Sentenza n. 187/1988
Altra decisione · depositata il 18/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il
27 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 2 gennaio 1979 ed
iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della deliberazione 17 novembre 1978,
pervenuta il 27 successivo, con cui la Commissione di Controllo
sull'amministrazione della Regione Puglia ha annullato la
determinazione 6085 del 20 ottobre 1978 della Giunta regionale che
aveva deliberato di resistere all'atto di citazione con cui il
Procuratore Generale della Corte dei conti aveva convenuto in
giudizio il Presidente della Giunta regionale;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Procura Generale della Corte dei conti aveva citato il
Presidente della Regione Puglia davanti a quella Corte al fine di
sentire dichiarare il suo obbligo alla presentazione del rendiconto
delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.
La Regione Puglia aveva deciso di resistere a tale pretesa con
deliberazione della Giunta n. 6085 del 20 ottobre 1978 che è stata
annullata dalla deliberazione della Commissione di controllo
sull'amministrazione regionale ora impugnata (n. 825 del 17 novembre
1978).
Secondo la Commissione di controllo, che cita al riguardo
decisioni conformi della Corte di Cassazione e di questa Corte, la
giurisdizione contabile della Corte dei conti si estende anche alle
regioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato. Poiché,
inoltre, l'esame di legittimità svolto dalla Commissione di
controllo non esclude la giurisdizione contabile, la deliberazione
della Giunta regionale di resistere all'azione della Procura Generale
della Corte dei conti sarebbe illegittima in quanto contrastante con
i suddetti princi'pi.
Secondo la Regione ricorrente, invece, la Commissione di
controllo, così decidendo, non si è mantenuta nei limiti dei suoi
poteri, ma ha esercitato attribuzioni proprie della Regione, quale è
quella di decidere sull'opportunità o meno di resistere in giudizio,
esercitando quindi un controllo di merito.
Rileva inoltre la Regione che, nel caso in esame, non è in
discussione l'estensione della giurisdizione della Corte dei conti,
quanto il diverso problema se la detta Corte abbia il potere di
portare il proprio esame su funzioni esercitate dalla Regione in
virtù di una delega di carattere costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di
costituzione depositato, chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile, perché il potere di controllo esercitato dalla
Commissione è stato riconosciuto dalla stessa Regione che ha inviato
la delibera 20 ottobre 1978 alla Commissione stessa.
Infondato, in quanto l'atto di annullamento della delibera della
Giunta non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite alla
Regione giacché la giurisdizione della Corte dei conti si estende al
rendiconto relativo alle somme erogate dallo Stato per l'esercizio
delle funzioni delegate alle Regioni. Considerato in diritto
1. - La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi può
essere riassunta in questi termini: se un organo di controllo, in
presenza di una deliberazione con la quale l'ente controllato decide
di agire o resistere in un giudizio, possa annullare, in sede di
legittimità, la deliberazione stessa, per una ritenuta inconsistenza
dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad
opporre in giudizio.
Nel caso di specie, infatti, la Regione Puglia aveva ritenuto non
soggette ad obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti le
somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni
delegate; e, conseguentemente, aveva deciso di resistere alla pretesa
avente per oggetto tale rendiconto.
La Commissione di controllo ha annullato la deliberazione
regionale di resistere in giudizio, ritenendo che la Regione non
avesse valido motivo di opporsi alla pretesa anzidetta.
2. - Vanamente l'Avvocatura dello Stato eccepisce la
inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
L'ammissibilità non è esclusa - come sembra sostenere
l'Avvocatura - dal fatto che la Regione abbia inviato, come doveva,
la deliberazione, poi annullata, alla Commissione di controllo.
A ritenere, poi, la fondatezza del ricorso, è sufficiente la
considerazione che la Commissione di controllo ha annullato la
deliberazione della Giunta regionale in esame perché ha ritenuto che
la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa di
rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme spese per
l'esercizio delle funzioni delegate. Ma, così facendo, la
Commissione ha esercitato un controllo di merito ad essa non
spettante e che, comunque, mai avrebbe potuto comportare
l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art. 46 l. 10
febbraio 1953 n. 62).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Commissione di controllo
sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione
della Giunta regionale adottata per resistere alla pretesa di
rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla
Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate, ed in
conseguenza annulla la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte