Sentenza n. 187/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
citata
- art. 101r.d.l. 668/1943
- art. 102r.d.l. 668/1943
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 novembre
1926, n. 2008 (provvedimenti per la difesa dello Stato), del r.d. 12
dicembre 1926, n. 2062 (norme di attuazione della citata legge), e del
decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 (revisione
delle sentenze di condanna emesse dal soppresso tribunale speciale per
la difesa dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1971
dalla Corte di appello di Ancona sul ricorso elettorale di Magini
Enrico, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 15 luglio 1971 la Corte di appello di Ancona ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, 104, comma primo, della
Costituzione, della legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del
tribunale speciale per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre
1926, n. 2062, contenente norme di attuazione della legge predetta e
del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, che non avrebbe disposto
l'abolizione di ogni effetto delle sentenze emesse dal citato
tribunale, a sua volta soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.
L'ordinanza è stata emessa in sede di esame del ricorso proposto da
Magini Enrico avverso la deliberazione 17 aprile 1971 con la quale la
Commissione elettorale mandamentale di Recanati aveva respinto la
domanda del ricorrente intesa ad ottenere l'iscrizione nelle liste
elettorali poiché contro di lui figurava emessa dal tribunale speciale
una sentenza recante, tra l'altro, condanna all'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, pena accessoria questa tuttora ostativa
all'esercizio dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2, comma primo,
n. 5, del t.u. approvato con d.P.R. 20 maggio 1967, n. 223.
Rileva il giudice a quo che la legge istitutiva del tribunale
speciale è in pieno contrasto con i principi costituzionali
dell'autonomia ed imparzialità del giudice stante la qualità e la
veste dei componenti di quell'organo giurisdizionale scelti fra i
consoli della milizia fascista, nominati dal Ministro per la guerra e
gerarchicamente dipendenti dalle autorità politiche e governative
fasciste. Dalla illegittimità costituzionale di tutte le norme
concernenti l'istituzione, la composizione e la funzione del tribunale
speciale potrebbe discendere la conseguenza della nullità assoluta o
addirittura dell'inesistenza delle sentenze dallo stesso emesse, o,
quanto meno, della cessazione dei loro effetti in applicazione
dell'art. 30 , terzo comma , della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nel dubbio comunque che la legge 5 ottobre 1944, n. 316, per non
aver abolito ogni effetto di tutte le sentenze del tribunale speciale,
non corrisponda alla rigorosa applicazione dei principi costituzionali
e che, conseguentemente, la pena accessoria della interdizione perpetua
dai pubblici uffici inflitta al ricorrente possa considerarsi
illegittimamente operante, il giudice a quo ritiene di sollevare
innanzi a questa Corte anche la questione di legittimità
costituzionale della citata legge nei limiti in cui la soluzione della
stessa influisce sulla decisione del ricorso diretto allo scopo del
riconoscimento del diritto di elettorato attivo.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - La Corte di appello di Ancona - chiamata a decidere sul
ricorso proposto da Magini Enrico avverso la deliberazione della
Commissione elettorale mandamentale di Recanati con cui veniva respinta
la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la reiscrizione nelle
liste elettorali di quel Comune, dalle quali era stato cancellato per
effetto di una sentenza contro di lui pronunciata dal tribunale
speciale per la difesa dello Stato per frodi valutarie ed altri reati -
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 25
novembre 1926, n. 2008, recante "provvedimenti per la difesa dello
Stato", del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative
norme di attuazione e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante
"norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal
tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con r.d.l. 29
luglio 1943, n. 668", in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e
secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.
Ritiene il giudice a quo che le norme della legge n. 2008 e del
r.d. n. 2062 del 1926 concernenti l'istituzione, la composizione e le
funzioni del tribunale speciale per la difesa dello Stato sono in
palese contrasto con i principi dell'autonomia della funzione
giudiziaria e dell'indipendenza dei giudici.
Dalla incostituzionalità delle norme anzidette dovrebbe discendere
la nullità assoluta o, addirittura, l'inesistenza delle sentenze
pronunciate e poiché il d.lg.lgt. n. 316 del 1944 non ha disposto
l'abolizione incondizionata di ogni effetto delle medesime, ma ne ha
semplicemente previsto la speciale revisione, anche esso dovrebbe
ritenersi costituzionalmente illegittimo.
2. - La questione proposta va dichiarata inammissibile perché
irrilevante ai fini della decisione del ricorso sottoposto all'esame
della Corte di appello di Ancona. Il giudice a quo muove da una
premessa incontestabile qual'è quella della incostituzionalità delle
norme relative alla Costituzione e al funzionamento del tribunale
speciale per la difesa dello Stato. Ed, infatti, è sufficiente por
mente alle disposizioni della legge n. 2008 del 1926 riguardanti la
qualità e la posizione dei componenti del tribunale per inferirne che
trattavasi di organo privo di quei requisiti di imparzialità e
indipendenza che la Carta costituzionale esige per il retto esercizio
della funzione giurisdizionale.
Ma l'accoglimento della questione nei termini in cui è stata
proposta non comporterebbe l'asserita conseguenza della nullità
assoluta o inesistenza delle sentenze emesse dal tribunale speciale
poiché queste hanno una propria autonoma giuridica esistenza.
Dalla dichiarazione di incostituzionalità non deriverebbe neppure
la cessazione degli effetti penali delle sentenze non trattandosi di
incostituzionalità di norme incriminatrici.
3. - Alla stregua di tali considerazioni, infondati appaiono gli
argomenti svolti nei confronti del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316,
censurato perché, in luogo dell'abolizione di ogni effetto delle
sentenze pronunciate dal tribunale speciale qualunque ne fosse
l'oggetto, avrebbe concesso soltanto il mezzo di una speciale
revisione.
Dopo la caduta del fascismo, ristabilitosi l'ordinamento
democratico, il legislatore ha subito decretato la soppressione del
tribunale speciale (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668) ed ha
successivamente provveduto a disciplinare gli effetti delle sentenze
dallo stesso emesse con i decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio
1944, n. 159, e 5 ottobre 1944, n. 316.
Il primo provvedimento ha disposto l'abrogazione di tutte le
disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi
politici creati dal fascismo, nonché l'annullamento delle sentenze
già pronunciate in base a tali disposizioni (art. 1).
Il secondo, invece, si riferisce alle sentenze di condanna non
suscettibili di annullamento e le ammette ad ampia, speciale revisione
quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali o
quando, altrimenti, appare palesemente iniqua o quando sulla stessa
hanno influito motivi di evidente carattere fascista (art. 2).
Le ragioni del diverso trattamento normativo sono chiare.
La competenza del tribunale speciale, limitata in origine ad alcuni
dei delitti contro la sicurezza dello Stato previsti dal codice penale
allora vigente e alle nuove figure di reato create con la legge n. 2008
del 1926 era stata poi estesa, con l'entrata in vigore del nuovo
codice, agli altri delitti contro la personalità dello Stato, che già
spettavano alla cognizione della magistratura ordinaria.
Di ciò il legislatore democratico ha giustamente tenuto conto
richiedendo per l'annullamento delle sentenze la condizione che esse
fossero state emanate in applicazione di quelle disposizioni penali che
il fascismo aveva dettate a tutela delle proprie istituzioni e dei
propri organi politici e riservando, invece, la speciale revisione a
tutte le altre sentenze.
S'è fatta, in altri termini, opportuna distinzione tra fatti
ritenuti delittuosi dal fascismo e che non apparivano più tali nel
mutato clima di libertà e democrazia, e reati che, essendo posti a
tutela di esigenze e necessità permanenti dello Stato, restavano
nell'ordinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante
"provvedimenti per la difesa dello Stato", del r.d. 12 dicembre 1926,
n. 2062, contenente le relative norme di attuazione, e del d.lg.lgt. 5
ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle
sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello
Stato soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668", sollevata dalla
Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, e 104, comma
primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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