Sentenza n. 187/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, commi 22
e 23, della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25
(Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e
trattamento economico del personale regionale), promosso con ordinanza
emessa l'1 dicembre 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del
Veneto sul ricorso proposto da Venettoni Leonardo contro la Regione
Veneto ed altro, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 2
novembre 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato Guido Viola, per la Regione Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Leonardo Venettoni, trasferito dall'INAPLI alla regione Veneto
il 1 luglio 1972 ed inquadrato, in esecuzione della legge regionale 26
novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della regione,
stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), nel
ruolo del personale regionale con la qualifica di "collaboratore", in
data 26 febbraio 1974 venne comandato a prestare servizio presso il TAR
per il Veneto, rimanendovi fino al 16 maggio 1975. In data 24 settembre
1975 richiese l'attribuzione della qualifica superiore corrispondente
alle mansioni di "direttore di sezione" svolte presso il TAR e, in
esito alla nota del 9 ottobre 1975, con la quale il Presidente della
Giunta regionale gli comunicava che questa non aveva ritenuto di
avvalersi nei suoi confronti della facoltà di cui all'art. 50, comma
ventiduesimo, della legge regionale n. 25 del 1973, adì il TAR,
chiedendo che, previo annullamento della citata comunicazione, la
regione Veneto fosse dichiarata tenuta ad applicare nei suoi confronti
la norma in questione.
La Regione, costituitasi in giudizio, eccepì il difetto di tutti i
presupposti per l'attribuzione della qualifica superiore, fra cui
l'atto formale di conferimento delle superiori mansioni da parte della
Giunta regionale, al quale peraltro il ricorrente considerava
equipollente l'analogo provvedimento del TAR. Le parti, inoltre,
controvertevano sull'interpretazione del disposto "potrà attribuire",
di cui al ventiduesimo comma dell'art. 50 l.r. citata: secondo la
Regione, la norma riservava ampia discrezionalità alla Giunta
regionale; secondo il ricorrente, invece, essa andava intesa nel senso
che, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, la
Giunta era tenuta ad attribuire la qualifica superiore. Il
ventiduesimo comma, infatti, dell'art. 50 della l.r. citata così
disponeva: " All'atto del primo inquadramento nei ruoli regionali e
comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale, nell'osservanza dei principi fondamentali della
legislazione statale, in riconoscimento dello svolgimento di compiti
superiori rispetto a quelli previsti dalla qualifica regionale di
inquadramento, potrà attribuire, sentite le organizzazioni sindacali
più rappresentative, ai singoli impiegati trasferiti dallo Stato o
dagli ex INIASA ENALC, INAPLI, comandati o distaccati dallo Stato o
dagli Enti locali, la qualifica immediatamente superiore a quella
spettante ai sensi dei commi precedenti, purché i detti compiti
risultino da atto formale della Giunta e siano svolti da almeno sei
mesi".
2. - Il TAR, ritenuto che la norma " non possa essere interpretata
nel senso che, quando si verifichi la situazione in essa prevista,
l'attribuzione della qualifica superiore sia per la Giunta regionale un
atto dovuto", con ordinanza in data 1 dicembre 1976 ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale della citata
disposizione in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 117 della
Costituzione.
Attribuendo ad un organo amministrativo il potere pressoché
arbitrario, benché limitato nel tempo, di determinare la carriera
degli impiegati, la norma consentirebbe infatti all'autorità
amministrativa di trattare diversamente dipendenti che si trovino in
situazioni uguali (onde l'addotto contrasto con l'art. 3 Cost.) ed
ostacolerebbe l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività
amministrativa, rischiando "di favorire atteggiamenti clientelari e di
provocare malcontento nel personale escluso dai benefici" (onde la
violazione del principio posto dall'art. 97 Cost.). Inoltre - continua
l'ordinanza - la norma appare anche in contrasto con l'art. 117 Cost.,
costituendo principio fondamentale della legislazione statale in
materia di impiego pubblico quello che lo svolgimento di mansioni
superiori, anche se espressamente consentito dalla legge o da norme
regolamentari, sarebbe comunque irrilevante ai fini della promozione
alla qualifica superiore.
3. - Ancor più fondato sembra poi al giudice a quo il sospetto di
incostituzionalità, ove si ritenesse che l'attribuzione della
qualifica superiore costituisse per la Giunta regionale un atto dovuto.
Basti considerare, infatti, che, a sensi del successivo comma
ventitreesimo dello stesso art. 50 l'attribuzione della qualifica
superiore potrà avvenire anche quando nel ruolo organico
corrispondente a tale qualifica superiore vi fosse addirittura
un'eccedenza di personale per effetto di pregressi inquadramenti in
soprannumero.
Tale ultima norma, pur non considerata direttamente rilevante, ma
solo chiarificatrice della portata di quella posta dal precedente comma
ventiduesimo, viene del pari denunciata in riferimento agli stessi
parametri costituzionali "per gli effetti dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87". Conferendosi, attraverso la possibilità di
inquadramento del personale beneficiato nella qualifica superiore,
permanente rilevanza a temporanei affidamenti di mansioni, verrebbero
infatti lese le aspettative di carriera del personale escluso
dall'esercizio delle mansioni superiori e con un aggravio finanziario
sicuramente non giustificato dalle esigenze degli uffici.
Le conseguenze sull'andamento del servizio appaiono poi al giudice
a quo ancor più gravi, ove si tenga conto delle promozioni concesse
dall'art. 68, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, che la
legge regionale in esame ha esteso al personale dei soppressi enti
ENALC, INIASA e INAPLI, talché verrebbero aggiunte promozioni su
promozioni - le seconde a seguito di incarichi meramente temporanei -,
senza un adeguato accertamento di quei requisiti attitudinali degli
impiegati, che sono essenziali al "migliore adempimento" dei compiti
loro affidati. Da qui il pericolo di una "dannosa pletora
amministrativa (sentenza n. 123 del 1958)", che rende ancor più
evidente il contrasto della citata disposizione con la norma di cui
all'art. 97 Cost.
La rilevanza della sollevata questione - conclude l'ordinanza -
discenderebbe infine dalla considerazione "che la norma di cui si
prospetta l'illegittimità costituzionale è quella invocata dal
ricorrente a sostegno della sua domanda principale; e che la decisione
del ricorso implica comunque la sua applicazione, dovendosi, per
accogliere o respingere tale domanda, commisurare alla fattispecie
astratta, considerata dalla norma, quella dedotta in lite".
4. - La regione Veneto, rappresentata dagli avvocati Giorgio Berti
e Guido Viola, si è costituita in giudizio, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, comunque,
infondata.
In atto di costituzione si premette che nel giudizio pendente
innanzi al TAR la Regione aveva addotto l'inesistenza dei presupposti
per l'applicazione della norma; in particolare: dell'atto formale di
conferimento delle mansioni superiori; dello svolgimento effettivo di
tali mansioni per almeno un semestre; dell'attribuzione delle mansioni
in tempo utile a consentire l'applicazione della norma entro l'anno
della sua vigenza; dell'equiparabilità delle mansioni svolte dal
ricorrente presso il TAR a quelle previste dalla l.r. n. 25 del 1973.
Si contesta, quindi, la rilevanza della sollevata questione,
giacché nessuna influenza eserciterebbe ai fini della decisione della
causa un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale. In
altri termini - afferma la Regione - "non potendo applicare la norma,
il giudice di merito ne propone l'eliminazione".
Si adduce, nel merito, l'assoluta erroneità dell'interpretazione
effettuata dal giudice a quo. La dizione "potrà attribuire" non va
riguardata come fonte legittimante di un potere pressoché arbitrario,
ma nella sua funzione abilitante la Giunta regionale a risolvere il
problema sollevato dall'esistenza di situazioni anomale per un certo
numero di dipendenti; situazioni caratterizzate peraltro dal precedente
affidamento formale di compiti superiori. Né può conferirsi rilievo,
al fine di escludere che la Giunta regionale sia tenuta
all'attribuzione della qualifica superiore allorché ricorrano i
presupposti prescritti, alla circostanza che, a norma del comma
ventiduesimo dell'art. 50, all'inquadramento non possa più procedersi
oltre il limite temporale di un anno dall'entrata in vigore della
legge. Sarebbe vero, invece, il contrario, giacché proprio la mancanza
di un termine avrebbe potuto rendere il potere dell'Amministrazione
regionale incondizionato e arbitrario.
La difesa della Regione nega, infine, che esista nella legislazione
statale il principio fondamentale che viene posto a base dell'addotta
violazione dell'art. 117 Cost. Il criterio, infatti, della
corrispondenza tra mansioni effettivamente esercitate e qualifica (con
relativo trattamento economico), oltre che ricorrente nelle normative
transitorie della stessa legislazione statale ed oltre ad aver trovato
pieno ingresso nel campo del lavoro con la legge 20 maggio 1970, n.
300, si andrebbe, anzi, generalizzando anche nel pubblico impiego,
giusta gli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato
(sez. V 20 ottobre 1972, n. 684 e 6 febbraio 1973, n. 77).
In conclusione, non potrebbe certo ritenersi vietato all'ente
pubblico di dettare disposizioni tese ad ovviare ad esigenze
straordinarie della propria organizzazione "emergenti appunto dallo
squilibrio tra le qualifiche ufficiali dei dipendenti ed i compiti ai
quali taluni di essi, proprio nell'interesse dell'Amministrazione,
siano stati chiamati". Al contrario, proprio i principi di
imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
esigono che tali situazioni vengano prontamente sanate. Considerato in diritto :
1. - La legge della regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, dispone
all'art. 50, comma ventiduesimo, che "all'atto del primo inquadramento
nei ruoli regionali e comunque non oltre un anno dall'entrata in
vigore" della legge stessa, la Giunta regionale, "in riconoscimento
dello svolgimento di compiti superiori rispetto a quelli previsti dalla
qualifica regionale di inquadramento, potrà attribuire... ai singoli
impiegati trasferiti dallo Stato, o dagli ex INIASA, ENALC, INAPIL...
la qualifica immediatamente superiore..., porche i detti compiti
risultino da atto formale della Giunta e siano svolti da almeno sei
mesi". Facendo richiamo alla surriportata disposizione, Venettoni
Leonardo, già dipendente dell'INAPLI e trasferito alla regione Veneto,
ricorreva al competente TAR, ed all'uopo lamentava che il Presidente
della Giunta regionale aveva rigettato la sua istanza 24 settembre 1975
di attribuzione della qualifica superiore, pur se egli avesse, quale
comandato presso lo stesso TAR, espletato mansioni superiori dal 26
febbraio 1974 al 16 maggio 1975, e perciò per un periodo ben superiore
a sei mesi.
L'adito TAR del Veneto ha ritenuto di dover sollevare questione di
legittimità costituzionale della norma di cui sopra, in quanto
contrastante con gli artt. 3, 97, primo comma, e 117 Cost. Asserendo
poi che rafforzerebbe il dubbio sulla denunziata illegittimità, ha
coinvolto anche il successivo comma ventitreesimo, ai sensi del quale
"l'attribuzione eccezionale delle funzioni e della qualifica superiore
potrà avvenire anche se contemporaneamente singoli impiegati risultino
inquadrati nel ruolo soprannumerario". La suddetta disciplina,
ammettendo alcuni dipendenti all'esercizio di mansioni superiori ed
escludendone altri, creerebbe disparità di trattamento nel personale,
con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; rendendo ulteriormente
pletorica la qualifica superiore, già inflazionata per l'esistenza del
ruolo soprannumerario, e provocando conseguentemente un ingiustificato
aggravio finanziario, nuocerebbe al buon andamento degli uffici, con
conseguente violazione dell'art. 97, primo comma, Cost.; disponendo
promozioni in seguito al mero esercizio di mansioni superiori,
disapplicherebbe il contrario principio della legislazione statale in
materia di pubblico impiego, con conseguente violazione dell'art. 117
Cost. E ciò, indipendentemente dalla soluzione del dilemma se il
disposto "potrà attribuire" vada inteso come (esercizio di) potestà
discrezionale ovvero come atto dovuto.
2. - Vanno anzitutto precisati gli esatti termini - anche temporali
- della questione.
Il Venettoni, trasferito dall'INAPLI alla regione Veneto il 1
luglio 1972 e comandato a prestare servizio presso il Tribunale
amministrativo regionale del Veneto dal 26 febbraio 1974, venne
inquadrato, con decorrenza dal 1 gennaio 1973, nel ruolo del personale
regionale con la qualifica di "collaboratore". Il suddetto
inquadramento venne disposto in esecuzione dell'impugnata legge
regionale 26 novembre 1973, n. 25, e la relativa delibera, adottata il
27 luglio 1974, fu regolarmente notificata il 15 novembre 1974. Ora,
solo il 24 settembre 1975 - e perciò oltre dieci mesi dopo avere
avuto, attraverso la notifica della delibera di cui sopra, piena
conoscenza del suo inquadramento con la qualifica di "collaboratore",
anziché con quella superiore - il Venettoni riscontrò la delibera che
lo riguardava, inviando al Presidente della Giunta regionale un'istanza
con richiesta di attribuzione appunto della qualifica superiore. E
quando poi ha proposto ricorso al TAR - il 12 dicembre 1975 -, ha
impugnato, non già la deliberazione della Giunta, notificatagli il 15
novembre 1974, di inquadramento come " collaboratore", bensì solo la
successiva nota 9 ottobre 1975 del Presidente della regione, con la
quale questi, replicando alla suddetta istanza, comunicava i motivi del
mancato inquadramento nella qualifica superiore; e ciò, pur se
l'impugnato comma ventiduesimo (art. 50) della legge regionale n. 25
del 1973, reciti testualmente che "la qualifica immediatamente
superiore" poteva essere attribuita dalla "Giunta regionale" ed
"all'atto del primo inquadramento nei ruoli regionali".
3. - La questione è stata affrontata dal TAR del Veneto con
ricchezza di argomentazioni, la cui parte essenziale si lascia così
compendiare: la norma statuisce che la Giunta regionale "potrà
attribuire" la qualifica immediatamente superiore; ebbene - si legge
nell'ordinanza di rimessione -, il trascritto disposto ("potrà
attribuire") appare costituzionalmente illegittimo, non solo nel caso
in cui la relativa potestà venga ritenuta ampiamente discrezionale,
bensì anche, e più ancora, nell'inversa ipotesi, in cui cioè si
ritenga configurarsi attività dovuta. Le conseguenze sarebbero,
infatti, identiche: un potere pressoché arbitrario, il quale,
provocando malcontento nel personale escluso dai benefici, violerebbe
il dovere di imparzialità dell'amministrazione ed il principio
fondamentale della legislazione statale, secondo cui lo svolgimento di
mansioni superiori sarebbe irrilevante ai fini della promozione alla
qualifica superiore. Per ulteriormente dimostrare poi che il sospetto
di illegittimità costituzionale del comma ventiduesimo è "ancora più
pesante", ove si tratti di potestà vincolata, anziché discrezionale,
il giudice a quo prende in considerazione pure il comma ventitreesimo,
che prevede "l'attribuzione eccezionale delle funzioni e della
qualifica superiore... anche se contemporaneamente singoli impiegati
risultino inquadrati nel ruolo soprannumerario". E poiché, a tacer
d'altro, tale norma concorrerebbe "a porre in essere una dannosa
pletora amministrativa" e comporterebbe "un aggravio finanziario per
nulla giustificato dalle esigenze e dalla situazione degli uffici" -
per cui sarebbe ancor più evidente la violazione dell'art. 97 Cost. -,
il TAR del Veneto solleva d'ufficio anche la questione di legittimità
costituzionale del comma ventitreesimo, perché chiarisce "la portata
del comma precedente", non già perché "direttamente rilevante per la
decisione del ricorso".
4. - La questione è inammissibile.
Indipendentemente, infatti, da ogni considerazione sui dati più
sopra emersi - manifestazione di rimostranza ben più di dieci mesi
dopo la piena conoscenza della deliberazione della Giunta e
proposizione del ricorso giurisdizionale, non già contro questa, ma
contro la successiva comunicazione dei motivi da parte del Presidente
della regione -, assume rilievo decisivo la constatazione che il TAR
non ha compiuto un'adeguata valutazione dei presupposti - la cui
esistenza era ampiamente controversa fra le parti - circa
l'applicabilità della norma nella parte in cui facoltizzava la Giunta
regionale ad adottare il provvedimento de quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 50, comma ventiduesimo, della legge della regione Veneto 26
novembre 1973, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo
comma, e 117 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale
del Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1,8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte