Sentenza n. 187/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.P.R.
29 marzo 1976 (recte: art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973), n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 dal Pretore di Benevento -
sezione distaccata di Guardia Sanframondi nella procedura esecutiva
proposta da Di Chiara Giuseppe contro di Gioia Aldo iscritta al n.
628 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedura esecutiva promossa da Giuseppe Di Chiara
contro Aldo Di Gioia, il Pretore di Benevento - sezione distaccata di
Guardia Sanframondi, con ordinanza del 10 dicembre 1993, pervenuta
alla Corte costituzionale il 1 ottobre 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156 (recte: 157) del d.P.R. 29
marzo 1976 (recte: 1973), n. 156, "nella parte in cui non consente di
sottoporre a pignoramento o a sequestro i crediti iscritti in
libretti postali di deposito a risparmio". A giudizio del remittente
la norma impugnata, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
"crea una palese disparità di trattamento dei debitori che hanno
somme depositate presso istituti di credito bancario e quelli che,
invece, utilizzano il deposito postale". La stessa norma favorisce,
inoltre, ingiustificatamente una propensione al deposito postale nei
confronti degli altri istituti di credito, ponendosi in contrasto
anche con l'art. 47 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Benevento - sezione distaccata di Guardia
Sanframondi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte
in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i
libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti.
2. - La questione è fondata in riferimento al principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, mentre è
palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 della
Costituzione.
Si tratta di un privilegio dell'Amministrazione postale
solitamente giustificato col rilievo dell'"esigenza di evitare
intralci nella gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte
dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive" (cfr. Cass.
n. 3782 del 1979). Una simile giustificazione presuppone l'originaria
natura di amministrazione statale dei servizi di bancoposta,
presupposto venuto meno in seguito al d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la
trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico
economico entro il 31 dicembre 1993 e in società per azioni entro il
31 dicembre 1996, con la conseguenza che, caduta ogni differenza tra
l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito per quanto
riguarda la funzione di raccolta del risparmio (parificazione, del
resto, anticipata dall'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n.
333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), la norma
impugnata produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo
settore del mercato dei capitali. Essa si riflette, infatti, in un
privilegio ingiustificato dei titolari di crediti iscritti in
libretti di risparmio postali, i quali vengono sottratti al principio
dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.
Si aggiunga che l'interpretazione restrittiva, affermata nella
giurisprudenza, secondo cui la norma non è applicabile nelle
procedure concorsuali, comporta un'offesa ulteriore al principio di
eguaglianza. Per giustificare tale disparità di trattamento non
basta osservare che il singolo creditore ha la "possibilità di
garantire o realizzare coattivamente il proprio credito sottoponendo
alla misura cautelare o esecutiva altri beni o altri crediti del
debitore", i quali potrebbero mancare o avere un valore insufficiente
per soddisfare la pretesa esecutiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, primo
comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte