Sentenza n. 187/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452 del
codice di procedura penale e dell'art. 247 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 3
ordinanze di diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 133, 408
e 409 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica nn. 11 e 23, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti
instaurato con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Milano, la
difesa dell'imputato chiedeva la trasformazione in giudizio
abbreviato ed il pubblico ministero prestava il proprio consenso, ma
a condizione che venisse disposta una perizia sulla predetta
sostanza.
Sulla premessa che tale dichiarazione, risolvendosi in una
richiesta di prova non ammissibile nella fase in questione, valesse
come dissenso, ma che la perizia fosse, nella specie, necessaria,
"con conseguente preclusione del rito abbreviato", il Tribunale, con
ordinanza del 5 dicembre 1990 (r.o. n. 133/91), ha sollevato
d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., una questione di
legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in
quanto non prevedono, alternativamente: il primo, un obbligo del
pubblico ministero di espletare prima dell'instaurazione del giudizio
direttissimo gli accertamenti tecnici indispensabili per consentire
all'imputato di fruire del giudizio abbreviato; ovvero - il secondo -
la facoltà del pubblico ministero di udienza di prestare un consenso
a tale rito condizionato all'esperimento da parte del giudice dei
predetti accertamenti.
Ove ricorrano le condizioni di ammissibilità del giudizio
direttissimo - osserva il Tribunale rimettente - il pubblico
ministero può o espletare i suddetti accertamenti, così consentendo
una decisione nel merito, o presentare direttamente l'imputato al
giudice. In quest'ultimo caso, però, ove l'accertamento sia
necessario, da un lato è legittimo il dissenso del pubblico
ministero d'udienza al rito abbreviato, dato che costui non può
contare sull'utilizzo da parte del giudice dei poteri d'indagine di
cui all'art. 452, secondo comma; dall'altro, è imposta a
quest'ultimo la trattazione con le forme del giudizio direttissimo
ordinario. Conseguenza di ciò è che l'imputato non può fruire dei
benefici del rito abbreviato, "con palese disparità di trattamento
rispetto a soggetti in situazioni analoghe".
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata. A suo avviso, l'imputato non ha un "diritto" al
ricorso al rito abbreviato ed il suo interesse ad ottenere la
prevista riduzione di pena non può implicare che al pubblico
ministero sia imposto di svolgere nella fase anteriore al giudizio
un'attività superflua ai fini dell'esercizio dell'azione penale, pur
se essa sia imprescindibile se considerata come elemento di prova
utilizzabile nel giudizio.
Più in generale, la prospettiva in cui la questione è posta
contraddirebbe sia coll'ispirazione di fondo del nuovo processo, dato
che imporrebbe la completezza "probatoria" delle indagini
preliminari, sia con la base pattizia del giudizio abbreviato, in
quanto se il pubblico ministero fosse tenuto a svolgere ogni
attività d'indagine eventualmente utilizzabile dal giudice per la
decisione di merito, non potrebbe mai giustificatamente negare il
proprio consenso ad esso.
Se poi si accettasse la prospettiva di un consenso condizionato
all'espletamento da parte del giudice del dibattimento di determinate
attività istruttorie, si configurerebbe un rito non abbreviato ma
"misto", accompagnato da ingiustificati aspetti premiali per
l'imputato in caso di condanna, ed il consenso sul rito si
trasformerebbe in consenso su una diminuente.
2. - In esito ad un giudizio per detenzione di sostanze
stupefacenti promosso e svoltosi con rito direttissimo in quanto il
pubblico ministero si era opposto alla sua trasformazione in giudizio
abbreviato - chiesta dagli imputati - per la ritenuta necessità di
assumere deposizioni testimoniali (poi effettivamente acquisite e
risultate decisive), il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'8
gennaio 1991 (r.o. n. 408/91), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 25 Cost., una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "in
quanto subordina l'instaurazione del giudizio abbreviato al consenso
del pubblico ministero ovvero in quanto non consente al giudice di
ritenere ingiustificato il suo dissenso quando la indecidibilità
allo stato degli atti possa essere colmata dal meccanismo di
integrazione probatoria previsto dalla predetta norma".
Dopo aver osservato che la decidibilità allo stato degli atti,
posta in via generale come requisito per la procedibilità nelle
forme del giudizio abbreviato, può dipendere dalla strategia
processuale prescelta dal pubblico ministero - ciò che la renderebbe
criterio di per sé opinabile - il giudice rimettente rileva che,
peraltro, essa non condiziona la trasformazione del giudizio
direttissimo in giudizio abbreviato. Questa, infatti, avviene
automaticamente sol che l'imputato ne faccia richiesta e il pubblico
ministero vi consenta; il giudice non può rigettare la richiesta, ma
può soltanto, nel caso in cui ritenga che lo stato degli atti non
consenta l'immediata definizione del procedimento, avviare il
meccanismo di assunzione delle prove, anche su temi nuovi oltreché
incompleti, disciplinato nel citato art. 452.
Tuttavia, e contraddittoriamente, l'indecidibilità allo stato
degli atti è - a seguito della sentenza di questa Corte n. 183 del
1990 - l'unico motivo per cui il pubblico ministero può
legittimamente opporsi alla trasformazione del giudizio direttissimo
in giudizio abbreviato; con la conseguenza che, in una situazione
processuale che non consenta la decisione in base alle sole
risultanze delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa si trova
di fronte all'insolubile dilemma di prestare il suo consenso alla
instaurazione del giudizio abbreviato rischiando di sacrificare le
ragioni probatorie dell'accusa (nel caso in cui il giudice non
solleciti la necessaria integrazione probatoria) ovvero di negarlo,
al fine di assicurarsi l'assunzione di quelle stesse prove che,
mediante l'iniziativa del giudice, potrebbero essere assunte nel
giudizio abbreviato. L'integrazione probatoria avverrà, quindi,
nell'un caso, nelle forme del giudizio abbreviato e, nell'altro, in
quelle del giudizio direttissimo, senza che vi sia alcun criterio
legale che vincoli o guidi le scelte del pubblico ministero: e questi
resterebbe, di conseguenza, incensurabile arbitro della
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato e
quindi della misura della pena nella rilevante misura di un terzo.
Di qui la lamentata violazione dei principi di legalità delle
pene (art. 25 Cost.) e di parità di trattamento sanzionatorio, dato
che nella stessa situazione sostanziale e processuale l'entità della
pena varia a seconda delle scelte discrezionali del pubblico
ministero e del mero nome del procedimento nel quale avviene
l'acquisizione delle prove.
L'assunzione dell'indecidibilità allo stato degli atti come
(unico) parametro processuale che giustifica il dissenso del pubblico
ministero, farebbe poi escludere, da un lato, che le suddette
violazioni possano giustificarsi con la diversità delle forme di
espletamento delle prove nei due giudizi o con ragioni di economia
processuale; dall'altro, che la riduzione della pena di un terzo
possa essere applicata dal giudice in esito al giudizio direttissimo,
dato che alla stregua della citata sentenza ciò avviene solo se
l'opposizione del pubblico ministero risulta ingiustificata, mentre
nella situazione qui considerata l'indecidibilità allo stato degli
atti si presuppone effettivamente sussistente. Né potrebbe
ritenersi, in via interpretativa, che l'opposizione sia
ingiustificata tutte le volte che l'indecidibilità allo stato degli
atti può essere colmata con il meccanismo integrativo previsto
dall'art. 452, dato che questo "consente di assumere tutti "gli
elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme" (e non anche
nei limiti, già di per sé normalmente sufficienti a colmare le
lacune probatorie) "previste dall'art. 422" e, perciò, di superare
sempre l'indecidibilità.
La riconduzione nella legalità costituzionale dell'istituto della
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato
potrebbe quindi avvenire, secondo il Tribunale rimettente, solo
statuendo - con una pronuncia di illegittimità - che il dissenso del
pubblico ministero è ingiustificato quando l'indecidibilità allo
stato degli atti è superabile col predetto meccanismo d'integrazione
probatoria, ovvero che il consenso non è necessario e che quindi il
giudizio abbreviato può instaurarsi in base alla sola richiesta
dell'imputato: soluzione, quest'ultima, che avrebbe il vantaggio di
consentire l'utilizzazione degli elementi di prova acquisiti dal
pubblico ministero, di limitare le impugnazioni (art. 443 cod. proc.
pen.) e di evitare che la riduzione di pena venga applicata dal
giudice a conclusione del dibattimento e cioè dopo una assunzione
probatoria rivelatasi inutile.
3. - Con ordinanza del 18 marzo 1991 (r.o. n. 409/91), emessa nel
corso di un altro procedimento penale per detenzione di sostanze
stupefacenti, instaurato nelle forme del rito direttissimo (artt. 502
e segg. del cod. proc. pen. del 1930) anteriormente all'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, lo stesso Tribunale di
Roma ha riproposto, nei medesimi termini e con identica motivazione,
la suesposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 452,
secondo comma, del predetto codice.
Inoltre, poiché nel procedimento il pubblico ministero si era
opposto alla trasformazione in giudizio abbreviato per la ritenuta
necessità che venisse svolta una specifica attività istruttoria
(accertamenti peritali sulla sostanza stupefacente) il giudice
rimettente, facendo proprie le argomentazioni dell'organo
dell'accusa, ha sollevato anche una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del nuovo cod. proc. pen..
Sulla premessa che il richiamo fatto da tale disposizione alle
forme del giudizio abbreviato va riferito all'intera disciplina di
tale istituto (artt. 438 e segg.), ivi compresa l'espressa esclusione
della possibilità di acquisire le "sommarie informazioni ai fini
della decisione" di cui all'art. 422 (art. 441, primo comma), e che
ciò vale anche in caso di trasformazione del giudizio direttissimo
in giudizio abbreviato, il Tribunale osserva che, non essendo in tale
ipotesi applicabile, neanche per analogia, la norma (art. 452,
secondo comma) che consente l'acquisizione di elementi di giudizio
ulteriori rispetto a quelli già esistenti in atti, ne risulta una
"sensibile ed ingiustificata disparità di trattamento tra i
procedimenti con rito direttissimo, disciplinati dal nuovo codice, e
quelli instaurati in vigenza del vecchio codice e, dopo il 24 ottobre
1989, sottoposti al regime transitorio".
Tale disparità, peraltro, ad avviso del Tribunale rimettente
persisterebbe anche se il citato art. 452, secondo comma, fosse
ritenuto applicabile per analogia, dato che nella specie il dissenso
del pubblico ministero all'instaurazione del giudizio abbreviato era
da ritenere giustificato; e perciò sarebbe rilevante anche la
questione dianzi illustrata (par. 2).
3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
due predetti giudizi, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, con
memorie di identico tenore, ha chiesto che la questione sub 2) sia
dichiarata infondata.
Nella fattispecie considerata dall'art. 452 cod. proc. pen. -
osserva l'Avvocatura - il consenso o dissenso del pubblico ministero
alla trasformazione del rito dipende solo dalla sua valutazione circa
la decidibilità allo stato degli atti, e la scelta del rito
presuppone solo l'accordo delle parti. Ed è proprio perché il
giudice non può opporvisi che gli è conferito in via esclusiva il
potere di integrazione probatoria. Il proprium del rito sta, cioè,
nella sua natura pattizia, sicché il giudice deve disinteressarsi
del perché l'accordo non si sia perfezionato, salvo che nell'ipotesi
in cui il dissenso del pubblico ministero sia ingiustificato.
D'altra parte, la soluzione della trasformazione del rito in base
alla sola richiesta dell'imputato è, secondo l'Avvocatura, assurda e
la prospettiva indicata dal giudice a quo si muove sul piano
inclinato che conduce al sindacato sulla scelta del rito operata dal
pubblico ministero: ed infatti, a seconda che egli eserciti l'azione
penale con rito direttissimo ovvero in altro modo, l'imputato può o
non può essere in grado di attivare il giudizio abbreviato
prescindendo dal consenso del pubblico ministero. Ancor più, la
stessa attività di indagine di quest'ultimo dovrebbe essere allora
oggetto di valutazione giudiziale, allo scopo di verificare, nei casi
in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale nei
modi ordinari, se l'incompletezza investigativa ai fini della
decisione nel merito abbia ingiustificatamente sacrificato
l'aspettativa dell'imputato di vedersi giudicato con il rito
abbreviato.
L'ordinanza, infine, sarebbe viziata da un errore generale di
prospettiva: quello di considerare il giudizio abbreviato (e lo
sconto di pena che ne consegue in caso di condanna) come un "diritto"
dell'imputato, del quale in qualche modo debba farsi carico il
giudice, anziché un peculiare sviluppo processuale di un accordo tra
le parti, che presuppone, tra l'altro, la concorde valutazione circa
la concludenza degli atti di indagine ai fini della decisione nel
merito. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze investono la medesima disposizione di legge
e prospettano questioni analoghe. È opportuno, di conseguenza,
disporre la riunione dei relativi giudizi.
2. - Il Tribunale di Roma dubita, innanzitutto (r.o. n. 408/91),
che l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto prevede, da
un lato, la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato in base al solo accordo delle parti e conferisce al
giudice il potere di disporre le integrazioni probatorie necessarie
e, dall'altro - in base alla sentenza n. 183 del 1990 di questa Corte
- legittima il dissenso del pubblico ministero solo con
l'indecidibilità allo stato degli atti, contrasti con gli artt. 3 e
25 Cost.. Tale parametro, infatti, lascerebbe il pubblico ministero
arbitro di consentire o dissentire a seconda che confidi o meno
nell'integrazione probatoria ad opera del giudice, sicché la
fruizione della riduzione di un terzo della pena - prevista per il
solo giudizio abbreviato - dipenderebbe da una scelta sfornita di
criterio legale, con conseguente violazione dei principi di
uguaglianza e di legalità delle pene. La norma sarebbe perciò
illegittima in quanto subordina l'instaurazione del giudizio
abbreviato al consenso del pubblico ministero ovvero in quanto non
consente al giudice di ritenere ingiustificato il suo dissenso quando
la indecibilità allo stato degli atti possa essere colmata dal
meccanismo di integrazione probatoria previsto dalla predetta norma.
Con una seconda ordinanza (r.o. n. 409/91), lo stesso Tribunale di
Roma dubita che l'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto non
consente, nei procedimenti soggetti al regime transitorio, che in
caso di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio
abbreviato possa operare il predetto meccanismo di integrazione
probatoria (per il mancato richiamo dell'art. 452 cod. proc. pen.),
contrasti con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che da
ciò discende tra i procedimenti, a seconda che siano stati
instaurati col vecchio ovvero col nuovo rito.
Per l'ipotesi, poi, in cui il predetto art. 452 venga ritenuto
applicabile per analogia nel regime transitorio, il Tribunale solleva
nuovamente la questione dianzi esposta, impugnando entrambe le
suddette disposizioni (artt. 452 e 247).
Il Tribunale di Milano, a sua volta, dubita (r.o. n. 133/91) che
contrastino con gli artt. 3 e 101 Cost., in quanto precludono la
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato e
perciò la possibilità di fruire della riduzione di un terzo della
pena - con conseguente disparità di trattamento rispetto ad imputati
in situazioni analoghe -: a) l'art. 449 cod. proc. pen., perché non
impone al pubblico ministero l'espletamento, prima dell'instaurazione
del giudizio direttissimo, degli accertamenti tecnici indispensabili
per il giudizio di merito, con ciò legittimando il diniego da parte
del pubblico ministero di udienza del consenso al mutamento del rito;
ovvero, alternativamente,: b) l'art. 452 cod. proc. pen., in quanto
non prevede che detto consenso possa essere condizionato
all'espletamento da parte del giudice del dibattimento dei predetti
accertamenti.
3. - Con la seconda delle predette ordinanze (r.o. n. 409/91), il
Tribunale di Roma solleva due distinte questioni: l'una è basata su
considerazioni del pubblico ministero "che il Tribunale fa proprie"
svolte nel presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 452, secondo
comma, cod. proc. pen. al regime transitorio del rito direttissimo;
l'altra sviluppa un "profilo prospettato dalla difesa e condiviso dal
tribunale" che si fonda sull'opposto assunto della possibilità di
"applicazione analogica" dello stesso art. 452, secondo comma.
Si tratta, perciò, di due questioni prospettate in via
alternativa, la cui rilevanza è basata su un quesito interpretativo
- applicabilità o meno, in via analogica, dell'art. 452 al regime
transitorio - che spetta allo stesso giudice a quo risolvere. Di
conseguenza, alla stregua della costante giurisprudenza di questa
Corte, entrambe le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili.
4. - Le questioni sollevate con le due restanti ordinanze possono
essere esaminate congiuntamente, perché, prendendo le mosse da
situazioni processuali simili, pongono un quesito comune, pur se
diversi sono i parametri invocati e le soluzioni prospettate.
Alla base delle censure sta la disciplina del giudizio abbreviato
"atipico" derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, che
si differenzia dal giudizio abbreviato ordinario, da un lato perché
viene instaurato sulla base della sola richiesta dell'imputato e del
consenso del pubblico ministero, senza che il giudice possa emanare
un'ordinanza di rigetto della richiesta analoga a quella prevista
dall'art. 440; dall'altro, perché il giudizio così introdotto non
si svolge "allo stato degli atti", ma consente l'acquisizione di
nuovi elementi probatori. Se, cioè, nel corso del giudizio, il
giudice "non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica
alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli
elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste
dall'art. 422". È però discusso, in riferimento a quest'ultimo
inciso, se esso valga a delimitare l'integrazione probatoria ai soli
atti specificati nell'art. 422, primo comma, ovvero se, essendo
richiamate le sole "forme" descritte in detto articolo, vada inteso
nel senso di consentire il compimento di qualsiasi atto probatorio.
Prendendo le mosse da quest'ultima tesi, il Tribunale di Roma
rileva come sia contraddittorio che l'instaurazione di un giudizio
che consente una piena integrazione probatoria possa essere preclusa
da un dissenso del pubblico ministero che - a seguito della citata
sentenza n. 183 del 1990 - può fondarsi esclusivamente
sull'indecidibilitàallo stato degli atti, e cioè su
un'insufficienza del quadro probatorio che è in ogni caso colmabile
attraverso il suddetto meccanismo di integrazione: con la conseguenza
che, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o
dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione
ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la
fruizione della diminuzione di pena per esso prevista dipenderebbero
da una scelta discrezionale dell'organo dell'accusa, come tale lesiva
dei principi di parità di trattamento e di legalità della pena.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Roma prospetta
l'esigenza di una correzione della disciplina in esame, articolandola
su una duplice ipotesi: che, cioè, l'instaurazione del giudizio
abbreviato sia consentita in base alla sola richiesta dell'imputato,
eliminando la necessità del consenso su di essa del pubblico
ministero; ovvero, che il dissenso di costui possa essere ritenuto
dal giudice ingiustificato quando la non decidibilità allo stato
degli atti su cui esso è basato possa essere colmata attraverso il
meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 452.
Il Tribunale di Milano, a sua volta, muovendo sostanzialmente
dalle stesse premesse (pur se meno chiaramente esplicitate),
prospetta due ulteriori soluzioni del medesimo problema: nel senso,
cioè, che dovrebbe o imporsi al pubblico ministero (incidendo
sull'art. 449) di compiere prima dell'instaurazione del giudizio
direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito
della decidibilità allo stato degli atti; ovvero (incidendo
sull'art. 452), prevedersi che il consenso dell'organo dell'accusa
all'instaurazione del giudizio abbreviato possa essere condizionato
all'espletamento da parte del giudice dei predetti accertamenti.
5. - Pur non negando rilievo, in linea di principio, al problema
della possibile incidenza sull'esperibilità del giudizio abbreviato
di scelte discrezionali del pubblico ministero - tema di recente
esaminato, in riferimento al giudizio abbreviato ordinario, nella
sentenza n. 92 del 1992 - la Corte deve subito rilevare che il
quesito sottopostole non è suscettibile di soluzione univoca.
Dalle stesse prospettazioni dei giudici a quibus, infatti, risulta
che ad esso potrebbero darsi ben quattro soluzioni tra loro alternative e non è da escludere che possano ipotizzarsene delle altre;
ciò, avuto riguardo anche alla complessiva riconsiderazione del
giudizio abbreviato che dalla citata sentenza potrebbe scaturire.
È decisivo, comunque, il rilievo che nessuna delle predette
soluzioni può considerarsi costituzionalmente obbligata, sicché si
verte in materia di scelte rientranti nella discrezionalità del
legislatore. Le questioni, di conseguenza, vanno dichiarate
inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con
ordinanza del 18 marzo 1991;
2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione
dal Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 gennaio 1991;
3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della
Costituzione dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre
1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte