sono fondate.
Premesso che, come opportunamente ricorda l'Avvocatura, le vane
ricerche conclusesi col certificato negativo dell'autorità comunale
non equivalgono a notificazione, la prospettazione delle ordinanze
appare inficiata da un comune vizio logico-giuridico, perché
sostanzialmente si basa sul concetto che la persona offesa dal reato
versi in definitiva in situazione processuale analoga a quella
dell'imputato, sì da implicare per essa un pari trattamento nello
svolgimento del processo penale.
E non si è considerata, invece, la diversa posizione giuridica che
nel vigente sistema qualifica l'imputato nei confronti della persona
offesa dal reato.
L'imputato è parte principale del processo penale, nel quale ha
diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il
necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal
giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i
rimedi diretti sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato
l'atto contenente la contestazione dell'accusa, previe ulteriori
ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione
all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale
raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella
Repubblica, articolo 177 bis), sia a stabilirne quanto meno, dopo la
declaratoria di irreperibilità, la conoscenza legale, a seguito del
deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, con
contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, già nominato
dall'imputato o da nominarsi dall'autorità giudiziaria procedente:
difensore a cui è attribuita la rappresentanza processuale
dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere
personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.).
L'offeso dal reato, invece, non è parte nel rapporto processuale
penale, ancorché egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel
processo con la costituzione di parte civile.
La legge processuale penale, invero, dà rilievo a questa
eventualità, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia
attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli possa avere
interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e
perché in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di
risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca
della verità ed alla formazione delle prove. Ma deve considerarsi che
nel nostro ordinamento la partecipazione dell'offeso al giudizio
penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte
civile, non può mettersi sullo stesso piano di quella dell'imputato,
così da esigere parità di trattamento. E ciò attesa la diversa
efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei riguardi
dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente,
nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non può
negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri
interessi civili; domanda alla cui proposizione non è estraneo anche
un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale.
Nel processo penale, d'altro canto, la presenza dell'offeso da
reato è richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso
unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 c.p.p., si
deve, a pena di nullità (art. 412), notificare anche a lui il decreto
di citazione al dibattimento, salvo che, secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione, la notifica risulti impossibile per
accertata irreperibilità di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di
questo accertamento e in relazione alle accennate esigenze ricorrenti
nelle due fattispecie che hanno dato occasione alle ordinanze in esame,
è opportuno rilevare che non è esclusa la facoltà per il giudice di
ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio
dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato
all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di
rogatorie ad autorità di altro Stato, quando sia possibile.
Per il caso appunto che la parte offesa risieda all'estero, valgono
i temperamenti al principio di territorialità che sono apportati dalle
convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese
esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art.
656 c.p.p.) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le
notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con
la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche)
degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.
E sempre in riferimento alla fattispecie considerata nell'ordinanza
del tribunale di Torino va ricordato che una convenzione di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, cui ha aderito la
Svizzera il 20 dicembre 1966, è stata resa esecutiva in Italia con
legge 23 febbraio 1961, n. 215.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 175 del codice di procedura penale, proposte dalle ordinanze
indicate in epigrafe con riferimento agli articoli 3, primo comma, e
24, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte