Sentenza n. 187/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, (Modifiche alla
legge regionale 30 ottobre 1984, n. 49. Funzionamento dei gruppi
consiliari e assegnazione di personale) e della legge Regione
Toscana, riapprovata il 7 dicembre 1989, recante (Nuova disciplina
del personale dei gruppi consiliari) promossi con ricorsi del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 23 ottobre e il
23 dicembre 1989, depositati in cancelleria il 2 novembre 1989 e il 2
gennaio 1990, iscritti al n. 89 del registro ricorsi 1989 e al n. 1
del registro ricorsi 1990;
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Liguria e Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
gli Avvocati Giuseppe Pericu per la Regione Liguria e Paolo Barile
per la Regione Toscana;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 23 ottobre 1989 il Governo ha promosso
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R.
Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (recante: "Modifiche alla legge
regionale 30 ottobre 1984 n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari
e assegnazione di personale"), in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e
117 della Costituzione.
Espone l'Avvocatura Generale dello Stato che detta legge ha, tra
l'altro, previsto all'art. 4 che il personale in servizio presso i
gruppi consiliari in base ad incarico susseguente a richiesta
nominativa del Capo-gruppo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 49 del
30 ottobre 1984 venga - a domanda - inquadrato nelle corrispondenti
qualifiche funzionali del ruolo regionale previo superamento di
apposito concorso riservato.
Ad avviso del Governo, la riferita disposizione, col prevedere
l'inquadramento nei ruoli regionali mediante apposito concorso
riservato al personale "a contratto", si pone in contrasto con gli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che con le disposizioni del
vigente Accordo per il personale regionale, già recepito dalla
stessa Regione.
Sostiene l'Avvocatura che secondo il terzo comma dell'art. 97
della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo comma
dello stesso articolo, il concorso è lo strumento tipicamente
ordinato a garantire la selezione dei più meritevoli e, perciò, ad
assicurare il reclutamento di chi - per vagliate capacità e
preparazione - meglio possa contribuire alla realizzazione del buon
andamento dei pubblici uffici.
A tali principi è uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93, le cui disposizioni sono
espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui
all'art. 117 della Costituzione.
La norma impugnata, prosegue l'Avvocatura, che ha previsto un
concorso "riservato" ad una circoscritta categoria di soggetti, si
pone perciò in contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle
richiamate disposizioni, e palesemente confligge col principio della
omogeneizzazione delle posizioni giuridiche (stabilito all'art. 4
della citata legge-quadro) consentendo, ad esito della procedura
concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche
funzionali non iniziali ma corrispondenti a quelle per le quali è
stato assunto il personale "a contratto" dei gruppi consiliari.
2. - Con analogo ricorso del 23 dicembre 1989 il Governo ha
impugnato la L.R. Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989 (recante:
"Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari") sollevando
censure identiche, nella sostanza, a quelle sopra esposte.
Rileva il ricorrente che con la legge in esame la Regione Toscana
si è proposta di regolamentare il rapporto di lavoro del personale
delle segreterie dei gruppi consiliari, stabilendo che presso di
queste possono prestare servizio esclusivamente dipendenti pubblici,
appartenenti al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo
Stato o da altri enti pubblici (art. 1).
In via transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che
il personale che abbia prestato servizio presso le segreterie dei
gruppi a partire dal 31 dicembre 1986 può - a domanda - essere
ammesso ad un concorso interno riservato per l'inquadramento nelle
qualifiche funzionali del ruolo unico regionale.
Anche detta norma viene quindi censurata in base al rilievo che la
previsione di un concorso riservato per l'assunzione nel ruolo
organico del personale regionale si pone in contrasto con le
disposizioni di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione e con i
principi della legge-quadro n. 93 del 1983 secondo cui l'accesso ai
pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, anche altri principi della
legge-quadro, come quello della omogeneizzazione delle posizioni
giuridiche, assumerebbero rilievo giacché la legge impugnata
consente, ad esito della "riservata" procedura concorsuale,
l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali non
iniziali ma corrispondenti alle mansioni per le quali è stato
assunto, con rapporto di diritto privato, il personale attualmente
impiegato presso le Segreterie dei gruppi consiliari.
3. - Entrambe le regioni si sono costituite in giudizio resistendo
al ricorso.
Osserva la Regione Liguria che l'impugnativa del Governo si fonda
sul presupposto che il personale indicato dall'art. 4 in esame sia in
realtà composto da soggetti "estranei", "mai impegnati
nell'espletamento di mansioni negli uffici della Regione" e comunque
"non... alle dipendenze dell'Amministrazione".
Alla base di questo assunto vi sarebbe però un equivoco, ad
avviso della resistente, nell'interpretazione della posizione
giuridica che al personale dei gruppi consiliari deve essere
attualmente riconosciuta in virtù della legislazione regionale
vigente.
La legge regionale n. 49 del 1984 prevedeva che venisse messo a
disposizione di ciascun gruppo consiliare il personale occorrente al
suo funzionamento; detto personale poteva essere scelto: tra i
dipendenti regionali di ruolo, con qualifica funzionale equivalente a
quella da ricoprirsi, tra i dipendenti di enti pubblici comandati
presso la Regione e tra estranei all'amministrazione regionale.
In ognuna di dette ipotesi, comunque, il rapporto di lavoro
intercorre direttamente con l'Ente, che, con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza, provvede al trasferimento, al comando o
all'assunzione e quindi assegna ai singoli gruppi, su richiesta
nominativa, il personale previsto, sulla base dei contingenti
stabiliti dalla legge.
Anche quando la scelta riguarda soggetti estranei, l'assunzione
avviene mediante incarico a tempo determinato (art. 3) conferito con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Si
tratterebbe quindi in ogni caso di personale alle dipendenze
dell'Amministrazione.
Per le medesime ragioni dovrebbe escludersi che la normativa de
qua possa confliggere con il principio della omogeneizzazione e
perequazione delle posizioni giuridiche nel pubblico impiego. La
resistente contesta che possa esservi violazione del suddetto
principio, e comunque di quelli di eguaglianza, imparzialità e
ragionevolezza, nella scelta del legislatore regionale, dal momento
che la disciplina impugnata, lungi dall'essere ingiustificatamente
discriminatoria, trova fondamento proprio nelle peculiarità già
illustrate del rapporto e della posizione del personale dei gruppi
consiliari e nella esigenza di riequilibrare, razionalizzare e
perequare la situazione determinata dalla legislazione previgente.
4. - Anche la Regione Toscana ha svolto considerazioni del tutto
analoghe. In particolare la resistente osserva che la legge impugnata
non ha previsto la partecipazione a tale concorso di soggetti "mai
impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici regionali",
così come si afferma nel ricorso dello Stato. Il personale cui si
intende riconoscere il titolo alla partecipazione al concorso
riservato è stato assunto con rapporto di diritto privato dai gruppi
consiliari, sulla base di un apposito finanziamento disciplinato con
la legge regionale n. 78 del 23 dicembre 1976. Tale personale potrà
in ogni caso essere assunto, solo previa verifica dell'effettivo
svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche funzionali
definite dalla deliberazione consiliare n. 430 del 1985. Si
tratterebbe in definitiva di una disciplina transitoria che, nel
momento stesso in cui il Consiglio regionale stabilisce di non
ammettere ulteriori utilizzazioni di personale con rapporto di
diritto privato, tende a garantire il corretto e regolare
funzionamento dei gruppi consiliari, utilizzando il personale che era
già stato messo a disposizione sulla base della disciplina
previgente.
Anche l'ulteriore censura proposta nel ricorso dello Stato - e
cioè la violazione del principio di omogeneizzazione delle posizioni
giuridiche, che deriverebbe dall'ammissione a concorso riservato per
qualifiche funzionali non iniziali - non sarebbe fondata; ciò in
quanto l'ordinamento del personale nella Regione Toscana, in piena
sintonia con gli accordi sindacali, struttura il ruolo secondo
qualifiche funzionali alle quali si accede direttamente, senza una
progressione di carriera, che possa generare aspettative negli
appartenenti alle qualifiche inferiori.
Il carattere eccezionale e transitorio della disciplina sarebbe,
infine, sottolineato anche dalla circostanza che il personale assunto
con concorso riservato può essere immesso in ruolo solo quando si
verificheranno le necessarie vacanze di organico nei ruoli regionali
(v. comma sesto dell'art. 2 della legge impugnata).
5. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Liguria ha depositato
memoria con la quale ha ulteriormente illustrato gli argomenti
precedentemente esposti, insistendo per il rigetto del ricorso
governativo. Considerato in diritto
1. - I due ricorsi del Governo riferiti in narrativa censurano,
l'uno, l'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 4
ottobre 1989, recante "Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984
n. 49. Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione del
personale", l'altro, l'art. 2 della legge della Regione Toscana
riapprovata il 7 dicembre 1989 recante "Nuova disciplina del
personale dei gruppi consiliari".
Le norme censurate regolano la medesima materia; pressoché
identiche sono le questioni di costituzionalità sollevate con
riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. I giudizi
possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Entrambe le Regioni hanno inteso apportare modifiche alla
disciplina vigente per il personale addetto ai gruppi consiliari;
sulla nuova disciplina il Governo non ha formulato rilievi di sorta,
mentre ha impugnato, nei confronti sia dell'una che dell'altra
Regione, le norme transitorie recanti disposizioni particolari
dirette a consentire l'immissione in ruolo del personale già in
servizio, non appartenente ai ruoli della Regione né comandato dallo
Stato o da altri enti pubblici. Su questa base comune le due
normative offrono qualche diverso profilo; è opportuno perciò
prenderle in esame partitamente.
2. - Con la legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 la Regione
Liguria aveva dettato le regole concernenti il personale a
disposizione di ciascun gruppo consiliare, "occorrente per il suo
funzionamento", sulla base di contingenti numerici previsti da
apposite tabelle. Tale personale poteva essere scelto: " a) tra i
dipendenti regionali di ruolo, aventi qualifica funzionale
equivalente a quella da ricoprirsi; b) tra i dipendenti di altri enti
pubblici, a tal fine comandati presso la Regione, aventi qualifica
funzionale equivalente a quella da ricoprirsi; c) tra estranei
all'amministrazione regionale".
Con la legge in esame la Regione Liguria ha soppresso quest'ultima
categoria, lasciando ai gruppi che non intendano, in tutto o in
parte, avvalersi di personale di ruolo della regione o dipendente di
altri enti pubblici, la possibilità di fruire di un finanziamento
sostitutivo di importo pari alla spesa prevista per il personale
corrispondente.
La censura del Governo è rivolta esclusivamente contro l'art. 4
della legge, che ha carattere di disposizione transitoria. Esso
dispone infatti che il personale, in servizio presso i gruppi da
almeno un anno, scelto fra estranei all'amministrazione regionale -
appartenente cioè alla categoria soppressa - venga inquadrato nel
ruolo regionale (con qualifiche funzionali corrispondenti a quelle
per cui era stato assunto), previo superamento di apposito concorso
riservato.
Secondo l'assunto del Governo, tale norma sarebbe in contrasto con
gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in
relazione agli artt. 20 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983 n. 93.
2.1. - La questione non è fondata.
È opportuno ricordare che i gruppi consiliari sono organi del
consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in
quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o
delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al
corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei
consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al
funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando
l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse
posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel
pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita
democratica. Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di
affermare che "la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei
gruppi consiliari è in gran parte lasciata al discrezionale
apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al quale
questa Corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi, può
sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente
le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie".
(cfr. sentenza n. 1130 del 1988).
Affermazioni siffatte possono estendersi alle leggi di
regolamentazione del personale assegnato ai gruppi consiliari per
l'assolvimento dei loro compiti d'istituto.
Ciò posto, in ragione dell'autonomia di cui i gruppi devono
godere, è del tutto naturale che sia ad essi stessi demandata la
scelta del personale, nei limiti del contingente loro assegnato.
Nell'ipotesi in cui la scelta si è indirizzata su estranei
all'amministrazione, come era consentito dalla legge regionale n. 49
del 1984, essa ha dato luogo, mediante assunzione deliberata
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (cfr. art. 3 della
legge regionale citata) ad un rapporto di impiego con la regione a
tempo determinato, assimilato per il trattamento normativo e
previdenziale al personale non di ruolo dello Stato.
È quindi esatta l'osservazione della difesa della regione: la
norma impugnata che prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale suddetto non è diretta a beneficio di "esterni", bensì di
personale già alle dipendenze della regione, sia pure con un
rapporto a tempo determinato, avente caratteristiche peculiari
connesse alla funzione svolta.
2.2. - A questo punto è agevole rilevare come non sussista
violazione di nessuno dei parametri costituzionali prospettati dal
Governo. Non sussiste violazione dell'art. 3 e tantomeno dell'art. 51
della Costituzione - per quest'ultimo manca qualsiasi motivazione sia
perché non è intaccato il principio di eguaglianza, data la
speciale situazione dei soggetti cui la norma è rivolta, sia perché
la disciplina adottata in via transitoria, conseguenziale alle
modifiche apportate nel regime, non può essere tacciata di
irragionevolezza, tanto più che essa si muove nel solco di
molteplici precedenti in materia di pubblico impiego, sia statale che
regionale o di altri enti pubblici.
2.3. - Una più diffusa motivazione sorregge la censura del
governo in ordine ai profili dell'art. 97 della Costituzione e
dell'art. 117 riferito agli artt. 4 e 20 della legge quadro sul
pubblico impiego n. 93 del 1983; ma le argomentazioni addotte non
appaiono convincenti. Alla stregua delle affermazioni più volte
ribadite da questa Corte (cfr. sentt. nn. 1130 del 1988 e 21 del
1989), la violazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione non può esser invocata se non quando si assuma
l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina
impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della
Costituzione. Nel caso in esame non soltanto è da escludere che il
legislatore regionale abbia operato scelte arbitrarie o
irragionevoli, ma risulta altresì che la soluzione adottata risponde
al fine di facilitare l'attuazione delle modifiche introdotte nella
disciplina del personale assegnato ai gruppi, modifiche improntate,
come si è visto, a criteri di maggior rigore, in armonia con l'art.
97, primo comma, della Costituzione.
Questa Corte ha parimenti più volte riconosciuto come l'art. 97,
terzo comma, della Costituzione disponga per l'accesso al pubblico
impiego la regola del concorso quale "sistema preferibile" o, se si
vuole, "normale", pur sempre derogabile però dal legislatore
ordinario nel rispetto dei principi fissati dal primo comma dello
stesso art. 97 (cfr. sent. n. 81 del 1983). La deroga apportata nel
caso in esame, avuto riguardo alla situazione dei soggetti per i
quali è disposta, non è certo priva di giustificazione, né
contrasta con tali principi, di guisa che deve riconoscersi, come
anche sotto questo profilo, non sussista alcuna illegittimità
costituzionale. Quanto ora detto vale egualmente per la dedotta
violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 20 della legge quadro
del pubblico impiego, non potendosi interpretare tale norma nel senso
che esso attribuisca alla regola del concorso pubblico una rigidità
assoluta che escluda la possibilità per il legislatore regionale di
derogarvi in casi speciali. Ma nemmeno è dato ravvisare contrasto
con l'art. 4 della legge-quadro citata ("principi di
omogeneizzazione"), poiché è previsto che l'inquadramento nel ruolo
regionale avvenga nelle corrispondenti qualifiche funzionali, fermo
il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, con la sola ovvia
eccezione dell'età.
Le suesposte considerazioni inducono pertanto a concludere per
l'infondatezza della questione, a prescindere dal rilievo, in
precedenza riportato e riconosciuto esatto, che nel caso in esame non
può parlarsi di assunzione di personale esterno, giacché i
possibili beneficiari della normativa transitoria sospettata di
incostituzionalità sono già alle dipendenze della regione quali
fuori ruolo a tempo determinato.
3. - La Regione Toscana, con la legge riapprovata il 7 dicembre
1989, ha, a sua volta, emanato nuove norme sul personale addetto alle
segreterie dei gruppi consiliari.
In forza dell'art. 1 di detta legge restano ammessi a prestare
servizio nelle segreterie dei gruppi esclusivamente dipendenti di
ruolo della regione, ovvero comandati dallo Stato o da altri enti
pubblici; è vietato ai gruppi stessi assumere alle proprie
dipendenze altri soggetti anche a tempo determinato.
La norma transitoria (espressamente qualificata tale) dell'art. 2
prevede che il personale dipendente dai gruppi consiliari con
rapporto di diritto privato possa essere inquadrato nel ruolo unico
regionale mediante concorso interno riservato.
Detta norma è stata impugnata dal Governo per violazione degli
artt. 51 e 97 della Costituzione oltre che dei principi di cui alla
legge quadro 29 marzo 1983 n. 93.
3.1. - La questione non è fondata.
La normativa della Regione Toscana obbedisce ai medesimi criteri
che hanno ispirato la Regione Liguria per quanto concerne le
disposizioni prese in esame in precedenza.
Anche in questo caso la regione, innovando la disciplina del
personale assegnato ai gruppi consiliari, ha voluto adottare la
regola di maggior rigore, quella cioè della esclusiva scelta di tale
personale nell'ambito dei dipendenti di ruolo della regione oppure
dello Stato o di altri enti pubblici.
Il problema del personale, già in servizio presso i gruppi, che
viene ad essere escluso dalle nuove disposizioni è stato parimenti
risolto con la norma transitoria dianzi citata (art. 2 della legge)
che prevede l'inquadramento dello stesso nel ruolo unico regionale
mediante concorso interno riservato.
Poiché le censure proposte dal Governo sono del tutto simili a
quelle formulate nei confronti dell'art. 4 della legge della Regione
Liguria - identici sono i parametri costituzionali di riferimento,
fatta eccezione per l'art. 3 che non è richiamato nei confronti
della Regione Toscana - valgono integralmente anche in questo caso
tutte le considerazioni svolte sub 2.1., 2.2., 2.3.
3.2. - Le differenze esistenti fra le due normative non incidono
sulla sostanza della questione. Vero è, infatti, che il personale
cui la norma transitoria di inquadramento è diretta non è personale
già assunto dalla regione, trattandosi di soggetti dipendenti dai
gruppi "con rapporto di diritto privato". Ma, avendo i gruppi natura
di organi del Consiglio regionale, si tratta pur sempre di personale
adibito, col consenso della regione, a compiti istituzionali, e
anch'esso quindi può essere considerato, almeno lato sensu, non
"esterno" alla regione.
Quanto al fatto che la Regione Toscana prevede l'inquadramento nel
ruolo del personale in discussione nel momento in cui si
verificheranno le vacanze dei posti corrispondenti alle varie
qualifiche funzionali, esso non è influente ai fini della presente
decisione; si è in presenza del resto di una disposizione
caratterizzata da maggior rigore amministrativo.
4. - Riconosciuta l'infondatezza delle questioni sollevate dai due
ricorsi proposti dal Governo, è opportuno ribadire che la Corte ha
potuto escludere l'illegittimità delle norme denunciate muovendo
dalla premessa che dette norme recano disposizioni di carattere
transitorio, finalizzate al passaggio alla nuova disciplina di
regime, che appare più rigorosa e più coerente con i principi
applicabili alla materia.
È inoltre da sottolineare che, adottando tale nuova
regolamentazione, le regioni non potevano non tener conto - ed è
appunto per questo che sono state previste le norme transitorie - di
una situazione che, sia pure attraverso sistemazioni successive, trae
origine da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo
impianto dei gruppi consiliari. Il ruolo politico propulsivo dei
gruppi è stato particolarmente importante e delicato nella fase
costitutiva delle regioni a statuto ordinario, necessariamente
imperniata sull'attività dei Consigli regionali; è dunque
perfettamente comprensibile che i gruppi consiliari si siano avvalsi
dell'opera di personale scelto, anche al di fuori dei ranghi della
pubblica amministrazione, secondo criteri non soltanto di
professionalità, ma anche di omogeneità politica. La Corte ha
tenuta presente una siffatta realtà che, come si è detto, si
ricollega ad irrinunciabili esigenze e a circostanze particolari: ne
discende che la normativa impugnata, in tanto ha potuto essere
valutata in modo non sfavorevole, in quanto diretta esclusivamente
alla definitiva eliminazione delle conseguenze di un periodo
eccezionale ormai da tempo concluso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989
(Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 "Funzionamento
dei gruppi consiliari. Assegnazione di personale") sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in
epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge della Regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989
("Nuova disciplina del personale dei Gruppi consiliari") sollevata,
in riferimento agli artt. 51, 97 e 117 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte