Sentenza n. 187/1985
Altra decisione · depositata il 28/06/1985 · relatore Alberto Malagugini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 15 ottobre 1976, depositato in Cancelleria il
23 successivo ed iscritto al n. 36 del Registro ricorsi 1976, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del Protocollo di
collaborazione in data 9 luglio 1976 tra la Regione Valle d'Aosta e la
Regione somala del Basso Scebelli.
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha, con ricorso notificato in data 15 ottobre 1976, promosso
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Valle d'Aosta.
Con detto ricorso lo Stato impugna il Protocollo di collaborazione
fra la Regione somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle
d'Aosta stipulato in Mogadiscio il 9 luglio 1976, sottoscritto
dall'Assessore E. Manganone per la Regione Valle d'Aosta e dal
Presidente del Consiglio riv. regionale per la Regione del Basso
Scebelli.
Tale Protocollo individuava alcuni settori di possibile
collaborazione fra le due Regioni stipulanti (industria, zootecnia,
turismo, artigianato, sanità) e suggeriva alcune iniziative bilaterali
da rendere operative attraverso programmi da approfondire in sede
regionale. Della stipula del Protocollo la Presidenza del Consiglio dei
ministri aveva notizia in data 16 agosto 1976, data del ricevimento di
apposito telespresso inviato dal Ministero per gli Affari Esteri.
2. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
ricordando la precedente sentenza n. 170 del 1975 di questa Corte
afferma che: "stando a base dell'ordinamento regionale interessi
regionalmente localizzati, sicché le relative competenze sono
finalizzate alla cura di interessi territorialmente circoscritti e mai
unitari, si devono escludere dalle attribuzioni regionali gli
apprezzamenti di politica estera e gli accordi con soggetti propri di
altri ordinamenti, compiti questi spettanti, nel nostro sistema
costituzionale, esclusivamente agli organi dello Stato sovrano".
Rifacendosi a tali principi, sostiene il ricorrente che: "il
documento firmato dalla Regione della Valle d'Aosta - anche ammesso
possa ritenersi animato da apprezzabili sentimenti di amicizia e
collaborazione fra i popoli - non può trovare diritto di cittadinanza
nel sistema istituzionale della Repubblica, in quanto è lo Stato
l'unico a potere e dovere interpretare i sentimenti pacifici e di
cooperazione del popolo italiano".
Vengono pertanto chiesti a questa Corte - senza specifico
riferimento ad alcun parametro costituzionale - la dichiarazione
dell'esclusiva competenza dello Stato in materia, e il conseguente
annullamento del Protocollo impugnato.
Non si è costituita la Regione Valle d'Aosta. Considerato in diritto :
1. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1976, il Governo della
Repubblica ha impugnato il "Protocollo di collaborazione fra la Regione
somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle d'Aosta"
sottoscritto a Mogadiscio il 9 luglio 1976 dal Presidente del Consiglio
riv. regionale per la Regione somala e dall'Assessore capo delegazione
per la Regione italiana.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del Protocollo in esame -
ovviamente per quanto concerne la Regione italiana - previa
declaratoria de "la esclusiva competenza dello Stato a stipulare
trattati e accordi internazionali".
Il ricorso è fondato e merita, perciò, accoglimento.
2. - Con il Protocollo impugnato la Regione Valle d'Aosta ha
preteso di stipulare un vero e proprio accordo (che interessa
l'industria metallurgica, i settori zootecnico e turistico nonché
l'artigianato e la sanità) con un ente territoriale facente parte di
uno Stato straniero, senza neppure subordinarne l'efficacia al
verificarsi di eventi successivi quali, ad esempio, la dimostrazione
del consenso del Consiglio regionale o di quello delle competenti
autorità statali. L'accordo in esame è quindi sin dall'origine idoneo
a produrre effetti nei rapporti internazionali tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Democratica di Somalia ed è, per ciò stesso,
immediatamente invasivo di una sfera di competenza esclusivamente
riservata allo Stato, che vanta, quindi, un interesse attuale
all'impugnazione dell'atto in esame (cfr. sentt. nn. 170 del 1975 e 123
del 1980).
Il principio della indivisibilità della Repubblica, solennemente
affermato dall'art. 5 Cost., postula, infatti, l'esclusiva
soggettività internazionale dello Stato; tale principio risulta
ribadito anche dalle altre norme costituzionali direttamente o
indirettamente riferentisi ai rapporti internazionali (artt. 10, 11,
35, terzo e quarto comma, 72, quarto comma, 75, secondo comma, 78, 80 e
87, primo e ottavo comma, Cost.). Spetta, di conseguenza, allo Stato il
"potere estero" (cfr. sent. n. 21 del 1968); solo lo Stato è
responsabile dell'adempimento degli obblighi internazionali (sent. n.
142 del 1972) mentre alle regioni in via di principio non spettano
competenze che esulino dall'ambito territoriale loro proprio (sentt.
nn. 28 del 1958; 44 del 1967; 203 del 1974). Invero, soltanto lo Stato
può valutare - discrezionalmente - la opportunità di specifiche
scelte di politica estera misurandone la coerenza con gli orientamenti
generali e questo monopolio statale viene inciso quando la Regione
pretende di esercitare - come nel caso di specie - attività di rilievo
internazionale. Proprio a causa della indivisibilità della Repubblica
è infatti sempre la Repubblica stessa che si presenta sulla scena
internazionale ogni qualvolta venga compiuta, anche ad opera di una
regione, una qualsiasi attività del genere, cosicché l'azione
regionale - in fattispecie del tipo di quella qui considerata - viene
sostanzialmente ad incidere sulla politica internazionale della
Repubblica.
Del resto l'esclusiva competenza statale in materia di rapporti
internazionali (e con le Comunità economiche europee) già affermata
dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, è stata ribadita. per quanto
concerne la Valle d'Aosta, dal primo comma dell'art. 2 del d.P.R. 22
febbraio 1982, n. 182, che riserva appunto allo Stato, anche nelle
materie trasferite o delegate in forza del medesimo decreto, le
funzioni "attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità
economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza".
Al principio della esclusività della competenza statale in
subiecta materia apporta peraltro un limitato temperamento il secondo
comma del medesimo articolo, il quale prevede che "la regione", previa
intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, può svolgere
all'estero attività promozionali relative alle materie di sua
competenza". Ciò comporta, da un lato, che la regione possa svolgere
all'estero solo attività promozionali; dall'altro, che tali attività
intanto possano compiersi, in quanto siano precedute da "intese" con il
Governo della Repubblica, intese che - nell'ottica della norma
menzionata - sono palesemente preordinate ad assolvere ad una funzione
di coordinamento tra le scelte regionali ed i più ampi indirizzi di
politica internazionale seguiti dallo Stato, al fine di "garantire che
non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti
fra l'Italia e gli altri Stati" (sent. n. 8 del 1985). Il che, a ben
riflettere, è in perfetta armonia con quel principio collaborativo che
- per ripetuta affermazione di questa Corte - deve costantemente
ispirare i rapporti fra lo Stato e le regioni (cfr. fra le altre,
sentt. nn. 175 del 1976 e 94 del 1985).
Nel caso di specie, sembra incontestabile che l'accordo impugnato
non solo sia stato stipulato al di fuori di qualunque coordinamento con
le scelte statali di politica internazionale, ma sia anche diretto, ben
al di là di qualunque intento "promozionale", a realizzare forme di
vera e propria assistenza ad un paese in via di sviluppo, nel contesto
cioè di una materia che questa Corte ha ritenuto estranea "nel modo
più assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda
la predisposizione dei programmi, ma anche per ciò che attiene
direttamente o indirettamente alla loro esecuzione" (sent. n. 37 del
1972).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato stipulare accordi (comunque
denominati) con enti territoriali di uno Stato straniero e
conseguentemente annulla, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta,
il Protocollo di collaborazione stipulato il 9 luglio 1976 a Mogadiscio
tra l'Assessore capo delegazione della Regione Valle d'Aosta e il
Presidente della Regione riv. del Basso Scebelli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte