Sentenza n. 187/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
citata
- art. 89d.P.R. 616/1977
- art. 91d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni
Liguria, Piemonte, Veneto e Lombardia, notificati rispettivamente il 24
e 27 febbraio 1978, depositati in cancelleria il 27 febbraio, 15 e 17
marzo 1978 ed iscritti ai nn. 2, 3, 6 e 7 del registro 1978, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977 recante "Delimitazione
dei bacini idrografici a carattere interregionale in attuazione degli
artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore
Bucciarelli Ducci;
Uditi gli avvocati Giuseppe Pericu per la Regione Liguria, Enrico
Romanelli per la Regione Piemonte, Fabio Lorenzoni per la Regione
Veneto e Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. Le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, in persona dei
Presidenti delle rispettive Giunte Regionali, con ricorsi notificati il
24 e 27 febbraio 1978, sollevavano conflitto di attribuzioni nei
confronti dello Stato, chiedendo le prime tre l'annullamento: a)
dell'atto 3 ottobre 1977 del Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, preliminare e preparatorio rispetto al provvedimento
di cui alla lettera c); b) della lettera 28 ottobre 1977, n. 1668,
diretta dal Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni per "sentirle" a
norma degli artt. 89 e 91 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; c) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, recante
"deliberazione dei bacini idrografici a carattere interregionale" in
attuazione degli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; d)
della lettera 30 dicembre 1977, n. 1996, indirizzata dal Ministero dei
Lavori Pubblici alle Regioni; e) della circolare 30 dicembre 1977, n.
1995, diramata dallo stesso Ministero agli uffici statali competenti;
mentre la regione Veneto chiedeva l'annullamento soltanto del decreto
del Presidente del Consiglio 22 dicembre 1977.
Si premette nei ricorsi che le opere idrauliche, comprese tra i
"lavori pubblici" rientranti, se di interesse regionale, nella
competenza regionale in virtù degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, sono tradizionalmente classificate in varie classi,
secondo criteri riconducibili all'impegnatività della singola opera e
quindi del suo costo (cfr. artt. 3 e ss. r.d. 25 luglio 1904, n. 523).
Un primo passaggio di funzioni, in questo settore, dallo Stato alle
Regioni a statuto ordinario si ebbe con l'art. 2 d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 8, che trasferiva alle Regioni le opere idrauliche di quarta e
quinta categoria e quelle non classificate.
Con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si è proceduto però ad un
più ampio trasferimento: l'art. 88, n. 2, ha confermato la competenza
statale per le opere idrauliche di prima categoria, nonché per quelle
di seconda fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo
art. 89, cioè fino alla individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici; l'art. 89 ha disposto che tale procedura sia esaurita
entro un anno dal decreto, trasferendo alle Regioni tutte le opere
idrauliche relative ai bacini non interregionali e confermando il
trasferimento alle stesse, già avvenuto con il d.P.R. n. 8 del 15
gennaio 1972, delle opere di quarta e quinta categoria, anche se
relative a bacini interregionali; lo stesso art. 89 ha stabilito
inoltre che per le altre opere nei bacini interregionali individuati
dall'emanando decreto si sarebbe provveduto in sede di riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblici, e che nel frattempo, fino al
1 gennaio 1980, i programmi sarebbero stati predisposti dal Ministero
LL.PP., di concerto con quello dell'Agricoltura e d'intesa con le
Regioni.
Dopo la data predetta, in mancanza delle leggi di riforma, le
funzioni per le opere dei bacini interregionali venivano "delegate"
alle Regioni interessate, che avrebbero dovuto esercitarle sulla base
di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali.
L'ultimo comma dell'art. 89, infine, disponeva che dal 1 gennaio 1978
le opere idrauliche di terza categoria venivano "attribuite" alle
Regioni.
In attuazione di tale normativa, il Governo - proseguono i ricorsi
- sulla base di una relazione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici del 3 ottobre 1977, sottoponeva alle Regioni, con lettera 28
ottobre 1977, n. 1668, i criteri relativi alla delimitazione ed
individuazione dei bacini idrografici aventi carattere interregionale,
con le relative cartografie, assegnando per le osservazioni il termine
del 30 novembre 1977, entro il quale rispondevano in vario modo dieci
Regioni (comprese tre delle ricorrenti). Quindi il Presidente del
Consiglio dei ministri con decreto del 22 dicembre 1977 (G.U. 29
dicembre 1977, n. 354) approvava l'elenco dei 27 bacini idrografici a
carattere interregionale (Taglialmento, Lemene, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione, Tartaro-Canalbianco, Adige, Po, Reno, Marecchia,
Conca, Tronto, Sangro, Trigno, Saccione, Fortore, Ofanto, Bradano,
Sinni, Magra, Fiora, Tevere, Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Noce,
Lao) e l'annessa cartografia.
Seguivano l'informativa del Ministero dei Lavori Pubblici alle
Regioni del 30 dicembre 1977, n. 1996, e la circolare illustrativa
diretta agli organi statali competenti n. 1995 della stessa data.
Con la prima il Governo comunicava ai Presidenti delle Regioni a
statuto ordinario l'individuazione e la delimitazione dei bacini
idrografici interregionali; con la seconda il Governo stesso dava
interpretazione alla situazione normativa che si sarebbe venuta a
determinare dopo la delimitazione dei bacini, nel senso che la
competenza in tema di opere idrauliche e di autorizzazione a estrarre
ghiaia si doveva ritenere ripartita tra Stato e Regioni, trasferendo a
queste ultime tutte le opere idrauliche e le autorizzazioni attinenti a
bacini idrografici non interregionali, mentre quelle relative ai bacini
interregionali sarebbero rimaste di competenza statale.
Con i ricorsi contro tali atti le Regioni rivendicano la propria
competenza su tutte le opere idrauliche di terza categoria, nonché, in
parte, su quelle di seconda categoria anche nei bacini idrografici
interregionali. Si deduce, infatti:
a) che la delimitazione dei bacini è stata compiuta senza potere,
perché mentre il decreto del Presidente del Consiglio è stato emanato
il 22 dicembre 1977, il d.P.R. n. 616/1977 è entrato in vigore
soltanto il 1 gennaio 1978 (art. 137);
b) che la competenza ad emanare il provvedimento di delimitazione
spettava al Governo e non al Presidente del Consiglio;
c) che l'esiguità del termine assegnato alle Regioni per
rispondere alle proposte del Governo non ha loro consentito di
esprimere compiutamente il proprio avviso, cosicché non può dirsi che
esse siano state "sentite" come voluto dagli artt. 89, comma primo, e
91, n. 5, d.P.R. n. 616;
d) che la pretesa dello Stato, di cui alla circolare n. 1995 del
30 dicembre 1977, di ricollegare alla delimitazione dei bacini la
competenza - statale o regionale, secondo che il corso d'acqua vi sia o
meno ricompreso - ad autorizzare l'escavazione di sabbia e ghiaia (art.
62, lett. a) d.P.R. n. 616) è destituita di fondamento, avendo tale
delimitazione il solo effetto di determinare le opere idrauliche di
seconda categoria che non passano alle Regioni;
e) che, anche entro il perimetro dei bacini interregionali, le
opere idrauliche di terza categoria appartengono comunque alla
competenza delle Regioni ed anche quelle di seconda possano rientrarvi,
dopo l'espletamento delle procedure di cui all'art. 89, comma primo,
qualora la natura delle opere non coinvolga interessi nazionali;
f) che la delimitazione dei ventisette bacini è stata effettuata
con criteri tecnici assolutamente opinabili e insieme contraddittori,
dilatando esageratamente i perimetri allo scopo di restringere
correlativamente l'ambito delle funzioni trasferite alle Regioni in
materia di opere idrauliche e violando così gli artt. 117 e 118 Cost.,
nonché 79 e 89 d.P.R. n. 616.
In particolare la Regione Veneto contesta il carattere
interregionale di fiumi come il Piave, il Brenta - Bacchiglione, il
Tartaro-Canalbianco e il Lemene, che appartengono per geografia ed
economia alla Regione veneta, con incursioni irrilevanti nelle Regioni
finitime, tali da non giustificare un interesse nazionale che ne
sottragga le relative opere idrauliche alla competenza della Regione.
La Regione Liguria, infine, lamenta in particolare l'inclusione del
Magra tra i bacini interregionali, la quale rivela chiaramente come,
non essendovi in tale bacino se non opere di terza categoria, il
Governo abbia voluto sottrarre alla Regione proprio tali opere, in
palese contrasto con il disposto dell'art. 89, ultimo comma, del d.P.R.
616/77.
2. Si è costituito nei quattro giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, eccependo innanzitutto l'inammissibilità dei ricorsi. Infatti
le impugnative degli atti del 3 e 28 ottobre 1977 non solo sarebbero
dirette contro atti meramente preparatori, ma sarebbero anche tardive,
essendo trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art. 39 della legge
11 marzo 1953, n. 87. Quanto alle due circolari del 30 dicembre 1977,
una, la n. 1996, sarebbe una semplice lettera di comunicazione, di per
sé inidonea ad invadere sfere di competenza; l'altra, la n. 1995,
sarebbe un atto meramente interno, che per la sua natura non può
ledere la competenza delle Regioni, le quali potrebbero eventualmente
impugnare i singoli atti con i quali lo Stato esercita in concreto le
proprie attribuzioni. Ma anche l'impugnativa del D.P.C.M. 22 dicembre
1977 non è ammissibile perché con essa non si contesta tanto il
potere dello Stato di individuare e delimitare i bacini, quanto le
modalità del suo esercizio e pertanto al riguardo potrà ipotizzarsi
un ricorso alle giurisdizioni amministrative, ma non un conflitto di
attribuzioni, che presuppone l'invasione della sfera di competenza di
altro soggetto costituzionalmente rilevante.
Ugualmente inammissibile, oltre che infondata, è l'impugnativa
avverso il D.P.C.M. del 22 dicembre 1977 per difetto di potere, essendo
stato emanato prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che
tale potere conferiva. Inammissibile, in quanto il conflitto di
attribuzione presuppone che l'atto impugnato incida negativamente nella
sfera di competenza regionale, mentre nella specie l'anticipata
delimitazione dei bacini non avrebbe modificato in peggio la competenza
regionale in materia di opere pubbliche, che alla luce della precedente
normativa era più ridotta (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, n. 6,
lett. c). Comunque infondata, in quanto basata su un'erronea
identificazione tra vigenza ed efficacia della legge. Il d.P.R. n. 616,
infatti, aveva effetto a far data dal 1 gennaio 1978 (art. 137), ma è
entrato in vigore allo scadere della normale vacatio legis di quindici
giorni (artt. 73, terzo comma, Cost. e 10 preleggi).
Infondato sarebbe anche il motivo della incompetenza del Presidente
del Consiglio, in quanto il D.P.C.M. 22 dicembre 1977 è stato
regolarmente deliberato dal Consiglio dei ministri.
Quanto alla pretesa insufficienza del termine concesso alle
Regioni, l'impugnativa sarebbe inammissibile attenendo ad un vizio
dell'atto che non è correlato con una situazione costituzionalmente
garantita. Nel merito dunque il termine di circa un mese era del tutto
congruo e rientrava entro i limiti della razionalità, consentendo alle
Regioni di predisporre e comunicare le proprie osservazioni, come molte
Regioni hanno fatto, tra le quali tre delle ricorrenti (Piemonte,
Lombardia e Veneto).
Passando alla sostanza delle impugnative, l'Avvocatura dello Stato
sostiene l'infondatezza della lagnanza delle Regioni in tema di
escavazione di sabbia e ghiaia, in quanto l'art. 62, lett. a) d.P.R. n.
616/1977 ha sì trasferito alle Regioni l'autorizzazione per tale
attività, ma lo ha fatto limitatamente ai corsi d'acqua e spiagge e
fondali lacuali di competenza regionale, propria o delegata, escludendo
quindi ogni potestà regionale nell'ambito dei bacini interregionali,
posto che la tutela delle opere idrauliche in tali bacini è di
competenza dello Stato (art. 89 d.P.R. n. 616).
Infondata sarebbe anche l'impugnativa diretta a rivendicare alle
Regioni la competenza su tutte le opere idrauliche di terza categoria.
Al contrario - secondo l'Avvocatura - tutte le opere idrauliche, di
qualsiasi categoria, sarebbero di competenza dello Stato se rientranti
in un bacino interregionale.
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 89 d.P.R. n. 616 (che
stabilisce al 1 gennaio 1978 la decorrenza per l'attribuzione alle
Regioni delle opere idrauliche di terza categoria) deve essere
interpretata alla luce del principio di conservazione, che impone di
riconoscere alla norma stessa una qualche utilità per non doverla
considerare come un doppione del precetto contenuto nel successivo art.
137 (che fissa alla stessa data del 1 gennaio 1978 l'efficacia
dell'intero decreto). Tale utilità andrebbe ravvisata
nell'opportunità che il procedimento di delimitazione dei bacini
interregionali sia garantito da una qualche sanzione dell'eventuale
inerzia dello Stato, cosicché il significato dell'ultimo comma
dell'art. 89 sarebbe proprio quello di sanzionare la mancata
delimitazione dei bacini interregionali con il trasferimento alle
Regioni delle opere idrauliche di terza categoria. Ed essendo tale
delimitazione intervenuta prima del 1 gennaio 1978 - conclude
l'Avvocatura - il trasferimento sanzionatorio non si sarebbe
verificato.
Quanto alle impugnative che contestano i criteri tecnici seguiti
dal Governo nella individuazione e delimitazione dei bacini
interregionali, l'Avvocatura oppone il concetto di "inscindibilità del
bacino idrografico" elaborata dalla scienza contemporanea, che vede nel
bacino il momento unitario per qualsiasi seria pianificazione degli
interventi volti non solo alla conservazione e difesa del suolo, ma
anche all'utilizzo delle risorse idriche. Ne consegue che nell'ambito
di un bacino idrografico devono essere compresi oltre al corso
principale, tutti gli affluenti e sub-affluenti di qualsiasi ordine.
Giustificata appare quindi sia la delimitazione del bacino
interregionale del Po come esteso a tutti i suoi sub-affluenti, sia la
identificazione quali bacini interregionali di fiumi veneti che, per le
loro connessioni con problemi di rilievo nazionale, assumono
un'importanza che travalica l'ambito regionale.
Né risponde al vero - conclude la difesa dello Stato che
l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio non distingua tra
bacini idrografici di interesse nazionale, gli unici ad essere
qualificati come "interregionali" e bacini che, pur interessando più
regioni, da tale qualificazione rimangono esclusi. Infatti, su 50
bacini geograficamente interregionali, il Governo ne ha individuati e
delimitati soltanto 27, ritenendo che per gli altri 23, mancando ogni
interesse nazionale, si possa provvedere attraverso le forme di
coordinamento tra Regioni finitime previste dal d.P.R. n. 616.
Le Regioni Liguria, Lombardia e Veneto con successive memorie
depositate nei termini hanno contestato analiticamente le tesi
sostenute dall'Avvocatura dello Stato, ribadendo le ragioni esposte
nell'atto introduttivo ed ulteriormente sviluppandole.
3. Con provvedimenti legislativi successivi alla proposizione dei
ricorsi (D.L. 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio
1980, n. 298; d.P.R. 28 febbraio 1981, n. 35, convertito nella legge 29
aprile 1981, n. 162; d.P.R. 22 dicembre 1981, n. 789, convertito nella
legge 26 febbraio 1982, n. 53; Legge 28 dicembre 1982, n. 945) il
termine di cui al secondo comma dell'impugnato art. 89 d.P.R. n.
616/1977 - che fissava al 1 gennaio 1980 la delega alle Regioni delle
funzioni statali in materia di opere idrauliche relative ai bacini
interregionali - è stato ripetutamente prorogato, finché, con il
d.P.R. 12 agosto 1983, n. 372, convertito nella legge 11 ottobre 1985,
n. 547, è stata disposta, all'art. 1, un'ulteriore proroga a tempo
indeterminato, "fino alla data di entrata in vigore delle norme di
ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici". Considerato in diritto :
1. La Corte è chiamata a decidere se siano o meno lesivi della
sfera di competenza delle Regioni a statuto ordinario (artt. 117 e 118
Cost.) l'atto 3 ottobre 1977 del Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, la lettera 28 ottobre 1977, n. 1668, del Ministro dei
Lavori Pubblici, il decreto del Presidente del Consiglio 22 dicembre
1977 e le due lettere circolari 30 dicembre 1977, nn. 1995 e 1996, del
Ministro dei Lavori Pubblici. Con tali atti infatti: a) sarebbe stata
conservata allo Stato la competenza in tema di opere idrauliche di
terza categoria se relative a bacini idrografici interregionali, in
violazione del disposto dell'art. 89, ultimo comma, d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616; b) lo Stato si sarebbe trattenuta la competenza in tema
di opere idrauliche di seconda categoria sulla base della appartenenza
a bacini interregionali, anche se la natura delle opere non coinvolga
interessi nazionali; c) sarebbe stata trattenuta dallo Stato la
competenza in tema di autorizzazioni all'escavazione di sabbia e ghiaia
dall'alveo dei fiumi, qualora appartenenti a bacini interregionali, in
violazione dell'art. 62, lett. a) d.P.R. n. 616/1977; d) sarebbe stata
deliberata dal Governo una individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici interregionali basata su criteri tecnici del tutto
opinabili, che ne avrebbero dilatato esageratamente i perimetri allo
scopo di restringere l'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni in
materia di opere idrauliche, violando, oltre agli artt. 117 e 118
Cost., anche gli artt. 79 e 89 d.P.R.. 616/1977.
In particolare tutte le Regioni ricorrenti hanno chiesto lo
annullamento del decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre
1977 (individuazione e delimitazione dei bacini di interesse
interregionale). Le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia hanno
impugnato, inoltre, anche la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici
n. 1995 del 30 dicembre 1977 ed il Piemonte e la Lombardia l'atto del 3
ottobre 1977 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
La Regione Lombardia, infine, ha esteso l'impugnazione alla lettera
del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1668 del 28 ottobre 1977 ed alla
circolare dello stesso Ministro n. 1996 del 30 dicembre successivo.
2. Atteso il contenuto dei ricorsi, si deve affrontare in via
preliminare il problema dell'ammissibilità dei ricorsi stessi.
Questa Corte si è posta ripetutamente il quesito di quali siano
gli atti idonei a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra
Stato e Regioni ed ha riconosciuto tale idoneità a "qualsiasi
comportamento effettivamente significante dello Stato o di una Regione
che possa configurare un atto invasivo dell'altrui sfera di competenza
o tale da menomare le possibilità di esercizio di altrui potestà"
(ved. da ultimo sent. n. 120 del 2 ottobre 1979). Ed è stato anche
ritenuto dalla giurisprudenza della Corte che affinché un atto possa
considerarsi invasivo o lesivo dell'altrui competenza deve essere pur
sempre "idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di
attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un
provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di
esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante" (ved.
sent. n. 111 del 23 aprile 1976).
Anche un atto non definitivo che non invada direttamente la sfera
del ricorrente, come ad esempio una circolare ministeriale, può essere
oggetto - ha affermato la Corte - di regolamento di competenza, purché
l'atto impugnato "consista in una chiara manifestazione di volontà in
ordine all'affermazione della propria competenza" (ved. citata sent. n.
120/1979 e sent. n. 123 del 17 luglio 1980).
3. In relazione al ricorso della Regione Liguria la Corte osserva
che degli atti impugnati soltanto due sono suscettibili di produrre
conflitto di attribuzione alla luce dei principi giurisprudenziali ora
esposti: il decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977 e
la conseguente circolare n. 1996/1977 del Ministro dei Lavori Pubblici.
Invece l'atto del 3 ottobre 1977, con il quale il Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici individua e delimita cinquanta
bacini idrografici che avrebbero carattere interregionale, è
dichiaratamente un atto tecnico - amministrativo interno e meramente
preparatorio.
Esso non solo non contiene alcuna manifestazione di volontà
rivolta all'esterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ma non
comporta nemmeno una decisione, costituendo esplicitamente una proposta
di carattere tecnico rivolta agli organi amministrativi che dovranno
decidere. Tanto è vero che successivamente i cinquanta bacini indicati
dal Consiglio Superiore LL.PP. verranno ridotti a ventisette dal
decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977.
Carattere preparatorio, interno all'iter amministrativo previsto
dall'art. 89 del d.P.R. n. 616/1977, ha anche la lettera del Ministro
dei Lavori Pubblici del 28 ottobre 1977, n. 1668. Con essa infatti non
si fa che trasmettere alle Regioni interessate la cartografia dei
cinquanta bacini idrografici proposti dal Consiglio Superiore dei
LL.PP., con la richiesta alle Regioni di esprimere sul punto il parere
previsto dallo stesso art. 89 e dall'art. 91, n. 5, citati. Anche
questa lettera, quindi, non ha alcun contenuto decisorio e non comunica
alle Regioni alcuna manifestazione di volontà.
Infine quanto ai ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia contro
i due atti ora illustrati risultano entrambi tardivi perché proposti
oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
4. Neppure la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1995
del 30 dicembre 1977 è invasiva della sfera di competenza
costituzionale spettante alle Regioni. Essa, infatti, è diretta
unicamente agli organi periferici dello Stato e sottolinea, in via
chiaramente interpretativa, che devono ritenersi tuttora comprese
"nella competenza dello Stato sia le funzioni amministrative afferenti
all'estrazione di inerti da corsi di acqua... sia quelle concernenti le
opere idrauliche di seconda e terza categoria".
Malgrado la inequivocabilità di tale affermazione, essa non va al
di là del suo dichiarato intento orientativo ed interpretativo - in
una fase normativa di carattere esplicitamente temporaneo e
transitorio, in attesa (come afferma lo stesso legislatore nel d.P.R.
n. 616/1977) di una disciplina organica definitiva per le opere
pubbliche - tanto che essa è destinata soltanto agli organi della
stessa Amministrazione dei Lavori Pubblici, operanti nell'ambito dello
Stato-apparato, senza assumere alcun rilievo come chiara manifestazione
esterna di volontà dello Stato stesso intesa a sottrarre alle Regioni
sfere di competenza costituzionalmente riconosciute.
Pertanto i ricorsi proposti dalle Regioni Liguria, Piemonte e
Lombardia avverso tali atti vanno dichiarati inammissibili per
inidoneità degli atti stessi ad integrare la denunciata situazione di
conflitto.
5. Quanto al decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre
1977, esso è certamente un atto definitivo rivolto all'esterno
dell'Amministrazione statale, come tale idoneo a determinare un
conflitto di attribuzioni. Ed è indubitabile che esso incida nella
sfera di competenza regionale, in quanto attraverso l'identificazione e
la delimitazione dei bacini idrografici interregionali operata con il
decreto si vengono in sostanza a ripartire le competenze tra Stato e
Regioni in ordine alle opere idrauliche che a tali bacini appartengono,
secondo le attribuzioni previste dal citato art. 89.
La prima censura che viene mossa a tale provvedimento concerne il
difetto di potere del Presidente del Consiglio dei ministri nel momento
in cui lo ha emanato, e cioè - secondo le Regioni - prima ancora
dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che tale potere
conferiva. La censura presuppone però una infondata identificazione
tra l'efficacia del testo normativo, fissata dall'art. 137 al 1 gennaio
1978, e la sua entrata in vigore, che rimane determinata a seguito
della normale vacatio dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(artt. 73, terzo comma Cost. e 10 preleggi) e cioè a partire dal 13
settembre 1977, essendo stato il d.P.R. n. 616 pubblicato il 29 agosto
1977 (G. U. n. 234). Il termine di un anno, per l'emanazione da parte
del Governo dell'atto previsto dagli artt. 89 e 91 citati, decorreva
quindi da tale data e nessun rilievo può essere mosso al Governo
stesso per avervi provveduto il 22 dicembre 1977.
Né appare fondata la censura relativa all'incompetenza del
Presidente del Consiglio ad emanare il provvedimento, che si assume
invece di spettanza del Consiglio dei ministri. In effetti il decreto
è stato emanato a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri,
cosicché è stata rispettata l'attribuzione di competenza al Governo
contenuta nel citato art. 89.
Altro motivo di impugnativa è la brevità del termine concesso
alle Regioni per formulare il loro parere circa la delimitazione dei
bacini. Non vi è tuttavia alcuna norma costituzionale che statuisca
circa la durata dei termini nelle ipotesi in cui sia richiesto, per
l'adozione di un provvedimento dello Stato, il parere delle Regioni. In
ogni caso non può ritenersi incongruo o irrazionale il termine di un
mese circa, che consentiva alle Regioni di comunicare le proprie
osservazioni, come molte di esse - in effetti - hanno potuto fare. La
congruità del termine va, peraltro, rapportata ai tempi complessivi
concessi allo stesso Governo dall'art. 89, cosicché, se ad esso era
stato possibile procedere all'individuazione dei bacini in un mese e
mezzo dall'entrata in vigore della normativa (dal 13 settembre al 28
ottobre 1977), non si vede razionalmente perché non fosse sufficiente
alle Regioni il termine di oltre un mese (dal 28 ottobre al 30
novembre) per le loro osservazioni.
Comunque nel merito del provvedimento, il Governo, individuando e
delimitando i ventisette bacini indicati nell'elenco e nella
cartografia allegati al decreto, non ha fatto che esercitare un
potere-dovere ad esso conferito dallo stesso d.P.R. n. 616/1977 (art.
89 citato) e non si è attribuita alcuna funzione rientrante in una
sfera di competenza delle Regioni protetta da garanzie costituzionali.
Le Regioni Lombardia, Veneto e Liguria contestano, infatti, i
criteri tecnici di individuazione e delimitazione dei bacini, assumendo
che dall'eccessiva estensione degli stessi verrebbe menomata la
competenza ad esse riconosciuta dalla Costituzione e sostenendo inoltre
che l'adozione di un criterio meramente geografico non sarebbe
sufficiente a qualificare il carattere regionale o interregionale di un
bacino. La censura non può essere condivisa perché: da un lato non
rientra certamente nel potere di sindacato di questa Corte esaminare il
merito dei criteri tecnici posti dal Governo a fondamento della propria
decisione; dall'altro lato non si può considerare in contrasto con la
nozione di bacino interregionale - di cui all'art. 89 del d.P.R. n.
616/1977 - l'identificazione dei bacini stessi quando essi coinvolgano
i territori di due o più regioni e si ravvisi nel contempo, da parte
del Governo, l'esigenza di soddisfare interessi di natura nazionale.
Una volta che il legislatore ha ritenuto di introdurre la distinzione
tra bacini di carattere regionale e interregionale, attribuendo a
questi ultimi prevalente interesse nazionale, tale da non poter essere
sacrificato all'autonomia delle Regioni - come non è
contestato-rientra nella discrezionalità del Governo, cui è affidata
la tutela degli interessi nazionali in esame, adottare i criteri
tecnico-amministrativi che ritiene rispondenti alla logica della
distinzione voluta dal legislatore, quando questi non si manifestino
chiaramente contrari ai canoni della ragionevolezza. Ciò che
certamente non si verifica nel caso di specie, essendo la
identificazione e la delimitazione dei bacini interregionali sorrette
da adeguate motivazioni tecniche ed essendo comunque tale
identificazione modificabile attraverso la stessa procedura (cfr. art.
89 citato, primo comma).
In ordine a tale provvedimento il ricorso va, quindi, respinto.
6. Lo stesso ordine di considerazioni va svolto per quanto riguarda
la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1996 del 30 dicembre
1977. Con essa, infatti, il Ministro si limita a comunicare alle
Regioni l'adempimento da parte del Governo del disposto degli artt. 89
e 91 del d.P.R. n. 616/1977, attraverso l'emanazione, appunto, del
citato decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977.
Non avendo tale decreto invaso una sfera di competenza regionale
costituzionalmente garantita, ne consegue che nemmeno la lettera che
porta tale decreto a conoscenza delle Regioni - senza alcuna ulteriore
manifestazione di volontà - può essere lesiva di attribuzioni
regionali tutelate da precetti costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione
proposti dalle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia nei confronti
dello Stato avverso l'atto 3 ottobre 1977 del Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, la lettera 28 ottobre 1977, n. 1668, del
Ministro dei Lavori Pubblici e la circolare del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 1995 del 30 dicembre 1977;
2. - respinge i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti
dalle stesse Regioni e dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato
in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
dicembre 1977 (individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
interregionali) ed alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n.
1996 del 30 dicembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte