Sentenza n. 187/1980
Altra decisione · depositata il 22/12/1980 · relatore Edoardo Volterra
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 28 novembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio
regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto "Determinazione della
nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della
Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 1 marzo 1976, depositato in cancelleria il 10
successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Valle
d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso ricorso in via principale avverso la legge
della regione autonoma Valle d'Aosta 10 febbraio 1976 recante
"Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità
spettante al personale della Regione".
Successivamente, preso atto che con l'art. 4 della legge regionale
28 aprile-6 giugno 1977, n. 40 la legge impugnata è stata abrogata, ha
chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere. A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la Regione che
domanda pronunzia di "estinzione del processo". Considerato in diritto :
In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno
1977, n. 40, all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali
approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10
febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".
Ora, come già ha ritenuto questa Corte nella sentenza numero 101
del 1980, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine
"abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora
promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della
Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40
del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato,
con la conseguente cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte