Sentenza n. 187/1999
Altra decisione · depositata il 25/05/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'istanza del Procuratore regionale presso le Sezioni della Corte
dei Conti per la Sicilia datata 12 marzo 1997, con la quale è stata
chiesta l'emissione di decreto di condanna con formula esecutiva in
favore dell'Erario statale, a seguito del giudizio per resa di conto
a carico di M.N., promosso con ricorso della Regione Siciliana,
notificato il 19 maggio 1997, depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1997.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la
Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1997, e depositato il
successivo 23 maggio, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla istanza del
12 marzo 1997 con cui il Procuratore regionale presso le sezioni
della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha chiesto che il
decreto di condanna n. 151 del 15 aprile 1996, emesso dalla Sezione
giurisdizionale, venisse rilasciato con formula esecutiva intestata
"in favore dell'erario statale", nonché, conseguentemente, in
relazione alla nota del Procuratore regionale in data 18 marzo 1997
concernente l'interpretazione della formula esecutiva apposta in
calce al predetto decreto. Secondo la Regione, gli atti predetti
invadono le sue attribuzioni in materia finanziaria, in quanto
individuano nello Stato il beneficiario di una sanzione pecuniaria da
riscuotersi nel territorio della Regione, in violazione dell'art. 36
del suo statuto, e degli articoli 2 e 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia finanziaria).
La ricorrente premette che, in un giudizio per resa di conto, la
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Sicilia - ha
condannato un agente contabile dell'ENASARCO al pagamento di una
sanzione pecuniaria per mancata presentazione dei conti, e che la
segreteria della Sezione, nel rilasciare all'Ufficio della Procura la
copia esecutiva del decreto di condanna per la trasmissione
all'amministrazione interessata all'esecuzione, ha intestato la
formula esecutiva "nell'interesse dell'erario regionale". Il
Procuratore, prosegue la Regione, ritenendo che beneficiario della
pena pecuniaria fosse invece lo Stato, ha convenuto in giudizio, ai
sensi dell'art. 25 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),
la Regione stessa ed il Ministero del tesoro al fine di acquisire sul
punto l'interpretazione della Sezione giurisdizionale, ma
quest'ultima, estromessi i due convenuti, con sentenza n. 44 del 24
febbraio 1997 ha rigettato la domanda sul presupposto che non vi
fosse alcuna statuizione del decreto suscettibile di interpretazione
in quanto "oscura". La Regione espone di essere stata successivamente
informata dal Procuratore regionale che lo stesso aveva richiesto al
Presidente della Sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 476 del
codice di procedura civile, il rilascio di una nuova copia esecutiva
del decreto di condanna con formula intestata "in favore dell'erario
statale", e quindi, a seguito del rilascio di una copia con formula
intestata "nell'interesse dell'erario", ne aveva disposto
l'esecuzione in favore dello Stato.
2. - Secondo la Regione Siciliana, la richiesta del Procuratore
regionale di intestare allo Stato la condanna irrogata dalla Corte
dei conti, nonché l'interpretazione data dallo stesso Procuratore
alla formula esecutiva "nell'interesse dell'erario" - formula di per
sé stessa non lesiva - nel senso che essa si riferisca all'erario
statale, ledono le proprie attribuzioni statutarie in materia
finanziaria.
La Regione sostiene che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto e
degli artt. 2 e 3 del decreto presidenziale n. 1074 del 1965,
sarebbero di propria spettanza "tutte le entrate tributarie ivi
comprese le entrate accessorie nonché tutte le entrate derivanti
dall'applicazione di sanzioni pecuniarie da qualsiasi fonte
provengano e comunque riscosse nell'ambito del territorio regionale".
Di conseguenza, poiché la pena pecuniaria in questione deve
riscuotersi nel suo territorio, la Regione Siciliana avrebbe diritto
al relativo importo, attesa anche la natura puramente sanzionatoria,
e non risarcitoria, della relativa condanna.
Secondo la Regione è altresì irrilevante che la sanzione sia
stata irrogata da un organo statale, in quanto non vi sarebbe alcun
necessario parallelismo fra potestà sanzionatoria e titolarità del
relativo credito, secondo quanto affermato anche dalla Corte
costituzionale con la decisione n. 84 del 1968.
3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità del conflitto e la sua infondatezza.
Secondo la difesa erariale, il ricorso è inammissibile, sia
perché proposto in relazione ad una mera istanza, cui non può
riconoscersi alcuna capacità lesiva delle attribuzioni regionali;
sia perché diretto contro atti dell'autorità giurisdizionale, o
comunque contro atti "serventi" o "strumentalmente inerenti
all'esplicazione" della funzione giurisdizionale.
Nel merito, l'Avvocatura generale sostiene che il conflitto è
comunque infondato, perché l'intero contesto del decreto
presidenziale n. 1074 del 1965 rende palese, a suo avviso, che le
relative norme di attuazione dello statuto siciliano "riguardano, in
via esclusiva, entrate tributarie". In particolare, la difesa
erariale rileva che l'art. 3 del decreto, dovendo leggersi unitamente
agli artt. 1, 2 e 4, può riferirsi soltanto alle "sole sanzioni
pecuniarie applicate per le violazioni (anche penalmente rilevanti)
di norme tributarie", mentre, nella fattispecie in esame, la sanzione
si collegherebbe ad un rapporto giuscontabilistico, che quindi nulla
avrebbe a che vedere con quello considerato dalla disciplina di
attuazione statutaria richiamata dalla Regione Siciliana.
Data la carenza dei presupposti di legge, deve anche respingersi,
ad avviso dello Stato, l'istanza preliminare di sospensione dell'atto
impugnato.
4. - Alla pubblica udienza del 9 marzo 1999, le parti hanno
insistito nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
promosso dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe,
concerne l'istanza 12 marzo 1997 con cui il Procuratore regionale
della Corte dei conti presso la Regione Siciliana ha chiesto, ai
sensi dell'art. 476, comma 2, del codice di procedura civile, che il
decreto di condanna n. 151 del 15 aprile 1996 della Sezione
giurisdizionale venisse rilasciato con formula esecutiva intestata
"in favore dell'erario statale", nonché concerne, quale atto
conseguenziale, la nota del Procuratore regionale del 18 marzo 1997
relativa alla formula esecutiva apposta in calce al predetto decreto
"così come interpretata dal Procuratore regionale" stesso.
La Regione Siciliana deduce l'invasione delle sue attribuzioni in
materia finanziaria e formula istanza cautelare di sospensione,
poiché i suddetti atti attribuirebbero illegittimamente allo Stato
l'importo proveniente dal citato decreto di condanna n. 151 del 1996,
nonostante che si tratti di sanzione pecuniaria da riscuotere nel
territorio della Regione, violando così l'art. 36 dello statuto e
gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
2. - Il ricorso non è fondato.
Va premesso che, in base all'art. 1 del decreto di attuazione n.
1074 del 1965, la Regione Siciliana provvede al suo fabbisogno
finanziario mediante: a) le entrate derivanti dai suoi beni demaniali
e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua
competenza; b) le entrate tributarie ad essa spettanti.
In questo quadro normativo, il provento della sanzione pecuniaria
irrogata, al termine di un giudizio per resa di conto, dalla Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana con il
citato decreto n. 151 del 1996, non può costituire, per profili
oggettivi e soggettivi, una entrata di spettanza della Regione
Siciliana, anche se la relativa riscossione avviene nel territorio
regionale. Si tratta in realtà di una "pena pecuniaria" per omessa
presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'art. 46 del r.d. 12
luglio 1934, n. 1214, concernente un agente contabile dell'ENASARCO,
cioè dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio, sul quale si esplica la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. l'art. 1 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12).
Pertanto sia il profilo oggettivo di questa sanzione pecuniaria
relativo all'omessa resa di conto, sia il profilo soggettivo
dell'ente di appartenenza del dipendente condannato non denotano la
presenza di elementi qualificativi dell'entrata come di natura
tributaria. Il provento di tale sanzione quindi non può essere
annoverato tra le "entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio", di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Ma non può essere annoverato neppure tra le entrate di spettanza
regionale "derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie
amministrative e penali", di cui all'art. 3 dello stesso decreto,
poiché anche questa disposizione, come si desume sia dal richiamo
testuale agli "interessi di mora" e alle "soprattasse", sia dalla
connessione sistematica con il successivo art. 4 che si riferisce
anche esso, come il citato art. 2, ad entrate relative a "fattispecie
tributarie", presuppone il carattere tributario dell'entrata stessa.
In ogni caso, anche se si ritenesse che il predetto art. 3 riguardi
non le entrate di natura tributaria, ma piuttosto quelle di cui alla
lettera a) del citato art. 1 del decreto n. 1074 del 1965, ossia le
entrate derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della Regione o
connesse all'attività amministrativa di sua competenza, il provento
della sanzione pecuniaria in questione non potrebbe comunque, per i
suoi caratteri, essere sussunto nel loro ambito.
In questo contesto normativo, l'istanza del Procuratore regionale
della Corte dei conti 12 marzo 1997 e gli atti conseguenziali
impugnati dalla Regione ricorrente non ledono dunque gli artt. 36
dello statuto della Regione Siciliana e 2 e 3 del decreto
presidenziale di attuazione n. 1074 del 1965, in quanto il provento
derivante da quella sanzione pecuniaria non può essere considerato
di spettanza regionale.
Il ricorso della Regione Siciliana va pertanto respinto, mentre la
domanda cautelare risulta assorbita dalla presente decisione di
merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato - in relazione all'istanza del
Procuratore regionale della Corte dei conti in data 12 marzo 1997 -
di fare propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria
irrogata con decreto di condanna n. 151/1996 dalla Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana
all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza, in un
giudizio per omessa presentazione dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte