Sentenza n. 187/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 153/1969
citata
- art. 3legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto,
quinto e sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione
degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza
sociale), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1974 dal
pretore di Firenze nella causa di lavoro vertente tra Fardi Mario e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 218 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Mario Fardi, titolare di pensione di anzianità dal 1965,
raggiungeva il 12 novembre 1968 l'età prevista per il pensionamento di
vecchiaia.
Prima della cessazione dell'attività di lavoro dipendente,
avvenuta il 31 gennaio 1969, inoltrava, sotto la data del 15 gennaio
1969 domanda all'INPS per ottenere la riliquidazione della pensione.
L'INPS, il 24 febbraio 1971, provvedeva alla riliquidazione della
pensione nella misura del 71,5%, considerando che il Fardi aveva
diritto alla riliquidazione nel 65 % in base al d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488, artt. 5 e 14 e che la legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 9
aveva successivamente introdotto un aumento del 10% con effetto dal 1
gennaio 1969. Ciò premesso, e ritenuto che l'art. 11 della legge n.
153 del 1969 aveva portato la misura massima della pensione dal 65%
sopraddetto al 74% per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1969 ed
all'80% per quelle che avrebbero avuto decorrenza dal 1 gennaio 1976,
il Fardi faceva ricorso all'INPS per ottenere il 74% ma otteneva
delibere negative. Con ricorso del 7 gennaio 1974, adiva, quindi, il
pretore di Firenze, giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'INPS
a corrispondergli la pensione del 74% con decorrenza dal 10 febbraio
1969.
L'INPS, costituitosi in giudizio, deduceva la non fondatezza delle
pretese dell'attore e chiedeva il rigetto del ricorso.
Durante il corso del giudizio, a seguito di eccezione dell'attore e
senza opposizione sul punto, da parte dell'Istituto convenuto, il
pretore, con ordinanza del 27 febbraio-14 marzo 1974, sollevava la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n.
153 del 1969, commi quarto, quinto e sesto, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Assumeva che le norme denunciate, che regolano la "riliquidazione"
delle pensioni INPS prevedono le ipotesi che l'età richiesta per il
pensionamento di vecchiaia sia compiuta o successivamente al 31
dicembre 1968 (comma quarto) o anteriormente al 1 maggio 1968,
ricollegando ad entrambe il vantaggio, appunto, della riliquidazione,
mentre nulla prevedono per la ipotesi di compimento dell'età richiesta
nel periodo compreso tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 e
conseguentemente escludono dal beneficio della detta riliquidazione una
categoria di lavoratori, discriminandoli negativamente rispetto agli
altri lavoratori. E riteneva questa evidente discriminazione, basata
unicamente sul tempo del raggiungimento della detta età, priva di
qualsiasi giustificazione razionale.
Per tanto, considerava non manifestamente infondata la questione;
e, tenuto conto della domanda dell'attore diretta ad ottenere la
riliquidazione della pensione nella misura prevista per i pensionati
che avevano raggiunto l'età per il pensionamento vecchiaia dopo il 31
dicembre 1968 e quindi dopo il 1 maggio 1968, della detta questione
dichiarava la rilevanza ai fini della decisione.
2. - Davanti a questa Corte si è costituito l'INPS, a mezzo degli
avvocati Giovanni Battista Rossi Doria e Nicola Terzulli e fuori del
termine di legge ha depositato l'atto di intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato.
L'INPS ha precisato che, in sede di riliquidazione della pensione
per raggiunta anzianità al Fardi, aveva applicato nei suoi confronti
l'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, l'art. 14, ultima parte,
del d.P.R. n. 488 del 1968 e l'art. 9 della legge n. 153 del 1969 e ne
aveva determinato la pensione nella misura del 71,5% (65% +10%) ai
sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968; e che nei suoi confronti
non era applicabile il quarto comma dell'art. 11 della legge n. 153 del
1969, essendo il suo caso specifico regolato dal quinto comma dello
stesso articolo.
Ha messo in evidenza che il citato art. 11, al fine di graduare nel
tempo gli effetti economici delle riforme relative alla liquidazione o
riliquidazione delle pensioni in rapporto alla retribuzione ovvero alla
commisurazione della contribuzione alla retribuzione, operate con il
d.P.R. n. 488 del 1968 e con la legge n. 153 del 1969, ha
sostanzialmente raggruppato i pensionati secondo due criteri
concorrenti. Il primo è quello del momento della decorrenza della
pensione, per cui i pensionati si distinguono a seconda che la
decorrenza della prestazione sia anteriore al 1 maggio 1968, sia
compresa tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 ovvero tra il 1
gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, e infine sia successiva al 1975.
Ed a tali pensionati si applica diversa percentuale di calcolo della
pensione, secondo le tabelle allegate al d.P.R. n. 488 del 1968 e alla
legge n. 153 del 1969. Il secondo criterio riguarda particolarmente i
pensionati per anzianità ed è in rapporto al compimento dell'età per
il pensionamento per vecchiaia, per cui i pensionati si distinguono a
seconda che abbiano compiuto l'età pensionabile prima o dopo il 1
maggio 1968 (art. 11, comma quinto).
L'Istituto poi ha considerato ragionevole, in modo evidente, la
normativa che riguarda la distinzione tra i pensionati in genere ed i
pensionati per anzianità, e quella che distingue tra loro i pensionati
per anzianità a seconda del tempo durante il quale fu consentita
contemporanea possibilità di pensionamento e di retribuzione. Ed a
quest'ultimo riguardo ha osservato che il momento discriminante (10
maggio 1968) - sia pure con particolare considerazione di favore di
coloro che compirono l'età entro l'anno precedente l'entrata in vigore
della nuova legge - deve anche essere messo in rapporto all'aggravio
economico che lo Stato aveva previsto a suo carico e con un graduale
aumento con la legge n. 153 del 1969 ed in definitiva alle possibilità
economiche tanto della collettività in genere quanto dell'Ente
erogatore.
L'Istituto ha concluso chiedendo alla Corte di provvedere come di
giustizia sulla questione prospettata.
3. - All'udienza del 19 maggio 1976 il difensore dell'INPS ha
confermato le conclusioni prese con l'atto di costituzione in giudizio. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Firenze, giudice del lavoro, chiamato a
provvedere sulla domanda di condanna dell'INPS a corrispondere nella
misura del 74% la pensione di vecchiaia riliquidata, avanzata da un
lavoratore dipendente, che aveva conseguito la pensione di anzianità
sin dal 1965 ed aveva raggiunto il 12 novembre 1968 l'età richiesta
per il pensionamento di vecchiaia, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi quarto, quinto e sesto,
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e delle norme in materia di sicurezza sociale), nella
parte in cui non prevede la riliquidazione della pensione, nella misura
del 74% nei confronti dei pensionati di anzianità che avessero
raggiunto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel
periodo compreso tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre dello stesso
anno.
2. - Allo scopo di poter valutare quanto assume il giudice a quo e
cioè accertare se, ed entro quali limiti, il legislatore abbia
dettato, per situazioni eguali, un trattamento differenziato con
evidente discriminazione in danno di una categoria di lavoratori, e
senza alcuna giustificazione razionale, e quindi di poter giudicare
circa la fondatezza o meno della sollevata questione, occorre tener
presente l'intera normativa dettata per la riliquidazione della
pensione in favore dei lavoratori che, acquisito il diritto alla
pensione di anzianità in base all'art. 13 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, abbiano successivamente compiuto l'età richiesta per il
pensionamento di vecchiaia.
Con l'art. 14, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, si
è disposto che "il titolare della pensione di anzianità, liquidata a
norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia,
successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento
di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di
lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza
della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può
ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione
della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda, in base alle
disposizioni del presente decreto" e cioè nella misura massima del
65%.
Con il quinto comma dell'art. 11 della legge n. 153 del 1969 si è
prevista l'ipotesi che il detto titolare di pensione di anzianità
avesse compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia
anteriormente al 1 maggio 1968, e la si è disciplinata alla stessa
stregua della precedente ipotesi.
Con il sesto comma dello stesso articolo si è stabilito che alla
pensione riliquidata a norma del comma precedente (e deve logicamente
ritenersi - anche a norma del citato art. 14, ultimo comma, del d.P.R.
n. 488 del 1968) dovesse applicarsi l'aumento previsto dall'art. 9
della stessa legge n. 153 del 1969 e cioè un aumento in misura pari al
dieci per cento dell'ammontare della pensione.
Con il quarto comma del ripetuto art. 11, infine, si è disposto
che alle pensioni riliquidate a favore dei titolari che avrebbero
compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia in data
successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975 si sarebbero
dovute applicare le percentuali massime rispettivamente del 74% e
dell'80%.
Con le sopra richiamate norme, pertanto, si è realizzata la
disciplina legislativa dell'ipotesi di compimento dell'età prevista
per il pensionamento di vecchiaia, da parte dei titolari di pensione di
anzianità liquidata a norma dell'art. 13 della legge n. 903 del 1965.
E ciò è avvenuto in modo completo ed uniforme, nel senso che a tutti
i titolari di pensione di anzianità è stato attribuito il diritto
alla riliquidazione della pensione appena raggiunta l'età richiesta
per il pensiollamento di vecchiaia, e con la fissazione, graduata nel
tempo, della misura massima della percentuale di commisurazione della
pensione alla retribuzione.
Non sussiste, di conseguenza, in assoluto la mancata previsione
(lamentata in ordinanza) dell'ipotesi di compimento dell'età richiesta
nel periodo compreso tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre dello
stesso anno, giacché se è vero che codesta ipotesi non è
disciplinata nell'art. 11 della legge n. 153 del 1969, è nel contempo
certo che ad essa si riferisce il disposto dell'art. 14, ultimo comma,
del d.P.R. n. 488 del 1968.
Da tutto ciò deriva che la sollevata questione non è fondata.
Ove, infatti, si ritenga che si ha trattamento differenziato di
situazioni eguali perché la riliquidazione delle pensioni è ammessa
se l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia sia compiuta o
successivamente al 31 dicembre 1968 (comma quarto) o anteriormente al 1
maggio 1968 (comma quinto) e nulla è previsto per le ipotesi di
compimento dell'età richiesta nel periodo dal 1 maggio al 31 dicembre
1968, c'è da rilevare la mancanza della asserita discriminazione: una
norma disciplina quest'ultima ipotesi e si trova, come si è già
detto, nell'art. 14, ultimo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968.
Ed ove, in via utile, si pensasse di rinvenire la denunciata
differenza di trattamento nel fatto che per la riliquidazione
riconosciuta ai lavoratori i quali hanno raggiunto l'età per il
pensionamento di vecchiaia, si applicano percentuali diverse, e cioè
il 65% o il 74% a seconda che codesta età venga compiuta tra il 1
maggio ed il 31 dicembre 1968 o in data successiva al 31 dicembre 1968,
la questione risulterebbe del pari non fondata. Come si è già
osservato, infatti, la misura massima della percentuale di
commisurazione della pensione alla retribuzione da applicarsi in sede
di riliquidazione è fissata dalle norme sopra indicate nel 65%, (e con
l'aumento del 10%), nel 74% e nell'80% se l'età richiesta per il
pensionamento di vecchiaia è compiuta entro il 31 dicembre 1968 (e non
rileva se prima o dopo il 30 aprile 1968), dopo il 31 dicembre 1968,
ovvero dopo il 31 dicembre 1975. Vi è quindi una gradualità in sede
di miglioramento del trattamento di pensione: gradualità che, mentre
da un canto esclude che in sede di riliquidazione tra i soggetti che si
trovano, anche dal punto di vista temporale, nelle medesime condizioni
(ad esempio, perché hanno raggiunto l'età per il pensionamento di
vecchiaia entro il 31 dicembre 1968) alcuni siano avvantaggiati ed
altri danneggiati, dall'altro canto, messa in correlazione con la
gradualità prevista per la liquidazione delle pensioni, corrisponde a
momenti di sviluppo della politica legislativa di solidarietà sociale
che, in quanto successivi nel tempo, non si prestano, anche per la
logica che li giustifica, ad apparire in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione ed anzi possono apparire in adeguata armonia con i fini
perseguiti dal costituente con l'art. 38.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, commi quarto, quinto e sesto, della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in
materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3,
comma primo, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte